Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9943/2017 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore
-intimata-
E
sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
CONTRO
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (DCPPGV78C28D969J) che lo rappresenta e difende (CKMVTR25H01D969H)
-intimato-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, succeduta ex lege ad RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA della C.T.R. della Lombardia n. 5885/2016 depositata il 15/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia che ha rigettato l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Milano, con la quale è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento presupposti, relativi al recupero di maggior imposta per IRPEF, IVA ed IRAP, inerenti all’anno di imposta 1999.
La C.T.R. ha ritenuto applicabile l’art. 60 d.P.R. 600 del 1973, per avere il contribuente eletto domicilio fiscale presso l’indirizzo di INDIRIZZO a Milano -ove il medesimo era risultato sconosciuto all’atto della notifica – senza comunicare di avere successivamente trasferito la propria residenza nel comune di Savona, in INDIRIZZO a mezzo di lettera raccomandata o tramite la dichiarazione annuale dei redditi. La C.T.R. ha altresì affermato l’ininfluenza della circostanza dell’invio, da parte dell’Agenzia delle entrate, della tessera sanitaria presso il nuovo indirizzo in Savona, in data precedente alla notifica della cartella esattoriale, in quanto successiva all’esecutività del ruolo. Ed infine, ha considerato tardiva, in quanto proposta solo in grado di appello, l’eccezione relativa all’inefficacia dell’elezione di domicilio nei confronti dell’esattore.
RAGIONE_SOCIALEè rimasta intimata.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale notificato al contribuente ed all’Agenzia delle entrate -Riscossione, nelle more succeduta ex lege ad Equitalia RAGIONE_SOCIALE
Con memoria del l’ 8 gennaio 2025, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante la spedizione del ricorso per cassazione ad Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., in data 18 aprile 2017, il ricevimento del plico da parte del portiere dello
stabile dello studio legale NOME COGNOME, in Milano, nonché la spedizione della c.d. seconda raccomandata al medesimo indirizzo, chiedendo dichiararsi intervenuto il perfezionamento della notificazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula sei motivi di ricorso.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1 lett. d) del d.P.R. 600 del 1973, nella versione antecedente le modifiche apportate dal d.l. 78 del 2010, conv. con mod. nella l. 122 del 2010, per non avere la C.T.R. sussunto la richiesta di trasmissione del codice fiscale nella nozione di ‘altro atti comunicato successivamente al competente ufficio delle imposte’. Osserva che l’art. 38 del d.l. richiamato è entrato in vigore dopo la comunicazione del nuovo domicilio, intervenuta il 6 aprile 2010, all’atto della richiesta del codice fiscale e che la normativa ratione temporis vigente consentiva di rendere nota all’amministrazione fiscale la variazione del domicilio o con la dichiarazione annuale o a mezzo di ‘altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte’.
Con il secondo motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 60, comma 1 lett. d) nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che l’elezione di domicilio producesse effetto anche nei confronti dell’agente della riscossione, pur non essendo ciò consentito dalla disposizione.
Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 60, comma 1 lett. d) d.P.R. 600 del 1973, per avere la C.T.R. ritenuto valida, alla data della notificazione della cartella esattoriale, l’elezione di domicilio, nonostante l’intervenuto il trasferimento del contribuente in un
Comune diverso, benché la pronuncia della Suprema Corte n. 24939/2009, giudicando in fattispecie analoga, lo abbia escluso.
Con il quarto motivo lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 60, comma 3 d.P.R. 600 del 1973, per avere la sentenza impugnata considerato -richiamando giurisprudenza inconferente- inidonea la variazione anagrafica ai fini del trasferimento del domicilio fiscale, ancorché la disposizione, nella versione ratione temporis applicabile, stabilisse che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica.
Con il quinto motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 60, comma 1 lett. e) d.P.R. 600 del 1973, relativamente alla ritenuta insussistenza dell’obbligo del messo notificatore di effettuare ricerche nell’ambito del comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente. Sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica degli atti impositivi deve avvenire ai sensi dell’art. 140 c.p.c., potendosi ricorrere alla disciplina di cui all’art. 60 cit., solo allorquando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto, previa, tuttavia, l’effettuazione di ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale, per verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero cambio di indirizzo.
