Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14993 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME COGNOME rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n.4500/18 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 giugno 2018;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME alla pubblica udienza del 6 maggio 2025;
TRIBUTIACCERTAMENTONOTIFICAIRREPERIBILITA’ ASSOLUTA
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’ accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; udito per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME
Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, il contribuente ricorre su tre motivi, nei confronti d ell’Agenzia delle entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.), in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo per difetto di notifica.
In particolare, il Giudice di appello, rilevato che la notificazione era avvenuta regolarmente secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta e che tale stato era comprovato da una pluralità di tentativi di accesso temporalmente contigui con esclusione della necessità di indicazione nella relata dello svolgimento di ulteriore ricerche, riteneva di conseguenza tardivo il ricorso introduttivo siccome proposto oltre i termini di legge.
In prossimità dell ‘udienza pubblica il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti; il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., che la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere ritenuto valida la notificazione dell’avviso di accertamento impugnato, relativo all’anno
di imposta 2007, effettuata con il rito dell’irreperibilità assoluta di cui alla disposizione da ultimo citata, in quanto la ritualità della suddetta notificazione non era inficiata dal fatto che il messo non aveva attestato le ricerche fatte per rintracciare il contribuente, risultato «sconosciuto/trasferito», e per verificare l’esistenza di un ulteriore recapito idoneo a ricevere la notifica nell’ambito del Comune di L atina, visto che il contribuente non aveva dato conto dell’errore in cui era incorso il messo e non aveva né proposto querela di falso, né fornito elementi per smentire l’attestazione del messo riguardo alla sua irreperibilità.
Sostiene il ricorrente che le argomentazioni addotte dalla Commissione Tributaria Regionale non sono condivisibili e che la suddetta notificazione è l’inesistente, perché:
l’Amministrazione Finanziaria gli avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e non con il rito speciale degli irreperibili previsto dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, essendo a conoscenza del suo domicilio fiscale;
la notificazione era stata effettuata con il rito degli irreperibili senza che ne ricorressero i presupposti, non avendo il messo notificatore dato atto delle ricerche effettuate per consegnare il plico al destinatario.
Conseguentemente, prosegue che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere tempestiva l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto, a causa dell’inesistenza della notificazione, il contribuente ne era venuto a conoscenza soltanto il 25 settembre 2012, in occasione dei chiarimenti fornitigli dall’Amministrazione Finanziaria in relazione alle procedure esecutive intraprese a suo carico dall’Agenzia delle Entrate.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si deduce, altresì, che la sentenza è nulla per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi in ordine alla regolare costituzione delle parti nel procedimento amministrativo; questione, questa, rilevante ai fini della decisione, operando, nella fattispecie in esame, la presunzione legale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si deduce, infine, che la sentenza è errata, per non essersi la Commissione Tributaria Regionale pronunciata sulla questione della mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario qualificato.
L’Agenzia delle entrate, in controricorso, chiede a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione nonché l’atto con cui era stato introdotto il primo grado di giudizio essendo stato il contribuente dichiarato fallito dal Tribunale di Latina con sentenza n.128 del 15.11.2012.
L’eccezione va disattesa alla luce dei principi fissati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali con sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023 hanno statuito che: <>.
Nel caso in esame è palese l’inerzia del curatore al quale, peraltro, l’Agenzia delle entrate, come dato atto in controricorso ha pure notificato l’atto di appello.
Il primo motivo di ricorso è fondato il chè comporta l’ assorbimento dei restanti.
L’argomentazione svolta dalla C .T.R., secondo cui non era necessaria l’indicazione nella relata delle ricerche compiute dal messo notificatore, al fine di attestare l’irreperibilità assoluta del contribuente in quanto la stessa era comprovata dai precedenti infruttuosi tentativi di notifica nonché dalla mancata contestazione ad opera del contribuente che quella fosse la sua effettiva residenza ovvero dell’allegazione di elementi che comprovassero la sua presenza in quei luoghi, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, di recente, compendiata da Cass., Sez. T., n.781 del 12 gennaio 2025 così massimata: <>.
Invero, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia pi ù̀ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n.
21384/2024, N. 14658 del 2024Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024).
È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura ‘sconosciuto’ apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attivit à̀ di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024).
Non si è , infine, mancato di puntualizzare che va considerata invalida la notifica eseguita a mente dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato che riporti generiche espressioni, s ì da impedire ogni controllo del suo operato, non essendovi, peraltro, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 14658/2024).
Dai suenunciati princ ì pi di diritto si è erroneamente discostata la C.T.R. sicché ulteriormente erronea risulta la declaratoria di tardività del ricorso introduttivo.
Per le ragioni illustrate, va quindi disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale proceder à̀ a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princ ì pi di diritto sopra espressi oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit. .
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 6 maggio 2025.