Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3199 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19210/2015 R.G. proposto da NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Canicattì (INDIRIZZO), con l’AVV_NOTAIO COGNOME e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., con l’AVV_NOTAIO, e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, Palermo, n. 3818/24/2014 pronunciata il 12 novembre 2014 e depositata l’11 dicembre 2014 , non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 1998, ivi censurando l’inesistenza/invalidità del ruolo esattoriale, l’illegittimità della cartella per incompetenza della società RAGIONE_SOCIALE, cui il ricorrente negava la qualifica di Agente della RAGIONE_SOCIALE, il difetto di motivazione dell’atto impugnato e la nullità e /o inesistenza della notificazione.
L’Amministrazione finanziaria si costituiva tempestivamente mentre era tardiva la costituzione dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE, avvenuta solo tre giorni prima dell’udienza di merito. La CTP, dopo averne dichiarato la tardiva costituzione ed essersi pronunciata su altre eccezioni di rito, rigettava il ricorso del contribuente ritenendo valida sia la notifica sia la motivazione della cartella esattoriale.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla CTR che rilevava come, in ogni caso, l’impugnazione della cartella entro i termini decadenziali avesse sanato la nullità della notifica, anche alla luce dell’orientamento di questo Corte secondo cui la notificazione non è un elemento costitutivo dell’atto ma solo condizione della sua efficacia.
Invoca la cassazione della sentenza la società contribuente, che svolge quattro motivi ricorso, cui resistono sia l’Amministrazione finanziaria sia l’Agente della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO
Occorre preliminarmente dare atto della rinuncia al mandato dell’AVV_NOTAIO, patrono della parte ricorrente, fermi gli effetti dell’art. 85 c.p.c. , non essendo subentrato altro difensore.
Con il primo motivo la società contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 148, 156 e 160 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 60 d.P.R. n. 600/1973 nonché insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
1.1 In sintesi critica la sentenza per aver la CTR dichiarato la sanatoria della notifica nulla della cartella esattoriale per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo ex art. 156 c.p.c., anziché la sua inesistenza, tenuto conto che nella relata acclusa alla copia notificata al destinatario, prodotta in giudizio da quest’ultimo, non era stata indicata la data di avvenuta notificazione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonché insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5.
2.1 In sostanza deduce che la CTR, una volta ribadita la tardiva costituzione dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE in adesione a quanto accertato dalla CTP, avrebbe dovuto sancire l’inesistenza della notificazione tenuto conto che l’onere della prova circa il suo valido perfezionamento era radicato in capo alla resistente che, però, non aveva potuto ottemperarvi proprio in ragione della sua tardiva costituzione.
Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione oggettiva. I due motivi sono inammissibili in rito e, comunque, infondati nel merito.
3.1 Essi sono inammissibili sia per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., formulato fuori da perimetro di cui a S.U. n. 8053/2014, nonché alla luce del principio consolidato della giurisprudenza di questa corte secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005)» (cfr. Cass., V, n. 21112/2022).
3.2 Nel merito, entrambi i motivi sono infondati giacché «i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21
settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017» (Cfr Cass., V, n. 33175/2023).
3.3 Del pari è stato precisato che «La giurisprudenza di legittimità ha più volte esaminato la questione della difformità tra relata di notifica in possesso del notificante e relata di notifica in possesso del destinatario della stessa, con particolare riferimento alla data di consegna dell’atto, affermando, con un orientamento ormai consolidato che, in caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull’atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l’inesattezza di una RAGIONE_SOCIALE due date…… I n via generale, questa Corte ha comunque affermato che, ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale a norma dell’art.148 c.p.c., si verifica la nullità della notificazione» (Cass., V, n. 22899/2020)
3.4 A ciò aggiungasi che «Quanto alla sanatoria dei vizi di notifica per il principio del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, va rilevato che il contribuente ha provveduto ad impugnare ritualmente la cartella di pagamento, con la conseguenza che non vi è dubbio che l’atto sia stato notificato al destinatario. Ai sensi dell’art. 156 c.p.c. “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo. La nullità non può
mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”» (Cfr. Cass., V, n. 22756/2021).
3.5 E ciò senza dimenticare che il concetto di “notifica inesistente” è da riservare ad ipotesi eccezionali come l’ipotesi contemplata nel caso a mano: ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario (cfr. Cass., V, n. 11481/2018).
Con la terza doglianza la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 26, co. 5, d.P.R. n. 602/1973 e 112 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5.
4.1 In particolare afferma che la CTR avrebbe errato nel respingere anche gli altri motivi svolti in ordine alla legittimità della cartella e al suo valore probatorio, avendo contestato la difformità dell’estratto di ruolo rispetto a quello originale a seguito della eliminaz ione di alcune sue parte ad opera dell’Agente della riscossione. Soggiunge che non era possibile accertare la sua conformità all’originale stante la tardiva produzione in giustizio di quest’ultimo, avvenuta solo a seguito della costituzi one tre giorni prima dell’udienza.
Il motivo è inammissibile sia per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., formulato fuori da perimetro di cui a S.U. n. 8053/2014, sia perché non coglie la reale ratio decidendi della decisione di secondo grado.
5.1 Il Collegio d’appello ha invero preso atto della contestazione mossa dalla ricorrente in ordine alla eccepita valenza probatoria della documentazione versata in atti, che invero nemmeno risulta riportata in seno al motivo di ricorso. Tuttavia, la CTR ha poi respinto la doglianza sotto un altro profilo, ovverossia sul presupposto che la notificazione non costituisce un elemento costitutivo dell’atto ma
solo condizione della sua efficacia ivi soggiungendo che, in base ai precedenti di questa Corte, tanto la nullità quanto l’inesistenza della notificazione non rilevano in caso di raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, che si perfeziona con l’impugnazione dell’atto en tro i termini di legge. La CTR ha pertanto fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte e di cui si è detto innanzi . Nella fattispecie in esame, l’esercizio dell’impugnazione da parte della contribuente è incontroverso .
Il motivo va dunque dichiarato inammissibile.
Con l’ultima doglianza la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, co. 4, d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c.
6.1 In sintesi lamenta che, a fronte dell’eccezione relativa alla illegittimità della validazione ed esecutività del ruolo esattoriale perché privo di sottoscrizione del titolare dell’ufficio ovvero per l’assenza della delega e della qualificazione dirigenzial e in capo al soggetto delegante, l’onere di dimostrare la sottoscrizione dell’iscrizione a ruolo da parte del titolare dell’ufficio gravava sull’ente creditore ovvero sull’ente che lo sostituisce nel giudizio.
Il motivo è inammissibile per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., formulato fuori da perimetro di cui a S.U. n. 8053/2014, sia infondato e va pertanto disatteso alla luce del principio per cui «(cfr. Cass., Sez. Sez. 6-5, 5.3.2019, n. 6417, Rv. 653074-01) ‘l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento’, o ‘dell’intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi
contenuti nei ruoli’, al pari dell’intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ‘deve essere predisposta secondo il moRAGIONE_SOCIALE approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)» (cfr. Cass., V, n. 31274/2023). Cfr. altresì, Cass. 18 maggio 2018, n. 12243 e 21 dicembre 2016, n. 26536.
In conclusione, i primi tre motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili, mentre deve essere rigettato il quarto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso, mentre rigetta il quarto. Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in € duemilatrecento,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed in favore di RAGIONE_SOCIALE, che liquida in
€ duemilatrecento,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023