Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8184 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
NOME
Oggetto: notifica comunicazione prev. iscriz. ipotecaria -errore revocatorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27685/2020 R.G. proposto da AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 1804/9/2020, depositata il 24.2.2020 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 1804/9/2020, depositata il 24.2.2020, veniva rigettato l’appello proposto da ll’agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 4797/4/2018, la quale aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante il mancato pagamento di euro 236.011,58 recato da 9 cartelle di pagamento definitive.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e annullava l ‘avviso di iscrizione ipotecaria, accertando che l’agente della riscossione non aveva fornito la prova di aver ritualmente notificato le cartelle di pagamento sottostanti, né di aver inviato il preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dall’art.77, comma 2 bis, d.P.R. n.602/73.
Il giudice d’appello disattendeva l’impugnazione , accertando che l’appellante aveva prodotto solo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma non anche la prova della sua notifica ad NOME COGNOME questione ritenuta assorbente ogni altra.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’ agente della riscossione deducendo due motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per
aver la CTR erroneamente ritenuto mancante agli atti la prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il motivo è inammissibile.
2.1. L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, sentenza n. 3190 del 14/02/2006).
2.2. Nel caso in esame la ricorrente lamenta, testualmente, che «nel giudizio di merito l’ADER, oggi ricorrente per cassazione, aveva versato in atti prova dell’avvenuta rituale notifica non soltanto degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria , ma anche della relativa comunicazione preventiva» , fatto espressamente escluso dal giudice d’appello, secondo il quale « non è stata provata l’avvenuta notifica ». Il giudice non ha valutato il documento utilizzandolo ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nella pertinente disposizione di legge al fine di verificare la ritualità della notifica, ma ha radicalmente escluso che il documento esistesse, documento che la parte allega al contrario di aver depositato tra gli atti dell’appello.
2.3. Orbene, va affermato in diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, che la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, della produzione in giudizio della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (ai sensi dell ‘art. 77, d.P.R. n. 602
del 1973) allegata dalla parte costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di un’interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d’appello abbia rigettato il gravame, sull’erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione.
La censura è consequenzialmente inammissibile.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ancora senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver la CTR omesso di pronunciarsi su specifici motivi di gravame articolati dall’agente della riscossione appellante con cui era stata impugnata la ratio decidendi di primo grado relativa alla irritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti.
4. Il motivo è inammissibile.
È condivisa l’interpretazione secondo la quale (cfr. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 30534 del 22/11/2019) l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, dev ‘ essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, avendo quest’ultima disposizione valenza meramente interpretativa, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l’ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice.
Correttamente il giudice d’appello ha ritenuto che l’accertata mancata prova della notifica della comunicazione preventiva fosse assorbente le ulteriori questioni relative alla notifica delle cartelle di pagamento sottostanti l’iscrizione ipotecaria, perché da sola idonea a rendere nullo l’avviso di iscrizione, atto impugnato con il rico rso introduttivo del presente processo.
Parimenti, per le medesime ragioni sopra espresse, è inammissibile per difetto di rilevanza la parte della censura che si rivolge alla questione della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all’iscrizione ipotecaria su cui il giudice d’appello non si è pronunciato, dal momento che l’accertamento sulla mancata notifica della comunicazione preventiva è sufficiente a inficiare l’iscrizione ipotecaria , né vi è necessità di correggere la motivazione adottata dal giudice ai fini dell’art.384 u.c. cod. p roc. civ.
Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi non segue il regolamento delle spese di lite secondo la soccombenza, in assenza di costituzione dell’intimat a.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025