Con il sesto motivo fa valere, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. 602 del 1973, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’agente della riscossione sia necessariamente tenuto ad eseguire la notificazione delle cartelle di pagamento nel domicilio risultante dal ruolo, reso esecutivo, senza avvedersi che né che a quella data il domicilio fiscale del contribuente era già stato
trasferito in Savona e che la variazione aveva effetto ai sensi dell’art. 60, comma 3 d.P.R. 600 del 1973, essendo trascorsi 30 giorni dalla data della variazione medesima, né che la variazione era stata comunicata a mezzo della richiesta di codice fiscale. Sottolinea che, come precisato dalle Sezioni Unite (n. 19704/2015), ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 602 del 1973 l’ufficio competente ‘forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano’ ogni ruolo contenendo le somme dovute dai contribuenti che hanno domicilio fiscale nei comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce ed i relativi codici fiscali. Osserva che, nel caso di specie, l’esecutività del ruolo è del 27 ottobre 2009, mentre i 30 giorni necessari a rendere efficace il trasferimento del domicilio fiscale erano già scaduti il 23 ottobre 2009, ciò rendendo incomprensibile la ragione per la quale la notificazione della cartella esattoriale fosse stata indirizzata al domicilio precedentemente eletto presso lo studio professionale, già indicato dalla ormai chiusa ditta individuale. Assume che, in ogni caso, l’ufficiale notificatore avrebbe dovuto effettuare le necessarie verifiche, ivi comprese quelle anagrafiche, dalle quali l’agente della riscossione avrebbe appreso di non essere competente territorialmente, dovendo così delegare, ai sensi dell’art. 46, comma 1 d.P.R. 602 del 1973, il concessionario della riscossione competente per il comune di Savona, ciò essendo previsto espressamente anche per la notificazione della cartella esattoriale. Rileva che la giurisprudenza di legittimità, in un caso relativo alla notificazione agli eredi, ha ritenuto invalida la notificazione nell’ultimo domicilio del defunto, a causa della piena conoscenza da parte dell’Ufficio delle generalità e del domicilio fiscale degli stessi. Con riferimento all’ipotesi in esame ben quattro mesi erano trascorsi dalla variazione del domicilio eletto alla notificazione della cartella di pagamento, sicché la
C.T.R. solo erroneamente avalla la validità della notifica intervenuta ad un indirizzo non aggiornato. Posto che la disciplina dell’art. 26 d.P.R. 602 del 1973 non introduce deroghe in ordine alla selezione dei luoghi ove deve essere effettuata la notificazione, rispetto alle previsioni di cui al codice di procedura civile, né rispetto all’art. 60 del d.P.R. 600 del 1973, la notificazione della cartella esattoriale avrebbe dovuto intervenire presso l’effettivo domicilio fiscale del destinatario e non presso quello riportato nel ruolo divenuto esecutivo.
L’Agenzia delle Entrate formula un motivo di ricorso incidentale con il quale si duole, ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. della violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ente impositore.
Va, innanzitutto, premesso che la notificazione del ricorso per cassazione all’agente della riscossione risulta essersi ritualmente perfezionata, essendo stata indirizzata ad RAGIONE_SOCIALE presso l’avvocato domiciliatario del libero foro costituito nel grado di merito, in data 21.4.2017, ovverosia in data antecedente l’estinzione ex lege della società a far tempo dal 1° luglio 2017 per effetto dell’art. 1, comma 3 del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.
Il motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi per primo, in quanto astrattamente idoneo a definire il giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, è infondato.
Deve considerarsi, innanzitutto, che con l’atto introduttivo del giudizio il contribuente ha contestato anche la validità dell’avviso di accertamento -come emerge dalla stessa sentenza impugnata laddove afferma che la nullità del medesimo avrebbe dovuto essere sollevata con l’impugnazione
tempestiva della cartella- il che implica di per sé non solo la sussistenza della legittimazione passiva, ma la decisione implicita del giudice di secondo grado, che non può dirsi, pertanto omessa. Deve, altresì, ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, fra ente impositore e concessionario non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, posto che il contribuente è indifferente ai rapporti di responsabilità intercorrenti fra l’uno e l’altro (ancora: Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, in motivazione; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010), tanto è vero che la disposizione di cui all’art. 39 d. lgs. 112/1999, prevedendo la soggezione del secondo alle conseguenze della lite, in assenza della chiamata del primo, ne ammette l’omissione, anche quando si tratti del legittimato passivo (cfr. anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 30792 del 02/12/2024). Nell’ipotesi in esame sia l’ente impositore, che l’agente della riscossione sono stati, dunque, legittimamente chiamati in giudizio.
