Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14990 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME COGNOME rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n.7505/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 15 dicembre 2017;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME alla pubblica udienza del 6 maggio 2025;
TributiAvviso di accertamen to- notifica
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’ inammissibilità del ricorso; udito per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME
Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2006, il contribuente ricorre, su due motivi, nei confronti d ell’Agenzia delle entrate che resiste con controricorso , avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.), in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impos itivo per difetto di notifica.
In particolare, il Giudice di appello, rilevato che la notificazione era avvenuta secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta con invio di raccomandata dell’avvenuto deposito presso la casa comunale al domicilio fiscale del contribuente, riteneva, di conseguenza, tardivo il ricorso introduttivo proposto oltre i termini di legge.
In prossimità dell ‘udienza pubblica il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricors o.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.Con un primo motivo -genericamente rubricato: violazione dell’art.360 n. 3 per errata e falsa applicazione di legge -il ricorrente deduce che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere ritenuto valida la notificazione dell’avviso di accertamento impugnato effettuata con il rito dell’irreperibilità as soluta di cui alla disposizione da ultimo citata, in quanto la ritualità della suddetta notificazione non è inficiata dal successivo invio (benché non
dovuto) della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’avviso presso la casa comunale, indirizzata presso il domicilio fiscale del contribuente, visto che il contribuente non aveva contestato né la correttezza del proprio domicilio fiscale in Latina, INDIRIZZO dove risultava, «dalla documentazione in atti, essere stata effettuata la notifica dell’avviso di accertamento e l’invio della raccomandata a.r. rimasta in giacenza», né la dichiarazione prodotta dal messo comunale riguardo alla sua irreperibilità e alle ricerche effettuate per rintracciarlo.
Sostiene il ricorrente che le argomentazioni addotte dalla Commissione Tributaria Regionale a sostegno della decisione non sono condivisibili, stante l’inesistenza della notificazione de qua, perché:
l’Amministrazione Finanziaria gli avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e non con il rito speciale degli irreperibili previsto dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, essendo a conoscenza del suo domicilio fiscale;
la notificazione è stata effettuata con il rito degli irreperibili senza che ne ricorressero i presupposti, non avendo il messo notificatore dato atto delle ricerche effettuate per consegnare il plico al destinatario.
Conseguentemente, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere tempestiva l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto, a causa dell’inesistenza della notificazione, il contribuente ne era venuto a conoscenza soltanto il 4 ottobre 2012, in occasione della risposta fornitagli dall’Amministrazione Finanziaria in relazione alle motivazioni delle procedure esecutive intraprese a suo carico dall’Agenzia delle Entrate.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si denuncia la sentenza impugnata di nullità per omesso esame di un punto decisivo della controversia, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non risulterebbe che il messo notificatore abbia effettuato alcuna ricerca per rintracciare il contribuente, né che abbia eseguito tali ricerche con il dovuto scrupolo e diligenza.
L’Agenzia delle ent rate, in controricorso, chiede a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione nonché l’atto con cui era stato introdotto il primo grado di giudizio essendo stato il contribuente dichiarato fallito dal Tribunale di Latina con sentenza n.128 del 15.11.2012.
3.1 L’eccezione va disattesa alla luce dei principi fissati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali con sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023 hanno statuito che: <>.
Nel caso in esame è palese l’inerzia del curatore al quale, peraltro, l’Agenzia delle entrate, come dato atto in controricorso ha pure notificato l’atto di appello.
3.2 La censura articolata con il primo motivo di ricorso, ammissibile perché sufficientemente specifica, avendo la parte
trascritto parte della relata di notifica in seno al ricorso ed allegato sub 4) la stessa, è fondata, con assorbimento del secondo motivo.
L’argomentazione svolta dalla C.T.R. , a sostegno della declaratoria di tardività del ricorso introduttivo conseguente alla validità della notificazione effettuata secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, di recente, compendiata da Cass., Sez. T., n.781 del 12 gennaio 2025 così massimata: <>.
Invero, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia pi ù l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, N. 14658 del 2024Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024).
È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura ‘sconosciuto’ apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attivit à di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024).
Non si è , infine, mancato di puntualizzare che va considerata invalida la notifica eseguita a mente dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato che riporti generiche espressioni, s ì da impedire ogni controllo del suo operato, non essendovi, peraltro, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 14658/2024).
Dai suenunciati princ ì pi di diritto si è discostata la C.T.R. sicché ulteriormente erronea risulta la declaratoria di tardività del ricorso introduttivo.
Per le ragioni illustrate, va quindi disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale proceder à̀ a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra espressi.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimit à̀ , a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 6 maggio 2025.