Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
Oggetto: II.DD. – IVA – avviso di accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29261/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, già titolare RAGIONE_SOCIALEa cessata ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), domiciliato presso l’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore;
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sez. staccata di Messina, n.1916/2/2016 depositata il 16 maggio 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sez. staccata di Messina, è stato accolto l’appello proposto da ll’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 6073/12/2015 la quale aveva a sua volta accolto il ricorso di NOME COGNOME avente ad oggetto l’avviso di accertamento per II.DD. IVA e accessori 2008.
Il giudice di prime cure condivideva la prospettazione del contribuente e annullava l’atto impugnato. Al contrario, il giudice d’appello riteneva il ricorso introduttivo inammissibile perché tardivo, considerando correttamente applicata la procedura notificatoria di cui all’art.60 del d.P.R. n.600/1973 prevista per l”irreperibilità assoluta’ , non essendo stato dall’ufficiale giudiziario reperito il destinatario, che risultava dalla relata trasferito, ma non se ne conosceva il Comune di destinazione, né era stata proposta querela di falso. Il perfezionamento di questa notifica era intervenuto il 28 dicembre 2013 mentre il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto in
data 27 novembre 2014 (e depositato il 22 dicembre 2014), oltre il termine dei sessanta giorni dalla data di notifica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 21, comma 1 del d.lgs. n. 546/1992.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi che illustra con memoria, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il RAGIONE_SOCIALE non si è costituito.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 d.P.R. 29.09.1973 n.600 in relazione agli articoli 137, 138, 139 e 140 cod. proc. civ., nonché l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ..
4.1. Secondo il ricorrente, il capo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata in cui, tra l’altro, si afferma « Ora nel caso in esame, come risulta dalla relata di notifica (che fa piena prova fino a querela di falso) il messo notificatore ha effettuato la notifica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.P.R. 600/73 perché non era stato reperito il destinatario anzi lo stesso risultava trasferito, non erano state rinvenute persone di famiglia, di addetti alla casa, di portiere o di vicini di casa » postulerebbe senza dimostrare l’irreperibilità assoluta del notificato.
Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 cod. civ. da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in rapporto all’art.60 d.P.R. 29.09.1973 n.600, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ..
5.1. Bersaglio RAGIONE_SOCIALEa censura è il passaggio argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza in cui il giudice afferma: « (…) nel caso in esame, come risulta dalla relata di notifica (che fa piena prova fino a querela
di falso) il messo notificatore ha effettuato la notifica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.P.R n. 600/73, perché non era stato reperito il destinatario anzi lo stesso risultava trasferito ».
6. Le due censure sono intrinsecamente connesse, in quanto con esse il ricorrente lamenta che sulla base dei documenti prodotti in primo grado avrebbe dimostrato come nel medesimo periodo avrebbe ricevuto atti notificati al medesimo indirizzo di residenza, anche da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, senza l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa procedura per l”irreperibilità assoluta’, e la CTR avrebbe errato a non tenerne conto, limitandosi a statuire che la questione era coperta dalla relata RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale notificante, non impugnata con querela di falso, e affermando genericamente che non esiste agli atti prova a sostegno RAGIONE_SOCIALEa prospettazione del contribuente.
Le censure, connesse, possono essere trattate congiuntamente e sono inammissibili.
Il Collegio innanzitutto in linea generale condivide l’affermazione del contribuente secondo la quale la statuizione RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale postale contenuta nella relata fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti avvenuti alla sua presenza e del ricevimento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco.
Tuttavia, nel caso di specie la CTR non si è limitata ad affermare a pag.4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che l’interessato doveva proporre querela di falso, ha anche ulteriormente statuito che non vi è prova agli atti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa prospettazione del contribuente e, quindi, ha valutato -considerato che le ragioni di doglianza erano tutte lì – anche i documenti prodotti in primo grado per dimostrare che il contribuente non era ‘assolutamente irreperibile’ al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica ponendo in essere un preciso accertamento fattuale.
Il fatto è stato dunque valutato e l’omesso esame di un elemento di prova di per sé non rende decisive le censure. Il ricorso inoltre è a sua volta generico e aspecifico, laddove ad es. a p.7 afferma -tra molti atti irrilevanti in quanto non coevi – che ci sarebbe stata una
notifica quasi coeva di una cartella di pagamento nel mese di dicembre 2013 senza applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.60 del d.P.R.; tuttavia, la deduzione è apodittica perché il contribuente non riproduce in ricorso quella notifica, limitandosi a indicare l’allegato del fascicolo di primo grado. Dal momento che nella sua prospettazione si tratterebbe RAGIONE_SOCIALEa prova decisiva, per mettere il collegio nelle condizioni di valutarne la rilevanza doveva essere specifico nella sua deduzione e riprodurre almeno il contenuto RAGIONE_SOCIALEa notifica se non l’immagine , soprattutto considerando che non è stato dedotto un error in procedendo ai fini del n.4 RAGIONE_SOCIALE‘art.360 primo comma cod. proc. civ. che implica il potere-dovere di esame d’ufficio dei fascicoli di merito.
10. La stessa memoria illustrativa del contribuente riproduce sì il contenuto (non l’immagine) RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato, adempimento non presente nel ricorso, ma neppure in essa il ricorrente offre copia RAGIONE_SOCIALEa supposta notifica coeva RAGIONE_SOCIALEa cartella senza l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.60 cit.. Tale passaggio è essenziale al fine di poter consentire un confronto e una verifica RAGIONE_SOCIALEa illogicità del ragionamento seguito dal giudice d’appello, dimostrando che il ricorrente ha effettivamente nel medesimo lasso temporale ricevuto utilmente almeno una notifica presso l’indirizzo di residenza e che dunque, in ultima analisi, revocare in dubbio l’accertamento sul l’irreperibilità assoluta compiuto dal giudice del merito.
11. L’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE prime due doglianze rende inammissibile anche la terza, per difetto di rilevanza ex art.100 cod. proc. civ.. Nella censura si prospetta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 1, d.lgs 31.12.1992 n.546 e RAGIONE_SOCIALE’43 d.P.R. 29.09.1973 n.600, poiché il ricorso non risulterebbe promosso nei termini di legge, prospettazione che poggia sulla invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica prospettata nelle prime due doglianze, che sono state disattese.
12. Il ricorso è conclusivamente infondato per inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure.
13. Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza in ragione del fatto che la contribuente non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 16.1.2024