I motivi del ricorso principale vanno affrontati secondo il criterio della ragione più liquida, muovendo dal quinto e dal sesto, in quanto idonei a definire il giudizio.
È pacifico -in quanto non contestato- che nel caso di specie la notificazione della cartella di pagamento sia avvenuta, ai sensi dell’art. 60, comma 1 lett. e) d.P.R. 600 del 1973, mediante deposito presso la casa comunale ed affissione all’albo del Comune, essendo il contribuente risultato ‘sconosciuto’ all’indirizzo dell’originario domicilio fiscale, ove era stato tentato il recapito in data 28 agosto 2010.
Ora, la Corte costituzionale con la sentenza n. 258 del 2012 ha stabilito che ‘E’ costituzionalmente illegittimo il terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento
«Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600′.
Come chiarito da questa Corte ‘Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono “sub judice”, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., come prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012). (Cass. Sez. 5, 18/12/2019; nello stesso senso cfr. Cass. Sez. 5, 28/04/2017, n. 10528).
Questa Corte, affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato ‘che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili
opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo e modalità previste dall’art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 67659′ (così Cass. Sez. trib. del 11/01/2024 n. 1172).
Nell’ipotesi in esame è pacifico che nessuna attività di ricerca sia stata svolta dall’agente notificatore, che ha proceduto ex art. 60, comma 1 lett. e) d.P.R. 600 del 1973, senza neppure
svolgere ricerche anagrafiche, dalle quali sarebbe pacificamente risultato il trasferimento in altro Comune ed il conseguente mutamento di indirizzo, quest’ultimo dovendo considerarsi il nuovo domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 58, comma 2 d.P.R. 600 del 1973, essendo il precedente valevole solo nell’ambito dell’originario Comune. A fronte dell’esito delle ricerche l’agente della riscossione avrebbe appreso di non essere competente territorialmente, dovendo così delegare, ai sensi dell’art. 46, comma 1 d.P.R. 602 del 1973, il concessionario della riscossione competente per il comune di Savona, ciò essendo previsto espressamente anche per la notificazione della cartella esattoriale (ultima parte del primo comma).
La notificazione della cartella deve, dunque, ritenersi inesistente il che implica, peraltro, da un lato, la legittimità della censura formulata per la prima volta con l’impugnazione dell’avviso di iscrizione di ipoteca, dall’altro, la fondatezza dell’eccezione, formulata nel merito, relativa alla decadenza di cui all’art. 25, comma 1 lett. c) del d.P.R. 602 del 1973, essendo decorso il termine decadenziale ivi previsto, dalla notifica dell’accertamento -di cui, peraltro, il ricorrente aveva contestato la tardiva notifica per gli effetti della decadenza di cui all’art. 43 d.P.R. 600 del 1973- anche ove esso fosse divenuto definitivo.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2 cod. proc. civ., con la cassazione della sentenza impugnata e l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Le spese di lite restano regolate come da dispositivo, nel rapporto processuale tra il ricorrente e le controparti, compensandosi tra le parti le spese del doppio grado di merito in ragione dell’andamento del giudizio e ponendosi a carico delle
agenzie fiscali le spese del presente giudizio di legittimità secondo soccombenza, quanto al ricorso principale.
Nulla va disposto in ordine alle spese riguardo al rapporto processuale concernente il ricorso incidentale, non essendo stati depositati controricorsi al medesimo.
Rilevato che risulta soccombente sul ricorso incidentale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale in relazione al quinto e sesto motivo, assorbiti gli altri, e rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate -Riscossione ciascuna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfetarie, euro 200,00 per esborsi, ed oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025