Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
RAGIONE_SOCIALE,
AVVISO INTIMAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1742/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO di Cesana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO,
-controricorrente – e contro
-intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 3547/2016, depositata il 7 giugno 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, e dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate (che è rimasta intimata) avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accol to l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che, invece, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso due intimazioni di pagamento notificate il 23 agosto 2013 e le prodromiche cartelle di pagamento.
La C.t.r., per quanto di rilievo, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto validamente notificate le cartelle, riteneva che entrambe le notifiche non fossero rituali e che, di conseguenza, le intimazioni di pagamento fossero radicalmente nulle.
Quanto alla prima cartella (097 2006 1037155640) rilevava che, effettuato il deposito dell’atto presso la casa comunale, stante l’irreperibilità relativa della destinataria, quest’ultima non aveva ricevuto la raccomandata informativa, contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa comunale, come provato dal fatto che, nell’avviso di ricevimento, l’ufficiale postale aveva attestato che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo.
Quanto alla seconda cartella (097 2010 0187960552000), evidenziava che, dopo due infruttuosi tentativi di notifica del 6 ottobre 2010 e del 26 ottobre 2011, , dai quali era emerso che il destinatario era sconosciuto in loco, il messo notificatore l’8 novembre 2011 aveva depositato l’atto presso la Casa comuna le, senza adeguato e recente riscontro anagrafico ; che, inoltre, l’avviso di ricevimento relativo la raccomandata informativa, spedita allo stesso indirizzo, aveva
attestato l’impossibilità di consegna in quanto il destinatario risultava trasferito.
Considerato che:
Con l’unico motivo la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione degli art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 1 40 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non validamente notificate le cartelle di pagamento, sebbene la notifica fosse avvenuta nel rispetto degli artt. 26 e 60 cit. Osserva che il messo notificatore aveva effettuato la notifica presso l’indirizzo di residenza del contribuente, come indicato nella verifica anagrafica effettuata; che, stante la temporanea assenza del destinatario, aveva provveduto al deposito dell’atto presso la Casa comunale, ad affiggere avviso del deposito alla porta di abitazione, a spedire la raccomandata informativa presso il medesimo indirizzo. Ritiene, invece, del tutto irrilevante che, in relazione alla raccomandata informativa di cui alla prima cartella, fosse risultato sconosciuto il destinatario della stessa e che, in relazione alla seconda, fosse stata impossibile la consegna in quanto la contribuente risultava trasferita. Osserva che incombeva sul contribuente l’onere di dimostrare che risiedeva in luogo diverso da quello noto all’Erario, presso il quale era stata eseguita la notifica; che la notifica era avvenuta presso l’effettiva residenza, come evincibile dal certificato storico.
2. Il motivo è infondato.
Sebbene la RAGIONE_SOCIALE accomuni le due notifiche riconducendole entrambe all’irreperibilità relativa, a me pare, secondo quanto detto in sentenza, che la seconda notifica sia piuttosto un caso di irreperibilità assoluta.
2.1. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., disposizione richiamata dall’art. 26 d.P.R n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, (ora comma 4) d.P.R. cit. nella parte in cui stabiliva per l’appunto, che la notificazione della cartella di pagamento nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ. (ovvero di irreperibilità relativa) si eseguisse con le modalità stabilite dall’art. 60 , lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 anziché nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario.
I giudici della Consulta hanno evidenziato che, nell’ipotesi di irreperibilità meramente relativa del destinatario la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l’art. 140 cod. proc. civ., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari assolutamente irreperibili (lettera e) dell’art. 60 cit. e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell’avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo, non sarebbero necessarie né l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, essendo prevista solo l’affissione nell’albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall’art. 143 cod. proc. civ.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell’art. 3 Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario restringere la sfera di applicazione del combinato disposto del l’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140 cod. proc. civ.
2.2. Questa Corte ha costantemente affermato che nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 va applicato l’art. 140 cod. proc. civ. sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che, come detto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cit., disposizione richiamata dall’art. 26 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso
contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 31/10/2018, n. 27825, Cass. 19/04/2018, n. 9782).
2.3. Nei casi, invece, di irreperibilità assoluta, che continuano a seguito il modello notificatorio di cui all’art. 60 lett. e) cit ., la Corte ha precisato che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra, per l’appunto, l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. 08/03/2019, n. 6765).
2.4. La RAGIONE_SOCIALE si è attenuta a questi principi.
Con riferimento alla prima cartella ha rilevato che non era stata ricevuta la raccomandata informativa in quanto dall’avviso di ricevimento risultava che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo.
Con riferimento alla seconda cartella, invece, la C.t.r. ha rilevato che «in modo ancor più radicale» che vi erano stati due infruttuosi tentativi di notifica nei quali il destinatario era risultato sconosciuto in data 26 ottobre 2011 ed 8 novembre 2011 ed ha evidenziato che detti ultimi non erano stati preceduti da adeguato riscontro anagrafico in quanto quelli prodotto dal concessionario erano remoti in quanto risalenti al 16 dicembre 2010 e 12 gennaio 2011. Così motivando, pertanto, ha escluso che vi fossero i presupposti per configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta. Ha aggiunto, inoltre, che la raccomandata informativa (che invero in caso di irreperibilità assoluta non è prevista dall’art. 60 lett. e) cit.) non era comunque stata ricevuta in quanto il destinatario era risultato trasferito.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3.600,00 a titolo di compenso, oltre 15 per cento a titolo di rimborso forfetario per spese generali, iva e cap come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.