Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27080 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27080 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
Oggetto: Cartella di pagamento -Notifica – art. 60 comma 1 lett. e) d.P.R. 600/1973 -Irreperibilità assoluta – Condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8490/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato , dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7520/50/2017, depositata in data 12 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’ intimazione di pagamento n.
NUMERO_CARTA deducendo l’omessa notifica dell e cartelle di pagamento indicate nell’atto.
L’agente della riscossione si costituiva producendo copia della notifica delle cartelle, avvenuta ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ..
La CTP accoglieva il ricorso rilevando, preliminarmente, l’inammissibilità della documentazione depositata da Equitalia, in quanto costituitasi tardivamente, e, in ogni caso, l’illegittimità della notifica delle cartelle.
RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che riformava la decisione di primo grado, evidenziando la regolarità della notifica delle cartelle, avvenuta ai sensi dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi. ADER ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 26 settembre 2025.
La ricorrente ha depositato, in data 15 settembre 2025, memoria ex art. 380 bis-1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione la contribuente deduce, in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 24 32 e 61 d.lgs. 546/92» e la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697», per avere la CTR deciso sulla base di documentazione (le relate di notifica delle cartelle) depositata tardivamente dall’agente della riscossione in primo grado e non riprodotta in sede di gravame.
Con il secondo strumento lamenta, sempre in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione de gli artt. 140 e 145 c.p.c., dell’art. 60 dpr 600/73, dell’art. 26 dpr 602/73 » per avere la CTR erroneamente ritenuto valide le notifiche delle cartelle; di contro, stante
l’irreperibilità della società presso la propria sede, l’art. 145 cod. proc. civ. imponeva al messo notificatore di eseguire la notifica presso la residenza del legale rappresentante della società.
Con il terzo strumento di impugnazione la contribuente deduce, ancora in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 DPR 600/73, 26 DPR 602/73, 140 e 148 c.p.c.», evidenziando che nella specie ricorreva una ipotesi di irreperibilità relativa (con la conseguenza che occorreva, ai fini del perfezionamento della notifica, l’invio della comunicazione a mezzo raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ.); la procedura ex art. 60, lettera e), sarebbe stata nella specie seguita in difetto della attestazione, da parte del messo notificatore, delle ricerche compiute.
In applicazione del principio della ragione più liquida può essere esaminato, prioritariamente, il terzo motivo, che risulta fondato.
4.1. La ricorrente censura l’operato dei Giudici di appello i quali hanno ritenuto legittimo il procedimento notificatorio della cartella di pagamento, effettuato con il rito previsto per gli ‘irreperibili assoluti’, ex art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973.
4.2. È noto che in tema di notificazione della cartella di pagamento, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 (così come dell’avviso di accertamento) occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indir izzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
Questa Corte (da ultimo, Cass. 30/10/2024, n. 28044, Cass. 03/04/2024, n. 8823, e Cass. 31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di
procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
4.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribu ente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale ( ex multis , Cass. n. 2877/2018).
4.4. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove; in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria
un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell’atto nella casa comunale ed all’affissione dell’avviso nell’albo dell’Ente territoriale; la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l’irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso .
4.5. Nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati perché ha ritenuto legittimo il procedimento notificatorio di cui all’art. 60, primo comma, lett. e) cit. ‘meno garantista’ senza verificare la presenza dei rela tivi presupposti di legge (previo esame della relata di notifica), ovvero dell’effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente.
5 . L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento degli altri due.
In base alle considerazioni svolte il terzo motivo va accolto, assorbiti gli altri, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, ovvero alla verifica dei presupposti della
irreperibilità assoluta della contribuente, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre
2025.
Il Presidente NOME COGNOME