Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24613 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28694/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1398/04/21 depositata il 08/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 1398/04/21 del 08/04/2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR)
rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 65/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di intimazione concernente IVA ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2011.
1.1. L’avviso di intimazione conseguiva alla notifica di alcuni avvisi di rettifica, dei quali il ricorrente contestava la ricezione.
1.2. La CTR respingeva l’appello di NOME COGNOME, evidenziando che: a) gli avvisi di rettifica erano stati notificati al contribuente e risultava agli atti che questi ne aveva avuto conoscenza, sicché era irrilevante la regolarità della notificazione avvenuta con il rito degli irreperibili ; b) la notifica dell’intimazione era stata legittimamente effettuata con allegazione dell’intimazione in formato pdf, anziché p7m, non essendo derivato da tali modalità di notificazione alcun pregiudizio per il ricorrente.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 156 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché omessa ed insufficiente motivazione. In buona sostanza, il ricorrente contesta la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. senza il deposito della raccomandata informativa, e la equipollenza
della conoscenza che -secondo la RAGIONE_SOCIALE -avrebbe avuto degli avvisi di rettifica.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La CTR ha affermato l’irrilevanza della regolarità della notifica nei confronti del contribuente degli avvisi di rettifica per la conoscenza che quest’ultimo ha avuto dei predetti avvisi in ragione di un avviso di intimazione precedentemente notificato, sicché ogni eventuale nullità dovrebbe ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.
1.3. In realtà, la sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati.
1.4. Ha errato, pertanto, la CTR nel ritenere la sussistenza di una sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in assenza di una impugnazione e in ragione della semplice conoscenza che il ricorrente ha avuto aliunde dell’avviso di rettifica, ritenendo altresì irrilevante procedere all’esame della regolarità della notificazione.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 25/06/2024.