Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12638/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del foro di Milano giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente –
e
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore
; -intimata – avverso la sentenza n. 3719/2023 della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, depositata in data 18.12.2023;
CARTELLA DI PAGAMENTO -NOTIFICA EX ART. 60, COMMA 1, LETT. E) d.p.r. 600/73 -CERTIFICATO DI RESIDENZA.
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 2.7.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA per asserita omessa notifica degli atti presupposti e segnatamente delle sei cartelle di pagamento relative a crediti tributari specificate nell’odierno ricorso.
La C.T.P. di Milano, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, rigettava il ricorso, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato.
La decisione veniva confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza richiamata in epigrafe.
Avverso quest’ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la soccombente appellante, affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 2.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso – rubricato «nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/90 (richiamata dall’art. 7 della L. n. 212/2000) nonché all’art. 60, comma 1, lett. e) del Dpr n. 600/73 sull’eccezione di nullità della intimazione di pagamento (in relazione a tutte le cartelle di rilevanza tributaria) per mancata conoscenza degli atti presupposti» -la ricorrente assume che il giudice del gravame avrebbe errato a ritenere validamente notificate le cartelle di pagamento, posto che per tutte le notifiche l’ufficiale addetto alla notifica aveva erroneamente seguito la procedura prevista per l’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, contemplata
dall’art. 60, comma 1, lett. e) del Dpr n. 600/73. Nelle memorie illustrative la ricorrente aveva infatti affermato e documentato che dal 23 giugno 2010 al 7 novembre 2019 risultava residente in INDIRIZZO a Milano con l’intera famiglia composta da 3 figli. A partire dal 7 novembre 2019 si era trasferita in INDIRIZZO sempre a Milano, ciò risultando inoppugnabilmente dal certificato di residenza storico allegato come doc. 1 alle memorie illustrative di primo grado. La composizione del suo nucleo familiare risultava dallo ‘stato di famiglia’, da cui si evinceva che la famiglia risultava composta dai 3 figli NOME, NOME e NOME (doc. 3, già allegato come doc. 2 alle memorie illustrative di primo grado). Pertanto, dai certificati storici di residenza di COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME risultava che essi -insieme alla madre -erano stati residenti in INDIRIZZO dal 23/06/2010 al 7/11/2019. Dunque, aveva provato che fino al 7/11/2019 ella aveva vissuto effettivamente in INDIRIZZO a Milano. In merito alla rilevanza della certificazione anagrafica sottolineava che la Corte di cassazione aveva stabilito che il certificato anagrafico costituiva idonea prova della residenza effettiva del destinatario di un atto, chiarendo che ‘la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario (o l’ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) non postula alcun accertamento sull’effettiva residenza del destinatario, né costituisce un’attestazione dotata di pubblica fede. (…) La circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce una mera presunzione (…). Tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione ovviamente rientrano le certificazioni anagrafiche” (si richiamano Cass. civ., Sez. III, 2 Settembre 2022 n. 25885 e Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1744). Sulla base di tali inoppugnabili elementi, quindi, la procedura corretta e dovuta secondo legge nella circostanza sarebbe stata quella dettata
dall’art. 139 c.p.c. e poi dall’art. 140 c.p.c. per il caso dell’irreperibilità relativa.
Il motivo non risulta sufficientemente specifico, non essendo state trascritte nel ricorso le relate di notifica contestate (cfr., ex multis , Cass. n. 21112/2022, Cass. n. 34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019), secondo cui, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo, perché la trascrizione integrale della medesima come evidente nel caso di specie -si rende necessaria, in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo.
In ogni caso, esso è da ritenersi infondato, dal momento che, per come risulta dalle relate di notifica riprodotte nel controricorso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’organo notificatore si era recato all’indirizzo in cui la ricorrente risultava formalmente residente constatando che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo della ricorrente e che il custode aveva dichiarato che il destinatario si era trasferito. Conseguentemente, la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73 è stata correttamente ritenuta valida con la sentenza impugnata, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta.
Infatti, il criterio distintivo tra le due ipotesi di irreperibilità sta nel fatto che, nel caso dell’irreperibilità relativa, si ha riguardo a circostanze che concernono il destinatario o i soggetti abilitati a ricevere la notifica, mentre, nell’ipotesi dell’irreperibilità assoluta, assumono rilevanza circostanze che si riferiscono al luogo dove la notificazione deve essere eseguita (Cass. n. 16696/2013 e Cass. n. 27729/2024).
Poi, diversamente da quanto asserito dalla parte ricorrente, il
certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario. Questa Corte ha, invero, chiarito che, in materia di notificazione dell’avviso di accertamento, l’attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco , la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l’indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e, nel caso di specie, sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2025.