Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3237 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37725/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 435/2019 depositata il 17/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnò la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTAper IVA, IRPEF ed altro) contestando la validità della relativa notifica per essere stata sottoscritta da soggetto non legittimato, la illegittimità dell’atto per il mancato computo analitico degli interessi maturati nonché l’intervenuta prescrizione dei debiti tributari.
La CTP respinse il ricorso.
2.La contribuente interpose quindi appello sostenendo, tra le altre cose, che la sentenza fosse viziata per non aver il giudice di merito accolto l’istanza di rimessione in termini formulata nel corso dell’udienza di discussione (per impossibilità di esaminare e controdedurre sulla produzione documentale avversaria).
3.Il giudice di secondo grado respinse tutte le doglianze della contribuente di rito e di merito.
Si affermò che nella specie non potesse trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 59 del d.P.R. n. 546 del 1992 poiché le cause di nullità previste dalla predetta norma erano tassative e tra
quelle non vi era quella invocata dalla contribuente e, pertanto, la causa non avrebbe potuto essere rinviata al giudice di primo grado.
Si specificò inoltre che l’art. 34, comma 3, del prefato decreto non prevedesse alcun diritto della parte ad ottenere un rinvio dell’udienza di discussione nel caso in cui la difesa fosse particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti dalla controparte ‘ per cui non si configura alcuna irregolarità nel provvedimento di diniego del rinvio della discussione, mentre, d’altro canto, la contribuente, odierna appellante, nel proporre l’impugnazione ha avuto, ed in concreto ha potuto, svolgere ogni più opportuna difesa anche tramite produzione documentale’.
Per quanto concerne le ulteriori doglianze, ed in particolare il motivo concernente la nullità della notificazione della cartella esattoriale, la C.T.R. affermò che ‘nel corso dell’udienza di è chiarito che l’eccezione in concreto era relativa alla notifica dell’atto impugnato avvenuto a mezzo di messo notificatore che, in temporanea assenza del destinatario dell’atto, ha proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. depositando l’atto nella casa comunale, affiggendo l’avviso nella casa d’abitazione e inviando la prescritta raccomandata informativa usando un servizio postale privato, prima della data del 10-92017. Deriva da quanto esposto che l’irregolarità del procedimento di notifica dell’atto impugnato (una cartella di pagamento) è relativo al solo invio della raccomandata informativa…’
Si concluse, richiamando alcune pronunce di questa Corte (Cass. n. 5556 del 2019 e S.U. n. 19854 del 2004), che nella specie si vertesse in un’ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione con la conseguente applicabilità dell’art. 156 c.p.c.: sicché l’atto aveva raggiunto il suo scopo.
Venne respinta la doglianza afferente alla conformità dei documenti prodotti agli originali, atteso che erano state prodotte
dall’Agenzia copie conformi e che la contribuente non aveva proposto alcuna querela di falso in relazione alle relate prodotte.
Si affermò inoltre che i crediti non fossero prescritti poiché la prescrizione nella specie era quella decennale.
Avverso la prefata decisione ricorre NOME COGNOME con due motivi, resiste l’agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del d.P.R. 546 del 1992.
Si contesta la decisione del giudice di appello perché non avrebbe, in sostanza, compreso la domanda della contribuente con la quale si chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della sentenza posto il diniego della restituzione in termini per l’esame e le controdeduzioni delle memorie e dei documenti avversari prodotti.
Si afferma di non aver mai chiesto la rimessione del giudizio avanti alla CTP bensì la pronuncia di nullità della sentenza e la decisione nel merito da parte della CTR. Sostanzialmente la Corte d’appello, verificata la nullità della decisione di prime cure, avrebbe dovuto concedere alla contribuente l’esercizio di quel diritto (la rimessione in termini per controdedurre sulla memoria e sui documenti ad essa allegati) negato nel giudizio di primo grado.
2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., del d.lgs. n. 261 del 1999, della l. n. 124 del 2017, dell’art. 2946 e dell’art. 2947 c.c.
Si contesta la ritenuta regolarità della notifica della cartella poiché il procedimento si era concluso con invio di una raccomandata informativa da parte di un servizio postale privato prima del 10 settembre 2017.
3.Si afferma infine l’avvenuta prescrizione della pretesa erariale, perché i crediti erariali, nella specie, si prescriverebbero in cinque anni.
4.Il ricorso è infondato.
In relazione alla prima doglianza il giudice di prime cure ha esaminato la domanda e l’ha così interpretata: ‘ con il primo motivo di gravame l’appellante si è lamentata del fatto che i primi giudici non abbiano accolto l’istanza, fatta nel corso dell’udienza di discussione del primo grado, di concessione di un termine per esaminare e contro dedurre sul contenuto delle memorie difensive e sulle produzioni documentali effettuate dalle controparti in sede di costituzione, ed ha quindi chiesto la declaratoria di nullità della sentenza.’
Il giudice di appello ha così, sulla scorta dei principi generali, correttamente deciso la controversia.
Invero, come nella sostanza correttamente rilevato dalla Regionale, gli eventuali vizi della sentenza di primo grado che danno luogo alla nullità della stessa, si convertono in motivi di impugnazione che, se non comportano la remissione al primo giudice, nella concreta fattispecie non prevista, sono rimediati dal giudice d’appello, che deve pertanto decidere il merito della controversia, con la conseguenza che non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado (Cass. sez. lav. n. 11710 del 2020).
5.Per quanto concerne il secondo motivo, circa la prescrizione del credito erariale, non può che disattendersi la censura trattandosi (per constante e consolidata giurisprudenza) di prescrizione decennale.
ll credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI, infatti, si prescrive, come ripetutamente affermato, infatti nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4,
c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (da ultimo, Cass. n. 33213 del 2023).
6.Sotto altro profilo, circa la pretesa nullità della notifica si osserva quanto segue.
La notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l’eventuale mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione.
Deve ribadirsi che in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.
6.1. Il principio vale anche in relazione ad un singolo segmento del procedimento notificatorio.
Peraltro, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 299 del 10/01/2020, hanno chiarito che le notifiche eseguite dall’operatore postale privo di titolo abilitativo nel periodo tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 non sono inesistenti, bensì nulle, con la conseguenza che esse sono suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).
6.2. Orbene, nel caso di specie risulta che la contribuente aveva ritirato la raccomandata informativa, speditagli dopo il deposito della cartella di pagamento nella casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ed avendo egli impugnato la cartella dinanzi alla competente C.T.P., si era realizzato quindi lo scopo di conoscenza proprio della notificazione.
7.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4.12.2024
Il Presidente
NOME COGNOME