Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25158 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25158 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21718/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio della dottoressa NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, n. 2956/22, depositata in data 29/3/2022; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME
Napolitano nella camera di consiglio del 17 giugno 2025;
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ) impugnò l’avviso di accertamento per la ripresa Irpef con accessori relativa all’anno 2014 dinanzi alla C.T.P. di Caserta, che accolse il ricorso ritenendo nulla la notificazione per omesso invio della CAD dell’atto da notificare presso il Comune di Caserta, e di conseguenza dichiarando la decadenza dell’amministrazione dalla potestà impositrice.
Su appello dell’ufficio, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, ritenendo sanata la nullità della notifica dell’avviso di accertamento ed infondati i vizi di quest’ultimo dedotti dal contribuente.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comm a 1 n. 2, nella parte in cui il giudice di secondo grado non rilevava l’inammissibilità dell’appello per mancanza della indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non
aver rilevato la non specifica devoluzione alla C.T.R., da parte dell’Agenzia delle Entrate, della questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 140 c.p.c. , con la conseguente inammissibilità del gravame.
1.1. Il motivo è infondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che l’Ufficio propose appello contro la sentenza di primo grado, deducendo che la notificazione ex art. 140 c.p.c. si era perfezionata tramite la prova della spedizione della comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) .
Il collegio d’appello, dunque, era stato specificamente investito della questione della validità del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., questione sulla quale la C.T.R. ha deciso con la sentenza qui impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza e art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 per violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600/73 , dell’art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, dell’art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, dell’art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sanata la nullità della notificazione e art. 140 c.p.c. ed evitata la decadenza dal termine per la notifica dell’avviso di accertamento mercé l’impugnazione dell’avviso di accertamento in primo grado.
Deduce il contribuente che in base al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione l’amministrazione avrebbe evitato la decadenza di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 solo se il procedimento notificatorio si fosse ritualmente perfezionato, circostanza quest’ultima che sarebbe stata esclusa dalla stessa sentenza d’appello.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza emessa in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ‘ , il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo che la notifica dell’atto impositivo non si era perfezionata, ha affermato che non si era verificata la decadenza dalla potestà accertatrice dell’amministrazione.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c. (Nullità della sentenza o del procedimento)’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’intervenuta sanatoria della nullità della notificazione dell’atto impositivo ha avuto anche, quale conseguenza, quella di evitare il compiersi della decadenza dalla potestà accertatrice dell’amministrazione.
4.1. il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere in parte corretta ed in parte integrata.
Il giudice di appello ha accertato che la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 4/12/2019 con il compimento di tutta la sequenza procedimentale prevista dalla richiamata disposizione.
Ha, d’altra parte, anche accertato che non vi è prova che il contribuente, destinatario della notificazione, abbia ricevuto la comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) dell’atto impositivo .
Orbene, deve rilevarsi che la ricezione della CAD, nel caso l’atto sia notificato ex art. 140 c.p.c., non è un elemento indefettibile per il perfezionamento del procedimento notificatorio: se l’agente postale non trova nessuno quando si reca al domicilio del destinatario per consegnargli la CAD , lo attesterà nell’avviso di ricevimento e scatterà
l’applicazione della norma secondo la quale la notifica si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata contenente la CAD.
In altri termini, nel caso in cui dall’avviso di ricevimento della CAD, versato in atti, non risulti che il destinatario abbia ricevuto la CAD, la norma , come ‘manipolata’ dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, pone in capo al destinatario una presunzione legale assoluta di conoscenza nel decimo giorno successivo alla spedizione della CAD medesima.
La questione degli effetti della proposizione del ricorso in primo grado da parte dell’odierno contribuente, dunque, proposizione avvenuta incontestatamente in data 31/1/2020, va riguardata con riferimento alla prova che il contribuente abbia avuto conoscenza dell’atto impositivo proprio a causa del procedimento notificatorio attivato dall’amministrazione il 4/12/2019.
Il Giudice d’appello ha accertato che a quella data l’Agenzia delle Entrate, con il suo messo notificatore, aveva fatto tutto quanto era in suo potere per notificare l’atto impositivo all’odierno contribuente .
Quest’ultimo, dal canto suo, ha impugnato l’atto impositivo oggetto del procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. entro il termine di decadenza (sessanta giorni) dal compimento del decimo giorno successivo alla spedizione della CAD.
Risulta, così, superata l’esigenza di avere in atti la prova documentale (l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD e x art. 140 c.p.c.) della conoscenza in capo al contribuente dell’atto impositivo, considerato che, avendo egli proposto tempestivamente ricorso entro sessanta giorni dal compimento del decimo giorno dalla spedizione della CAD, non può che aver conosciuto l’atto impositivo impugnato in conseguenza e a causa del procedimento notificatorio attivato dall’amministrazione il 4/12/2019 , quando la decadenza dalla
potestà di accertamento in capo all’Agenzia delle Entrate non si era ancora verificata (sulla applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi, cfr. Sez. U – , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021, Rv. 663252 – 01); procedimento notificatorio che, avendo consentito al contribuente di dolersi tempestivamente (entro il termine di decadenza di sessanta giorni dal compimento del decimo giorno successivo alla spedizione della CAD ex art. 140 c.p.c.) d ell’atto impositivo, deve considerarsi andato a buon fine, avendo raggiunto il suo scopo legale tipico anche in assenza d ell’avviso di ricevimento della CAD .
5. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro duemilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.