Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19769 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso e che ha indicato indirizzo p.e.c., -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata
-controricorrente – nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza n.7499/9/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28 novembre 2016;
Cartella-Omessa notifica atto prodromicodecadenza
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte d i NOME COGNOME di cartella di pagamento portante IRPEF dell’anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto d al contribuente avverso la prima decisione, anch’essa sfavorevole alla parte privata .
In particolare, il Giudice di appello confermava l’inammissibilità della memoria depositata dal contribuente in primo grado siccome contenente motivi nuovi. Nel merito accertava l’avvenuta notifica, come attestata dall’agente postale, dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella.
Avverso la sentenza NOME AVV_NOTAIO ha proposto, con unico motivo, ricorso cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il difensore del ricorrente, il quale aveva già versato in atti rinuncia al mandato, ha depositato certificato di morte di NOME COGNOME.
Ragioni della decisione.
1. Preliminarmente va rilevato che l’avvenuto decesso del ricorrente e la precedente rinuncia al mandato da parte del difensore non esimono questa Corte dall’esame del ricorso e ciò in adesione ai principi già statuiti da questa Corte secondo cui <> (v., tra le altre, Cass. n. 1757 del 29/01/2016 e, in
precedenza in termini, Cass. n. 24635 del 2015 e Cass. , Sez. U. n. 9692 del 2013) e secondo cui <> (v., di recente, Cass. n. 28004 del 14/10/2021).
Procedendo, quindi, all ‘esame del ricorso, con l’unico motivo -rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art.60, comma 1, lettera e del d.P.R. n.60071973 e degli artt.140 e 148 c.p.c. ex art.360 n.3 c.p.c.il ricorrente deduce l’errore commesso dalla C.T.R. per avere ritenuto validamente effettuata la notificazione del prodromico avviso di accertamento eseguita secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta mentre la stessa, non avendo esso contribuente mai mutato la sua residenza in Roma, avrebbe dovuto essere effettuata con le modalità dell’art.140 cod. proc. civ.
2.1 La censura è fondata. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. n. 2877 del 07/02/2018) <<In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall ' art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l 'U fficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l ' irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest ' ultimo non abbia più né l ' abitazione né l ' ufficio o l ' azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.(Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile; in termini anche Cass. 6 – 5, n. 6765 del 08/03/2019 ha
annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune.
Egualmente questa Corte, con riferimento alla notificazione ex art.143 c.p.c., ha ritenuto insufficiente la mera indicazione sulla relata di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione RAGIONE_SOCIALE concrete attività a tal fine compiute, evidenziando la necessità del previo esperimento, nel luogo di ultima residenza nota, di effettive ricerche e che di esse l'Ufficiale giudiziario dia espresso conto. (v. Cass n. 40467 del 16/12/2021; in termini Cass. n.8638 del 3.4.2017).
2.2 In applicazione di tali principi va, quindi, rilevata la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento prodromico la cartella impugnata per non essere sufficiente, al fine del legittimo ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta, la mera dicitura 'sconosciuto' apposta, sulla relata, dall'agente postale senza alcuna menzione RAGIONE_SOCIALE effettive ricerche espletate.
Alla nullità della notificazione dell'atto prodromico consegue la nullità della cartella impugnata e, quindi, l'accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico so lidale dell'RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna la controricorrente e l'intimata, in solido, alla refusione in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 1.400, 00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetario nella misura del 15% e iva e c.p.a.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2024.