Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23076 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14/08/1969 – C.F.: CODICE_FISCALE res.te in Ottaviano (NA) alla INDIRIZZO rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in data 26.02.2024 su foglio separato congiunto al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME con indicazione di domicilio digitale;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– controricorrente –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore ;
–
intimata –
INCOMPLETEZZA CAD
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 6037/2023, depositata in data 31.10.2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza impugnata, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Napoli II avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – n. 9827/2022 – in quanto ha ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. attuato per la notifica dell’intimazione di pagamento n.NUMERO_CARTA, atto assunto come interruttivo della prescrizione dei tributi erariali posti a fondamento della cartella di pagamento n.NUMERO_CARTA oggetto di appello, benché la relativa CAD non contenesse il motivo in base al quale non era stata possibile la consegna della raccomandata al destinatario.
Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello, affidato a due motivi.
L ‘Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre quella della Riscossione è rimasta intimata.
A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il contribuente formulava istanza di decisione e successivamente depositava memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 D.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360 n.ro 3 c.p.c.’.
1.1. Il motivo è -diversamente da quanto rilevato con la proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. -fondato.
Questa Corte a sezioni unite, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui:<>.
Secondo le Sezioni unite la sottesa ratio legis è quella di dare al notificatario una ragionevole possibilit à̀ di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo.
In continuità con tale orientamento si è, altresì, statuito che ‘ in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata
informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.’ ( v. Cass. n. 8895 del 18 marzo 2022).
1.2 Nel caso in esame, il Giudice di appello, pur enunciando proprio tale precedente giurisprudenziale, non ne ha fatto, poi, corretta applicazione incorrendo nella denunciata violazione di legge.
E’ , infatti, incontestato che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd. CAD), rispedita al mittente per mancata consegna, non conteneva, contrariamente a quanto previsto dall’art. 23 del regolamento postale, la specifica indicazione delle circostanze di fatto che avevano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente, ma conteneva solo l’indirizzo del destinatario, il timbro di partenza e quello di restituzione al mittente. Ciò ha impedito la formazione della presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 cod. civ. e, conseguenzialmente, determina la declaratoria di nullità della notificazione delle cartelle oggetto di giudizio.
Con i l secondo motivo viene dedotta ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.ro 5 c.p.c. -Mancata produzione in giudizio dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA (presunto atto interruttivo della prescrizione) ‘.
2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e derivante rinvio alla CGT della Campania di secondo grado, che provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025