Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 659, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 18.12.2020 e pubblicata il 27.9.2021; dal ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta Consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: Ires – Comunicazione di iscrizione ipotecaria -Prodromica cartella esattoriale Notificazione -Irreperibilità assoluta della società.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agente per la riscossione, RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA attinente al mancato pagamento di sei cartelle di pagamento e tre avvisi di addebito, per complessivi Euro 243.736,81.
La contribuente impugnava la comunicazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari contestando, tra l’altro, l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale presupposta n. 025 2010 0030034920 000, recante importo di Euro 213.035,22 (ric., p. 2), perché in realtà la notifica doveva ritenersi inesistente. La CTP respingeva il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna. La CTR riteneva l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale, in conseguenza riformava la decisione dei primi giudici ed annullava la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di ricorso. La contribuente resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione degli artt. 140, 143 e 145 cod. proc. civ., dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice dell’appello rilevato che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata alla società.
Occorre preliminarmente segnalare che la società controricorrente censura l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria perché ‘assemblato’.
2.1. Invero l’Agenzia delle Entrate nel suo ricorso introduce specifiche critiche avverso la decisione impugnata, proponendo anche ampie citazioni della giurisprudenza di legittimità, ed ha opportunamente riprodotto il contenuto di alcuni documenti attinenti il procedimento notificatorio. Il ricorso risulta pertanto ammissibile.
Tanto premesso la CTR, ritenute assorbite le ulteriori censure, afferma che la notificazione della prodromica cartella esattoriale n. 025 2010 0030034920 000 risulta invalida. Questo perché la notifica ‘risulta essere priva di qualsivoglia elemento che permetta di collegare la stessa notifica ad un tentativo di notifica, appunto, di un atto nei confronti dell’Appellante o del suo legale rappresentante, rendendo de facto impossibile stabilire se la Cartella stessa fosse destinata all’allora società ovvero al suo legale rappresentante, ex art. 145 C.P.C.’ (sent. Ctr, p. 6), aggiungendo quindi che il legale rappresentante aveva comunicato all’Amministrazione finanziaria il suo indirizzo di reperibilità. Per l’effetto, ha sostenuto la CTR, la ”asserita notifica’ della Cartella di Pagamento si ha come ‘mai effettuata dall’Erario” ( ibidem ). In conseguenza il giudice del gravame ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
3.1. Deve quindi evidenziarsi che l’Amministrazione finanziaria ha riprodotto nel suo ricorso per cassazione la cartolina di consegna della cartella esattoriale, la relata di notifica e la documentazione relativa al deposito dell’atto presso la Casa comunale.
Dall’esame della ricevuta di ritorno emerge che il messo notificatore ha tentato la notificazione presso la sede della società (zona ind.le INDIRIZZO Villacidro) destinataria dell’atto. Sulla
cartolina il notificatore (NOME COGNOME ha annullato, cerchiandole, le ‘x’ che aveva erroneamente apposto su caselle diverse, ed ha invece conservato la ‘x’ apposta sulla casella che riguarda la irreperibilità assoluta del destinatario.
Come anticipato, l’Amministrazione finanziaria ha riprodotto anche la relata di notifica, in cui il notificatore ha scritto il 1°.6.2010: ‘non ho rinvenuto la sede societaria’, presso l’indicato luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi la sede legale della società. Quindi ha nuovamente tentato la notificazione l’11.6.2010, dando atto che pure ‘COGNOME NOME Amministratore unico è irreperibile’.
Risulta poi documentato che il notificatore ha provveduto a completare gli adempimenti di legge ai fini della notificazione alla società, deposito ed affissione presso la Casa comunale, ai sensi dell’art. 60, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973.
Vertendosi in ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta della società, la procedura risulta regolare.
3.2. Invero da quanto scrive la CTR sembra doversi desumere che la notifica, nella sua valutazione, sarebbe irregolare (anche) perché non effettuata in favore del legale rappresentante della società.
Indipendentemente dalle comunicazioni tramesse dal legale rappresentante, COGNOME Sergio, invero, risulta acclarato che egli non aveva la propria residenza nel Comune in cui aveva sede la società, bensì in Maracalagionis.
3.2.1. La notifica presso il legale rappresentante della persona giuridica è comunque una modalità di notificazione che l’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad attivare in presenza di una notificazione regolarmente effettuata in favore della società (cfr. Cass. sez. V, 3.7.2020, n. 13676).
Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, conseguendone la cassazione della decisione
impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate e cassa la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.