Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34038 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34038 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19954/2016 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, pec
, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME
COGNOME
(CODICE_FISCALE), pec
;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), pec , che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SARDEGNA n. 87/2016 depositata il 18/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME NOME asseriva di essere venuto a conoscenza in data 15 maggio 2015 dell’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento n. 025201100244137988 per IVA P_IVA e n. P_IVA per ICI 2004- 2005, con cui gli veniva intimato il pagamento di complessivi euro 266.788,25.
La cartella fondava sull’avviso di accertamento n. 805010400213/2010 relativo all’anno d’imposta 2007, che l’Ufficio di Cagliari 2 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assumeva essere stato notificato in data 3 luglio 2010 ed essere divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione.
Il contribuente impugnava la cartella, nel contraddittorio dell’RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, per svariati motivi, tra cui l’omessa notifica dell’avviso.
Con sentenza n. 373/01/12 depositata il 19/11/2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rigettava il ricorso.
Proponeva appello il contribuente, rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
La CTP, in primo grado, ha ritenuto la validità d notifica . Il messo comunale recatosi all’indirizzo (Quartu Sant’Elena, INDIRIZZO) risultante dai dati
anagrafici comunali non rinvenne ivi l’abitazione dell’odierno appellante e, quindi, procedette alle ricerche presso l’anagrafe per individuare l’effettiva dimora; all’esito RAGIONE_SOCIALE ricerche egli ha affisso l’atto all’albo della casa comunale per otto giorni, ai sensi dell’articolo 60 .
All’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta che lo stesso ha avuto domicilio fiscale in Quartu Sant’Elena nella INDIRIZZO, con decorrenza dal 28 febbraio 2005; dalla certificazione dell’anagrafe del Comune di Quartu Sant’Elena risulta che l’appellante ha avuto domicilio prima nella INDIRIZZO (fino al 20 ottobre 2001); poi, nella stessa via, ma al numero INDIRIZZO dal 21 ottobre 2001 al 1° febbraio 2005 e, quindi, dalla data del 2 febbraio 2005, egli risulta residente nella INDIRIZZO.
Tutto ciò sembra dare ragione all’appellante, il quale lamenta: ‘che il procedimento di notificazione (‘rectius’ di non notificazione) si sia compiuto in piena violazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto è oltremodo provato dalla stessa documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE ‘.
L’appellante, peraltro, nel suo atto, non esclude un’irreperibilità temporanea.
Nel caso di specie, risulta la residenza anagrafica, ma il messo notificatore non ha rinvenuto nessuno all’indirizzo indicato, né, evidentemente, indicazioni tali che permettessero di individuare il luogo con la residenza del signor COGNOME e ne ha inferito l’irreperibilità dello stesso.
Quindi ha proceduto alla notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del DPR 600/1973; se invece avesse avuto contezza che nel luogo era effettivamente la residenza dell’odierno appellante e che egli era solo assente, avrebbe dovuto completare la notifica con il ricorso alla procedura di cui all’art. 140 cpc, cioè,
inviando raccomandata all’indirizzo di cui si tratta, con avviso dell’avvenuto deposito dell’atto notificando presso la casa comunale. Avendo, invece, ritenuto, per le ricerche effettuate, che all’indirizzo della residenza anagrafica non risultava alcuna presenza del COGNOME, quindi un suo trasferimento non seguito da modifica presso l’anagrafe comunale, il messo ha proceduto alla notifica con la procedura per gli irreperibili, prevista dall’art. 60 citato.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi. Resiste con controricorso la sola RAGIONE_SOCIALE, mentre RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
Il Pubblico Ministero presso questa RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta in data 14 settembre 2023, instando per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa in data 22-25 settembre 2023, anche in prospettiva di replica al controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione art. 60 1° c. lett. e) DPR 600/1973 con riferimento agli artt. 26 DPR 602/1973 e 140 cpc (art. 360 1° c. n. 3 cpc) – Omesso esame su un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione (art. 360 1° c. n. 5 cpc)’.
1.1. ‘L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio producendo la relata di notifica dell’avviso di accertamento e gli asseriti accertamenti anagrafici’. ‘Risultava, quindi, che la residenza anagrafica del COGNOME era in INDIRIZZO. Il messo notificatore effettuava la relata di notifica a mezzo timbro dando atto della notifica al COGNOME in INDIRIZZO e poi riportando testualmente ‘Ai sensi dell’art. 60 1° c. lett. e) DPR 600/1973, mediante deposito di
una copia dell’atto medesimo, con il contenuto indicato nell’art. 48 disp. att. cpc all’albo di questo Comune per un periodo di 8 gg. consecutivi dal 25/6 al 3/7/2010 ove il destinatario ha il domicilio fiscale, essendo risultate vane le ricerche eseguite in loco e presso l’Ufficio anagrafe per individuare l’effettivo domicilio del contribuente’. In realtà dal certificato storico allegato alla relata di notifica (alleg. 5 alle controdeduzioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) risultava che COGNOME NOME, con la moglie NOME NOME e la figlia COGNOME NOME dal 2/2/2005 aveva avuto residenza in INDIRIZZO e in tale Comune aveva risieduto ininterrottamente dal 1969′. ‘Il motivo d’appello si incentrava sull’illegittimità della notifica ex art. 60 1° c. lett. e) DPR 600/1973 che presupponeva l’irreperibilità assoluta che si configura allorquando i contribuenti si trasferiscono in luogo sconosciuto e tale ignoranza non viene superata attraverso le ricerche e la richiesta di informazioni suggerite dall’ordinaria diligenza. Orbene che il COGNOME risiedesse in INDIRIZZO a Quartu S. Elena con la figlia e la moglie era dimostrato dai documenti prodotti sia dall’A.E. che dallo stesso ricorrente . Addirittura dal certificato 14/11/01 allegato ai motivi aggiunti risultava che anche successivamente alla presunta notifica il COGNOME aveva mantenuto la residenza a Quartu S. Elena, ove, peraltro, fu notificata la cartella esattoriale’. ‘Secondo la CTR in caso di irreperibilità temporanea (c.d. relativa) correttamente il messo notificatore può ricorrere alla notifica ex art. 60 1° c. lett. e) DPR 600/1973 (143 cpc) . a CTR ritenendo che la cd. irreperibilità relativa giustificasse l’applicazione del rito notificatorio ex art. 60 1° c. lett. e DPR 600/1973 ‘.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione de 19 3° c. ult. parte d.lgs 546/92 (art. 360 1° c. n. 3 cpc)’.
