Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30738 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5064/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 7978/2023 depositata il 02/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
il giudizio ha ad oggetto l’ impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha applicato l’imposta di registro con aliquota del 9%, in luogo di quella agevolata del 2% autoliquidata, ad un atto di compravendita di un locale ad uso magazzino, alienato da RAGIONE_SOCIALE Iginio Labaro il 16.4.2019 e dichiarato dall’acquirente pertinenza di un’unità abitativa dallo stesso precedentemente acquistata con le agevolazioni ‘prima casa’ ;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto dalla COGNOME e dalla COGNOME avverso l’avviso di liquidazione, ha annullato l’atto impugnato;
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. 3, ritenuta l’infondatezza dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la suddetta sentenza, ha rigettato l’appello con sentenza n. 7974/2023, emessa in data 11/09/2023;
avverso la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. 3, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
CONSIDERATO CHE
il ricorso per cassazione è stato notificato in data 01/03/2024 soltanto a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘ rappresentata e difesa, come in atti, dall’AVV_NOTAIO ‘, presso l’indirizzo PEC dello stesso;
dall’intestazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado , la COGNOME, non costituitasi nel giudizio d’appello, risulta elettivamente domiciliata in INDIRIZZO e non presso l’AVV_NOTAIO, al cui indirizzo PEC è stata invece effettuata la notifica, il quale non risulta costituito per COGNOME nel giudizio di appello;
la notifica come effettuata a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è pertanto nulla, non ricorrendo alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi di inesistenza della stessa (Cass. n. 26511/2022; Cass. S.U. n. 14916/2016), sicché ne va disposta, in via preliminare, la rinnovazione alla parte intimata;
P.Q.M.
ordina il rinnovo della notifica del ricorso a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME