Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 585 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 585 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3448/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’ABRUZZO n. 443/02/22 depositata il 13/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 443/03/22 del 13/07/2022, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) rigettava l’appello
proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 82/01/21 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di intimazione e le cartelle allo stesso annesse concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 1996, 1998 e 2003.
1.1. La CTR rigettava l’appello di NOME COGNOME evidenziando che: a) il ricorso in primo grado era inammissibile in quanto notificato a mezzo raccomandata a.r. e non già a mezzo PEC; b) le cartelle di pagamento risultavano regolarmente notificate alla contribuente; c) non era maturato il termine di prescrizione, pacificamente di durata decennale, dovendosi altresì tenere conto della sospensione conseguente al sisma del 2009 e degli atti interruttivi depositati dall’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER); d) andava, altresì, esclusa la nullità dell’avviso di intimazione, conforme al modello approvato con decreto ex art. 50, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
AER resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, notificato a mezzo posta e non già a mezzo PEC,
avendo l’atto raggiunto il suo scopo con la regolare costituzione in giudizio di AER.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi o di motivare in ordine al disconoscimento delle copie delle relate delle cartelle di pagamento prodotte da AER, copie, dunque, non utilizzabili.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 ss. cod. civ., del O.P.C.M. n. 3753 del 2009, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto non prescritto il credito recato da alcune delle cartelle indicate nell’avviso di intimazione.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso ci si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 per avere la CTR ritenuto infondato il denunciato difetto di motivazione dell’avviso di intimazione.
Il primo motivo, con il quale ci si duole della declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado della ricorrente, è fondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 16 bis , comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16, comma 5, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136), avente efficacia dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 01/07/2019, «Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i
documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione (…)».
2.2. Nel caso di specie, la contribuente ha effettuato la notificazione del ricorso in primo grado nei confronti di AER in data 14/10/2019 utilizzando il servizio postale e non le modalità telematiche (PEC), sicché la notificazione è sicuramente invalida. Occorre, peraltro, stabilire se la notificazione effettuata dalla contribuente è nulla ovvero inesistente, atteso che nel primo caso è ammissibile la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
2.3. Come già chiarito da Cass. n. 29208 del 12/11/2024, pronunciata in fattispecie assimilabile e all’esito della medesima adunanza camerale in cui è stata esaminata la presente controversia, « il vizio in argomento non produce l’inesistenza dell’atto così veicolato; tale violazione è causa, infatti, unicamente di nullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigma processuale legale; tale nullità è invero sanabile e qui concretamente ed effettivamente sanata dalla costituzione in giudizio dell’Ufficio, in forza della quale deve ritenersi (anche alla luce delle difese svolte dalla parte pubblica) che l’atto abbia raggiunto il suo scopo ex art. 156 c. 3 c.p.c. » (si rimanda, per il resto, alla motivazione dell’ordinanza citata).
2.4. Del resto, secondo quanto affermato, in via generale, dalla S.C., « L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa » (Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016).
2.5. Applicando i sopra richiamati principi di diritto al caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la notificazione sia nulla, in quanto effettuata a mezzo posta e non già con le modalità esclusivamente telematiche previste dalla norma, ma non anche inesistente, in ragione del fatto che la notifica a mezzo posta presenta senz’altro gli elementi indicati nella sopra menzionata sentenza delle Sezioni Unite.
2.6. Ne consegue che, avendo la notifica pacificamente raggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione in giudizio e la difesa nel merito dell’Agente della riscossione, può senz’altro trovare applicazione, con effetto ex tunc , la sanatoria della nullità prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 20625 del 31/08/2017).
2.7. Il ricorso in primo grado della contribuente deve, pertanto, ritenersi ammissibile, diversamente da quanto erroneamente affermato dalla CTR.
Gli altri motivi di ricorso sono, invece, inammissibili per difetto di interesse.
3.1. Invero, « qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata » (così Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017).
3.2. Nel caso di specie, la CTR, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in primo grado, si è chiaramente spogliata della potestas iudicandi sul merito della controversia, sicché la ricorrente non ha interesse ad impugnare le ulteriori considerazioni sul merito del giudice di appello, che integrano una motivazione ad abundantiam .
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, inammissibili i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 08/10/2024.