Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11127/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma al INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF
NOME COGNOME, domiciliato nel giudizio di appello presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Senigallia (AN), alla INDIRIZZO;
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. MARCHE, n. 719/1/2016, depositata in data 3/11/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 giugno 2024;
Rilevato che:
Con ricorso notificato in data 28/5/2015, NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ o ‘il ricorrente’ ) propose ricorso alla C.T.P. di Macerata chiedendo che si dichiarasse la nullità della cartella di pagamento n. 06320140011461288 per euro 22.577,71 a titolo di Irpef e Iva in relazione all’anno d’imposta 2010.
Il contribuente dedusse l’inesistenza della notifica, perché la cartella di pagamento a lui notificata ex art. 140 c.p.c. aveva visto, all’atto del recapito della successiva raccomandata informativa, l’intervento di una società di recapito privata in luogo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Dedusse, inoltre, la nullità della cartella per mancanza della sottoscrizione e contestò anche la richiesta dei compensi da parte dell’agente della riscossione, sollevando questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento.
RAGIONE_SOCIALE ( ‘l’agente della riscossione’ ) si costituì in giudizio deducendo la ritualità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento, notificata dal messo notificatore dell’agente della riscossione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con il deposito del piego presso la casa comunale e spedendo la raccomandata informativa con avviso di ricevimento tramite un operatore postale
privato ( Nexive); dall’avvis o di ricevimento risultava che il contribuente aveva ricevuto la raccomandata in data 15/4/2015, dando poi corso tempestivamente all’impugnazione della cartella di pagamento.
L’agente della riscossione contestò anche gli altri motivi di impugnazione proposti dal contribuente.
La C.T.P. di Macerata rigettò il ricorso del contribuente.
Su appello del contribuente, la RAGIONE_SOCIALE riformò totalmente la sentenza di primo grado, ritenendo che il recapito della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. effettuato da una società privata e non da RAGIONE_SOCIALE avesse viziato insanabilmente di inesistenza il procedimento notificatorio della cartella di pagamento.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione , affidato a due motivi.
Il contribuente, regolarmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.’ , l’agente della riscossione si duole che la sentenza d’appello abbia ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento nonostante che il procedimento notificatorio della stessa sia stato affidato ad un messo regolarmente incaricato.
La società privata di recapiti era stata incaricata della sola consegna della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., raccomandata regolarmente ricevuta dal contribuente, tant’è che egli propose tempestivo ricorso in primo grado contro la cartella di pagamento.
L’agente della riscossione, inoltre, ripercorre l’ iter giurisprudenziale e normativo che indurrebbe a ritenere valida la notifica eseguita nei confronti dell’odierno contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c.’ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto sanato il vizio della notificazione: il contribuente, infatti, aveva conosciuto la cartella di pagamento in seguito al compimento del procedimento notificatorio, tant’è che aveva proposto tempestivo ricorso contro di essa dinanzi alla C.T.P. di Macerata.
I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 299 del 10/01/2020 (Rv. 656575 -01), hanno chiarito che le notifiche eseguite dall’operatore postale privo di titolo abilitativo nel periodo tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 non sono inesistenti, bensì nulle, con la conseguenza che esse sono suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie risulta che il contribuente aveva ritirato la raccomandata informativa, speditagli dopo il deposito della cartella di pagamento nella casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c. , in data 15/4/2015; ed avendo egli notificato il ricorso dinanzi alla C.T.P. all’agente della riscossione in data 28/5/2015, si era realizzato in capo a lui lo scopo di conoscenza proprio della notificazione.
3.1. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, in
diversa composizione, esaminerà gli altri motivi di appello rimasti assorbiti dalla decisione cassata.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche, per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.