2.1. ‘Non vi dubbio che la conseguenza dell’inesistente notifica dell’avviso di accertamento e cioè dell’atto presupposto rispetto alla cartella esattoriale impugnata è la nullità della stessa’. ‘D’altra parte sarebbe stato impossibile impugnare l’avviso di accertamento posto che l’RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio non lo ha prodotto’.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione art. 112 e/o art. 7 1° c. e 17 l. 212/2000 in relazione all’art. 3 l. 241/1990 (art. 360 1° c. n. 3 cpc)’.
3.1. ‘Il COGNOME nell’atto d’appello ha impugnato la sentenza del CTP ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 17 l. 212/2000 sostenendo che gli atti dei concessionari dovevano essere motivati ex art. 3 l. 241/90′. ‘Il COGNOME non aveva avuto legale conoscenza dell’atto presupposto e dalla cartella non v’era modo di comprendere alcun tipo di corrispondenza tra le rettifiche in ess contenute e il riferimento all’accertamento del 2007′ ‘La Corte d’Appello rigettava il motivo ripetendo lo stesso principio esposto nella sentenza RAGIONE_SOCIALE SSUU 11722/10 e, poi, precisando che nella cartella figurava il nome del responsabile del procedimento, il riferimento all’avviso di accertamento e alla data di notifica. Tra l’altro avendo impugnato la cartella il contribuente aveva potuto svolgere le sue difese. Ci troviamo di fronte alla palese violazione dell’art. 112 cpc.’.
Il primo motivo di ricorso -non inammissibile, come eccepito in controricorso, perché volto a contrastare, non già (soltanto) un duplice conforme accertamento di merito ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., bensì l’applicabilità in sé dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione dell’erroneità dell’esegesi di detta disposizione fatta propria dalla CTR, ‘sub specie’ del prioritario paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. -è fondato.
4.1. Questa S.C. -come perspicuamente rammentato dal P.M. nella requisitoria depositata -ha già avuto modo di affermare che, ‘in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento’ (Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, Rv. 650145 – 01).
Invero, ‘prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale’ (Sez. 6-5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, Rv. 653075 – 01, in un caso in cui la S.C., in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un’ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall’ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune; Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, Rv. 647109 – 01, in un caso in cui la RAGIONE_SOCIALE, in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica ex art. 60,
comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).
Di conseguenza, ‘è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione RAGIONE_SOCIALE ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio’ (Sez. 6-5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, Rv. 633117 – 01).
‘In sostanza’ come osservato in motivazione da Sez. 6-5, n. 6765 del 2019, cit. -‘ il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento RAGIONE_SOCIALE ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la
notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale’.
4.2. La CTR non si è attenuta ai superiori principi.
Infatti, sulla base della documentazione depositata dall’RAGIONE_SOCIALE e dal contribuente, attestante (giusta la non contestata ricostruzione di cui al ricorso, p. 11) la residenza di questi, e della sua famiglia, dal 2 febbraio 2005 al 23 novembre 2010 (a fronte di avviso pretesamente notificatogli il 3 luglio 2010), in INDIRIZZO Sant’Elena, INDIRIZZO, senza, viepiù, mutamento del Comune di residenza, essa, dapprima, afferma che ‘tutto ciò sembra dare ragione all’appellante’, ma, subito in appresso, per vero contraddittoriamente, altresì soggiunge: ‘L’appellante, peraltro, nel suo atto, non esclude un’irreperibilità temporanea’, finendo dunque per ritenere che siffatta irreperibilità temporanea legittimasse comunque l’eseguita notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 1973, sul rilievo, non agevolmente intelligibile, che, ‘nel caso di specie, risulta la residenza anagrafica, ma il messo notificatore non ha rinvenuto nessuno all’indirizzo indicato, né, evidentemente, indicazioni tali che permettessero di individuare il luogo con la residenza del signor COGNOME e ne ha inferito l’irreperibilità dello stesso’.
Donde l’errore compiuto dalla CTR è duplice, giacché,
– da un canto, andando nettamente in contrario avviso rispetto agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ha in diritto ritenuto l’applicabilità della procedura di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 1973 anche, eventualmente, in caso di
irreperibilità relativa, allorquando, invece, detta procedura è applicabile solo in caso di irreperibilità assoluta;
-d’altro canto, finanche prioritariamente, disattendendo le indicazioni operative rivenienti dalla medesima giurisprudenza, non ha appurato se il notificante avesse o meno svolto, dandone adeguata evidenza, effettive ricerche compiute anzitutto ‘in loco’ e di poi presso l’Ufficio anagrafico del Comune di residenza e domicilio fiscale, onde verificare i presupposti di fatto dell’irreperibilità assoluta ovvero solo relativa.
L’accoglimento del primo motivo in disamina comporta l’assorbimento degli altri due, logicamente subordinati.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Per l’effetto, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 6 ottobre 2023.