Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18749 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6201/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZ.DIST. MESSINA n. 7223/2021 depositata il 11/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
In data 7 agosto 2017 il sig. COGNOME NOME riceveva la notifica di un atto di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73 da parte della concessionaria RAGIONE_SOCIALE, sede di Messina. Con detto atto veniva intimato il pagamento della somma di Euro 46.609, 59 a titolo di tributi, sanzioni ed accessori risalenti all’annualità 2012.
Il contribuente proponeva ricorso avanti la CTP di Messina, affermando di aver appreso della pretesa impositiva soltanto con la notifica del ridetto atto, in quanto nessuna cartella gli era mai stata notificata in precedenza. Deduceva, pertanto, la nullità della notifica di quest’ultima e, conseguentemente, l’intervenuta decadenza da parte della Amministrazione finanziaria a riscuotere quanto per ipotesi dovuto sulla scorta della cartella di pagamento n. 295 2016 0003966967 per tributi erariali risalenti all’anno 2012. Infatti, secondo il ricorrente, le pretese creditorie dovevano ritenersi ormai prescritte in applicazione dell’art. 25 DPR 602/73, essendo decorsi i termini di legge al 07/08/2017.
Con sentenza depositata il 23/10/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso, annullando, per l’effetto, le cartelle ed i ruoli oggetto di impugnazione.
Successivamente, a seguito di appello proposto dalla concessionaria, la CTR della RAGIONE_SOCIALE -Sez. dist. Messina, con sentenza n. 7223/2021 depositata il 11/08/2021, in riforma della sentenza emessa in primo grado, accoglieva l’appello dichiarando la legittimità della cartella oggetto del contendere e, in motivazione, affermando la regolarità della notifica della medesima, avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
Il contribuente ha presentato ricorso per cassazione nei confronti di detta decisione, lamentandone l’erroneità e ribadendo le proprie conclusioni fondate, in via preliminare, sulla nullità insanabile della notifica della citata cartella e, di conseguenze, per l’intervenuta
decadenza della potestà impositiva dell’amministrazione alla data della notifica dell’istanza di rimborso e richiesta di compensazione tributi ex art. 28 ter cit.
L’ Amministrazione è rimasta intimata.
Il ricorrente ha altresì presentato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dal contribuente, avverso la sentenza n. 7223/2021 depositata il 11/08/2021 della CTR della RAGIONE_SOCIALE -Sez. dist. Messina, si fonda su due motivi:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 143 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3) c.p.c
Secondo il ricorrente del tutto erroneamente la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto correttamente seguito il procedimento di notifica ex art. 143 c.p.c. in un caso di mera irreperibilità relativa, senza che fossero fatte ricerche e neppure inviata alcuna raccomandata contenente avviso dell’avvenuto deposito presso la casa comunale della cartella di pagamento.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 D.P.R. n. 602/73 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3) c.p.c.
Il ruolo contestato si riferirebbe a tributi relativi all’anno 2012, mentre il debito è stato conosciuto solo in data 7 agosto 2017 per effetto della notifica dell’atto ex art. 28 ter D.P.R. n. 602/73. E quindi in un momento nel quale la pretesa impositiva doveva ritenersi decaduta e prescritta ex art. 25 cit.
Il primo motivo di ricorso risulta fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
La legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c. postula che, dopo il primo accesso negativo, siano state svolte delle opportune ricerche che non abbiano dato un esito diverso, ovvero esito negativo, rendendosi effettivamente sconosciuto l’attuale residenza o domicilio del destinatario.
La recente decisione resa da Sez. 3, ord. n. 40467 del 16/12/2021 (Rv. 663335 01) ha affermato che ‘Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” dall’ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)’.
Del pari, anche Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8638 del 03/04/2017 (Rv. 643689 – 01) ha ritenuto che in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell’assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell’indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura ‘famiglia’ seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito).
Solo apparentemente distonica appare Sez. L, ord. n. 32444 del 08/11/2021 (Rv. 662766 -01), la quale arriva sì ad ritenere che non sia prescritto a pena di nullità che nella relata si dia conto delle ricerche eseguite, ma a patto -giova aggiungere -che in concreto tali ricerche siano state effettivamente compiute, tanto che la
decisione richiede che ‘risulti, con assoluta certezza, che egli (il notificante n.d.r.) abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi’.
Tanto è vero che, con riferimento alla notifica degli atti impositivi, si è anche, più recentemente, statuito che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli “irreperibili assoluti”, dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Sez. 5, ord. n. 8823 del 03/04/2024 (Rv. 671046 – 01).
Nel caso di specie non solo la relata non dà conto di tali ricerche, ma il procedimento seguito risulta errato in modo evidente.
Si evince infatti che in data 19/07/2016 tale COGNOME NOME avrebbe tentato la notifica al sig. COGNOME NOME, in INDIRIZZO, dichiarandone l’esito negativo come scritto di pugno dal medesimo messo notificatore -per ‘indirizzo insufficiente’.
Da qui l’asserito completamento del processo notificatorio mediante deposito in Comune dell’atto.
Nessuna nuova ricerca è stata, quindi, in concreto svolta né di essa si dà conto, come invece era doveroso svolgere prima della formalità del deposito riservata agli irreperibili assoluti, ex artt. 143 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Di più. L’esito negativo del tentativo di notifica della cartella, nei confronti del destinatario, non è stato motivato dal messo notificatore per ‘assenza’, ‘irreperibilità’, ‘rifiuto’ o altr a causa riconducibile al sig. COGNOME. Il motivo è, invece, formalmente ricondotto ad una ‘insufficiente’ indicazione dell’indirizzo. Pertanto,
in concreto, l’atto non è mai stato posto nella reale disponibilità, neppure legale, del destinatario della notifica.
Il che conferma la nullità assoluta del procedimento di notificazione della cartella che costituisce presupposto dell’istanza di rimborso e compensazione ex art. 28 ter del d.p.r. 602 del 1973.
In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR della RAGIONE_SOCIALE -Sez. Messina, in diversa composizione, per una nuova valutazione del caso e l’accertamento, in concreto, del verificarsi della invocata decadenza impositiva.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE -Sez. Messina, in diversa composizione, per il nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione