Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 611 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 611 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20213/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), residente in INDIRIZZO, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, ‘ex lege’ rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIOROMA n. 153/2022 depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dagli atti di causa si apprende che COGNOME NOME impugnava innanzi la CTP di Roma gli estratti di ruolo posti a fondamento di pignoramento presso terzi subito sullo stipendio, in uno alle sottese cartelle, denunciando di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto, con conseguente maturazione del termine di prescrizione: segnatamente – cfr. p. 5 ric. – ‘ con solo riferimento alle pretese ancor oggi in contestazione si evidenziava come si trattasse di imposte IRPEF e CSSN riferite all’anno 1994 e di un diritto camerale per l’anno 2008, per cui alla data di conoscenza della pretesa risultavano decorsi ben 22 (IRPEF e CSSN) ed 8 (diritto camerale) anni; dacché il decorso dei termini prescrizionali vigenti in materia ‘.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo prescritte tutte le cartelle.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello in relazione alle due cartelle relative a IRPEF e CSSN ed al diritto camerale in uno ad altra non più rilevante, deducendo – come da sentenza in epigrafe – che, ‘ per tali cartelle sarebbe stata provata in atti la ritualità della notifica per cui, rispetto ad esse, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; in ogni caso, stante la successiva notifica di correlate intimazioni di pagamento, non si sarebbe neanche verificata la prescrizione ritenuta dal primo giudice ‘.
3.1. Nella resistenza del contribuente, la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello, dichiarava ‘ inammissibile il ricorso introduttivo in relazione alle cartelle n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA ‘, in motivazione essenzialmente osservando che trattavasi ‘ di cartelle ricomprese
nell’intimazione di pagamento n. 09720169010379461000 di cui parte appellante ha dimostrato -mediante la produzione della pertinente relata, della conseguente visura anagrafica e della documentazione attestante il successivo deposito presso la casa comunale -l’avvenuta, rituale notifica il 21 luglio 2016 con il rito dell’irreperibilità assoluta’ , sicché, ‘ in presenza di un’intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l’impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito ‘; ‘ ciò, a prescindere dal rilievo che, nel caso di specie, nessun termine prescrizionale dei crediti tributari risulta decorso nell’arco di tempo intercorrente tra la notifica della suindicata intimazione di pagamento e la proposizione del ricorso introduttivo ‘ .
Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi, ulteriormente insistiti con memoria del 13.10.2025; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Tutti i motivi, per ragioni di sintesi espositiva, si prestano ad essere enunciati congiuntamente.
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Illegittimità dell’impugnata sentenza letta in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, in combinato disposto con gli artt. 140 e 143 c.p.c. ‘. ‘ Dalla relata di notificazione e dalla visura anagrafica, prodromiche al successivo deposito presso la casa comunale emergeva, pacificamente la nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento, essendo stata posta in essere la notificazione senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative di che trattasi ‘.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘ Illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c. letto l’art. 100 c.p.c. e gli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992 ‘. Sussiste ‘ nel caso di specie concreto interesse, posto che a fronte della mancata notifica degli atti presupposti, l’odierno
ricorrente ave necessità di ottenere l’accertamento dell’illegittimità della pretesa azionata in suo danno, di cui al pignoramento ricevuto dal datore di lavoro, con conseguente ammissibilità del ricorso proposto avverso le pretese in contestazione, di cui il Sig. COGNOME aveva avuto conoscenza attraverso gli estratti di ruolo consegnati dall’esattore, richiesti dopo la trattenuta dello stipendio accusata a seguito di ppt ‘.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘ Illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. letto in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c. e gli artt. 2946 e 2948 c.c. ‘. ‘ Premessa la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento, nel caso di specie risultavano ampiamente maturati i termini di prescrizione previsti in materia di IRPEF e CSSN e di diritti camerali ‘.
Nell’ordine di graduazione logica dei motivi, che compete a questa RAGIONE_SOCIALE impartire, assume priorità il secondo, che è fondato.
5.1. L’estratto di ruolo non è impugnabile ad eccezione dei casi previsti dall’art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3 -bis d.l. 21 n. 146 del 2021, come modificato dall’art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024.
5.1.1. Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, insegna che, ‘ in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico
interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio ‘.
cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., atteso che eventuali modiche al sistema spetterebbero ad un intervento legislativo.
In sintesi, il contribuente ha interesse ad impugnare nei casi delineati dalla suddetta disciplina, o comunque qualora dimostri un effettivo bisogno di tutela.
5.2. Nel caso di specie, il contribuente assolve l’onere di allegare e dimostrare la ricorrenza di un concreto interesse ad impugnare gli estratti di ruolo con le prodromiche cartelle, in ragione del subito pignoramento, proprio sulla base di tali titoli, di parte dello stipendio.
Può procedersi ad esaminare il primo ed il terzo motivo.
Fondato è il primo, che si sottrae all’eccezione d’inammissibilità formulata in controricorso perché (di là dall’impreciso riferimento, in rubrica, all’art. 143 cod. proc. civ., inapplicabile ex art. 60, ult. comma, DPR n. 600 del 1973) deduce con chiarezza la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla notifica ai cd. irreperibili assoluti, con conseguente assorbimento del terzo.
7.1. Non è qui in discussione la necessità – ritenuta dalla CTR dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento, che può definirsi intermedia, in riferimento a cartelle pur in ipotesi mai notificate. Al riguardo, recentemente, questa S.C. ha compiutamente esplicitato il
principio, per vero già presente in giurisprudenza, secondo cui ‘ l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine ‘ (Cass. n. 20476 del 2025).
7.2. Tuttavia, tornando ‘funditus’ al caso di specie, la CTR, senza, per vero, alcuno specifico confronto con le puntuali doglianze del contribuente, assume essere stata a questi validamente notificata, ‘ il 21 luglio 2016 con il rito dell’irreperibilità assoluta ‘, l’intimazione di pagamento n. 09720169010379461000, sulla base della ‘ produzione ‘, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ‘ della pertinente relata, della conseguente visura anagrafica e della documentazione attestante il successivo deposito presso la casa comunale ‘.
7.3. Dai documenti a fini di precisione ed autosufficienza fotoriprodotti in ricorso (pp. 13 e 14) e comunque ad esso altresì allegati, emerge che la condizione di ‘ irrp assoluta dopo visura ‘, attestata dal notificatore nella relata del 19 luglio 2016 per notifica effettuata ‘ in INDIRIZZO ‘, relata recante, nella parte superiore, l’annotazione: ‘ 16.6.16 Si rich visura ‘, fonda su una visura storica per individuo del Comune di Roma, che tuttavia attesta la residenza di ‘ COGNOME NOME vivo residente ‘ in ‘ INDIRIZZO ‘.
7.4. Ora, costituisce insegnamento di questa S.C. quello a termini del quale, ‘ in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli ‘irreperibili assoluti’, dall’art. 60, comma 1, lett. e), del
d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale ‘ (Cass. n. 8823 del 2024). Le ricerche che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono compiere sono, anzitutto, quelle anagrafiche, onde verificare nel Comune del domicilio fiscale l’esistenza di abitazione, ufficio o azienda. Invero – come recentemente puntualizzato – ‘ il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell’atto nella casa comunale ed all’affissione nell’albo dell’ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso ‘ (Cass. n. 14658 del 2024).
7.5. Nel caso di specie, allo stato, salve diverse evidenze che dovranno essere verificate dal giudice di merito in sede di rinvio, alla luce della relata e di tutti gli atti comunque relativi alla notifica, difetta l’indicazione di ricerche compiute in riferimento all’indirizzo di Roma, INDIRIZZO, ove la notifica è stata tentata, constando anzi, in contrario, risultanza anagrafica, previamente acquisita dallo stesso notificatore ma non tenuta in considerazione dalla CTR, della residenza, e dunque presumibilmente dell’abitazione, del contribuente in quel di Roma, INDIRIZZO.
Sulla base di quanto precede, ha errato la CTR nel ritenere valida la notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA in data 21 luglio 2016.
Ne consegue che la sentenza impugnata va ‘in parte qua’ cassata con rinvio per nuovo esame, nel corso del quale il giudice di merito, nondimeno, dovrà tenere conto anche della regolarità della notifica di eventuali ulteriori atti di intimazione, di cui il controricorso (cfr. in part. p. 2) assume l’esistenza, siccome suscettibili, essi pure di per sé soli, di rilevare alla luce dell’insegnamento poc’anzi ricordato (Cass. n. 20476 del 2025 cit.). All’esito, dovrà detto giudice procedere alla definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME