Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12980 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12980 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11915/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
nonché contro
REGIONE CALABRIA, COMUNE DI CIRO’ MARINA, AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIACATANZARO n. 3644/2021 depositata il 11/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava nanti la CTP d Crotone l’intimazione di pagamento notificata il 19.07.2017 relativa ad una serie di cartelle esattoriali, tra cui, per quanto di residuo rilievo, la n. NUMERO_CARTA
Il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, riteneva (come da ricorso per cassazione) ‘irritualmente notificata’ la cartella in questione ‘ non avendo l’ente della riscossione esperito tutte le formalità di rito ex art. 140 cpc, ivi compreso l’invio della raccomandata informativa’.
Proponeva appello l’agente della riscossione
La CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello.
Segnatamente lo disattendeva quanto alla cartella in questione, osservando, in motivazione,
che la cartella NUMERO_CARTA contenente l’iscrizione a ruolo di lrpef e lva risulta notificata a mezzo messo, con consegna a soggetto terzo, senza che sia stata
provata dall’appellante l’invio al destinatario della comunicazione di avvenuta notifica; per tale ragione la notifica in questione deve ritenersi nulla (Cass. 8700/2020).
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate -Riscossione con tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Restano intimati l’Agenzia delle entrate, la Regione Calabria, il Comune di Cirò Marina.
La contribuente deposita breve memoria telematica addì 26 gennaio 2025, mediante la quale insiste nelle prese conclusioni.
Considerato che:
Primo motivo: ‘ Nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 D.Lgs. n. 546/1992, 132 e 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Error in procedendo’.
1.1. ‘L’assunto somministra una imperfetta ‘lettura’ della documentazione acquisita agli atti di causa, a fronte della documentazione prodotta, in atti, dall’ ADER. Il dato dal quale muovere è che il Concessionario, avverso il capo di sentenza con il quale la CTP aveva ritenuto le cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA (quest’ultima l’unica per la quale, si ribadisce, odiernamente si controverte) irritualmente notificate, non avendo l’ente della riscossione esperito tutte le formalità di rito ex art. 140 cpc, ivi compreso l’invio della raccomandata informativa, aveva formulato espressa doglianza rappresentando, in particolare, per la cartella d’interesse, che la stessa era stata notificata direttamente a mani della contribuente: ‘. ‘Nella fattispecie in esame, il Giudice di seconde cure si è pronunciato in maniera incoerente e
contraddittoria rispetto alle prove prodotte e, quindi, illogica poiché confutata dalle risultanze documentali in atti rendendo, in tal modo, una sentenza priva di reale motivazione e, come tale, meramente apparente. Difatti l’avere, la CTR, dichiarato che la notifica relativa alla cartella n. NUMERO_CARTA era stata eseguita, tramite messo, mediante consegna a soggetto terzo senza conseguenziale invio, al destinatario, della comunicazione di avvenuta notifica, laddove, come dimostrato dalla cartolina A.R. la notifica dell’atto incontrovertibilmente è tata eseguita a mani proprie del destinatario , costituisce una palese contraddizione con la refertazione prodotta concretando un errore di valutazione da parte del giudice di merito sotto il profilo argomentativo meritevole di riforma’.
1.2. Il motivo è infondato.
È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per appurare come la stessa esibisca una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che contenutistico, dovendosi per l’effetto escludere alcuna ipotesi di omessa motivazione o di motivazione meramente apparente. Quel che il motivo mira a censurare non è un’assenza grafica o contenutistica della motivazione, ma piuttosto l’adeguatezza delle argomentazioni della CTR in rapporto alle risultanze documentali. Nondimeno, la deduzione di un tale vizio non è più consentita, quand’anche si avesse a riqualificare la censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Vale, invero, l’insuperato insegnamento secondo cui ‘la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’ (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
I successivi due motivi possono essere enunciati e scrutinati congiuntamente per comunanza di censure.
Secondo motivo: ‘ Nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 cpc’.
3.1. ‘Alla determinazione la Commissione è pervenuta sull’erroneo presupposto che la notifica della cartella fosse stata effettuata, non in mani del destinatario ma di soggetto terzo, circostanza smentita, come sopra riportato, dalla documentazione prodotta dall’Agenzia anche nel secondo grado di giudizio posto che dall’avviso di ricevimento, depositato unitamente al ricorso in appello, risultava palese l’avvenuto espletamento della formalità comunicativa direttamente nei confronti della contribuente’.
Terzo motivo: ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 138 cpc in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 cpc’.
4.1. ‘Dalla documentazione depositata nel giudizio di merito e dagli atti difensivi di ADER riportati nel motivo sub l) si evince, chiaramente, che la cartella n. 133201400 J 955866000 era stata notificata ai sensi dell’articolo 138 c.p.c., tramite messo
notificatore, mediante consegna dell’atto a mani proprie della destinataria, sig.ra COGNOME NOMECOGNOME la quale provvedeva anche a controfirmare il relativo referto di notifica (‘rectius’ cartolina A.R.). Pertanto, essendo stato l’atto notificato con consegna diretta al destinatario. il messo notificatore non era tenuto ad inviare alcuna comunicazione di avvenuta notifica ‘.
Entrambi i motivi di cui si tratta – che si sottraggono ai rilievi d’inammissibilità sollevati in controricorso perché aggrediscono l’effettiva ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata, evidenziandone le ragioni di censura (pur da riqualificare ‘sub specie’ della violazione di legge ex art. 360, comma 3, cod. proc. civ.), con autosufficiente richiamo (attraverso il rinvio al primo motivo) all’atto d’appello ed alla cartolina di ricevimento riguardante la notifica della cartella ancora controversa – sono fondati e meritano accoglimento.
La CTR ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dalla parte pubblica in riferimento alla cartella a supporto dell’allegazione dell’essere essa stata questa notificata mediante consegna direttamente a mani della contribuente quale destinataria, con la conseguenza che non era dovuta la cd. comunicazione informativa.
Siffatta omissione della CTR integra le denunciate violazioni di legge.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabra per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 14 febbraio 2025.