Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25784 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
IRPEF AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23769/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 1127/28/2015 depositata il 24/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delll’11 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con avviso n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE accertava nei confronti di COGNOME NOME una plusvalenza non dichiarata di euro 78.939,00 derivante da una cessione di un terreno edificabile.
Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento contestando la modalità di determinazione della plusvalenza e chiedendo
l’annullamento dell’atto innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che, con la sentenza 378/22/13 del 07/10/2013 accolse in parte il ricorso.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza di primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che ha accolto il gravame confermando l’accertamento con la sentenza 1127/28/15 del 24/02/2015.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il contribuente, affidandolo a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso concludendo per il rigetto dell’impugnazione. Con successiva memoria il difensore del ricorrente si è dichiarato antistatario.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, nullità della sentenza o del procedimento per violazione del diritto di difesa, art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nell’omettere di rilevare che l’RAGIONE_SOCIALE aveva tentato la notifica dell’atto di appello presso la residenza dello stesso NOME COGNOME e quindi in luogo diverso da quello prescritto dalla legge perché il contribuente era elettivamente domiciliato presso il difensore; di qui la nullità della notifica e l’illegittimità della declaratoria di contumacia operata dalla Commissione tributaria regionale.
Con il secondo motivo di appello il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge in relazione agli artt. 291, comma primo, 330 e 359 cod. proc. civ., artt. 17 e 49 d.lgs. 31/12/1992, n. 546. In sintesi, NOME COGNOME sostiene di non avere mai avuto notizia dell’appello, di non aver partecipato al giudizio di secondo grado e che la sentenza impugnata avrebbe errato nel dichiarare la contumacia del medesimo contribuente con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE norme invocate, dirette a salvaguardare il contraddittorio,
atteso che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica e ordinarne la rinnovazione.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi logicamente e giuridicamente, e sono infondati.
3.1. Come rilevato dalla RAGIONE_SOCIALE e documentato in atti, il difensore di NOME COGNOME nel giudizio di primo grado era deceduto in data 07/01/2014, sicché era legittima e doverosa la notificazione presso la residenza dell’appellato piuttosto che nel domicilio eletto presso lo studio del difensore. In tal senso assume rilievo il costante orientamento di questa Corte secondo il quale «la morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l’elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio. Tuttavia, se nella dichiarazione lo studio sia indicato come quello di una persona determinata, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso si è voluto attribuire rilievo all’elemento personale e non a quello oggettivo dell’organizzazione, fermo restando che, ove quest’ultima continui ad operare dopo la morte del procuratore, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente» (Cass. 22/04/2016, n. 8222); «la morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente e non al domicilio fuori circondario del procuratore costituito» (Cass. 01/06/2018, n. 14100). In ragione dei principi innanzi richiamati, applicabili in caso di decesso dell’unico procuratore domiciliatario, è da considerarsi
legittima la notificazione dell’atto di appello eseguita dalla RAGIONE_SOCIALE presso la parte personalmente.
3.2. Detta notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza come rilevato dalla sentenza impugnata e come documentato in atti. In proposito vale rilevare che anche «l’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l’ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego» (Cass. 04/12/2019, n. 31724).
4. Il ricorso deve, allora, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024.
Il Presidente
(NOME COGNOME)