Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33262 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18848/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 698/2/17;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento n. T9B03GR05460/2014, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale l’ Agenzia delle entrate , rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, accertò, rideterminandolo induttivamente, un reddito di impresa pari ad euro 28.003,00, un valore di produzione ai fini IRAP pari ad euro 42.972,00 ed operazioni imponibili ai fini IVA
-ricorrente-
per euro 194.985,00, con conseguente richiesta del pagamento di maggiori IRES per euro 7.701,00, IRAP per euro 1.676,00 ed IVA per euro 33.131,00 oltre sanzioni ed interessi.
La CTP accolse il ricorso della contribuente evidenziando come dagli atti emergesse che l’azienda acquistata secondo l’Agenzia nel 2006 in realtà fosse stata acquisita nel 2009 e peraltro mai consegnata.
Si affermò quindi che ‘l’accertamento basato sull’attività presunta con riferimento agli studi di settore, codice attività CODICE_FISCALE, risulta illegittima, in quanto la società ricorrente non ha svolto tale attività nell’anno d’imposta oggetto dell’accertamento. Nondimeno nell’anno 2008 la società ricorrente ha svolto altre attività tra cui quella di servizi e prestazioni di mano d’opera con personale dipendente, emissione di fattura e altro, in relazione alle quali non ha presentato dichiarazione dei redditi’.
Sicché alla luce dell’attività concretamente svolta, l’Agenzia avrebbe dovuto rivedere il proprio accertamento.
La decisione venne impugnata dall’Agenzia e la C.T.R. respinse l’appello. Si osserv ò in particolare come l’accertamento fosse fondato sugli studi di settore riguardanti l’attività di fabbricazione di altre macchine e altro materiale meccanico mentre l’attività effettivamente sviluppata dalla società contribuente era quella di fornitura di servizi atteso che, ‘come dimostrato in atti e non contestato dall’Ufficio, l’attività di fabbricazione realizzabile attraverso l’acquisizione del ramo di azienda della società RAGIONE_SOCIALE non era stata avviata nell’anno 2008′.
Avverso questa decisione ricorre l ‘agenzia con tre motivi, la società è rimasta intimata. Il ricorso è illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R.. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Si evidenzia che, diversamente da quanto affermato dal giudice di merito, l’avviso non sarebbe fondato sul solo studio di settore atteso che, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione, il reddito è stato induttivamente determinat o, come in facoltà dell’Agenzia, in forza della media dei redditi e volumi d’affari delle imprese con il medesimo codice.
L’individuazione del codice è poi avvenuta in forza delle interrogazioni effettuate al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, alla luce della attività di fabbricazione di altre macchine e altro materiale meccanico ‘aperta in data 05/05/2006’ e non risultante cessata alla data dell’accertamento. In quest’ottica la valorizzazione dell’acquisizione della società RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata errata in quanto irrilevante ai fini della determinazione del reddito.
Al riguardo si osserva, inoltre, che la correttezza del criterio adottato deriva altresì da altri dati quali il codice, indicato dalla stessa società nel registro delle imprese, negli studi di settore, e nelle precedenti dichiarazioni, oltre che risultante dai dati di anagrafe tributaria, dai dati forniti dallo stesso contribuente in sede di risposta al questionario, nonché da una ‘degnazione della Guardia di finanza con cui era emersa l’emissione di fatture da parte della società contribuente recanti causale ben compatibile con il suddetto codice ex adverso contestato’.
2 . Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
L’Agenzia richiama le medesime circostanze di cui innanzi per censurare la decisione anche sotto il profilo della erronea
valorizzazione della mancata acquisizione della società RAGIONE_SOCIALE e della mancata considerazione di elementi rilevanti (i medesimi di cui al primo motivo) aventi carattere di decisività ed idonei a giustificare l’emissione dell’avviso di accertamento.
3 . Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. perché la sentenza, confermando la decisione di prime cure, non avrebbe fornito criteri ‘univoci e chiari per la riliquidazione degli imponibili della società’.
4 . Premesso quanto innanzi deve evidenziarsi che il ricorso, che a norma dell’art. 330 c.p.c. avrebbe dovuto essere notificato al procuratore costituito nel giudizio di seconde cure (avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME, aventi studio in Pavia, INDIRIZZO risulta, diversamente, notificato ‘in persona del legale rappresentate elett. domiciliato in INDIRIZZO, CANTU’ (CO) presso lo studio del dott. NOME COGNOME.
Essendo pertanto nulla la notifica effettuata, deve disporsene, ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione e deve, pertanto, rinviarsi la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone che sia rinnovata, a cura della parte ricorrente, la notifica del ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024