Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14942 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G., proposto DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 9 luglio 2018, n. 2810/09/2018;
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA RICORSO PER CASSAZIONE REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO
nonché sul ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G., proposto DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato Direttivo pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove è per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 14 aprile 2021, n. 3399/12/2021; udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME ha proposto il ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G. per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 9 luglio 2018, n. 2810/09/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676201400024798 notificagli dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE , nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Palermo, il 29 luglio 2015 per
l’importo di € 452.802,16, in dipendenza di sessantacinque prodromiche cartelle di pagamento per tributi vari (erariali e locali), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 7 aprile 2016, n. 2054/06/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che l’ufficio finanziario non era tenuto a ricercare il contribuente fuori dal suo ultimo domicilio, essendo onere di quest’ultimo segnalare eventuali trasferimenti di residenza.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo, l’inammissibilità del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., eccependo la tardività del controricorso.
In seguito, NOME COGNOME ha proposto il ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G. per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia 14 aprile 2021, n. 3399/12/2021, la quale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal medesimo per la revocazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 9 luglio 2018, n. 2810/09/2018, che era stata già impugnata per cassazione col ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G. nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA notificagli dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Palermo, il 29 luglio 2015 per l’importo di € 452.802,16, in
dipendenza di sessantacinque prodromiche cartelle di pagamento per tributi vari (erariali e locali).
Il giudice di appello ha pronunciato l’ absolutio ab instantia , escludendo che la sentenza impugnata fosse inficiata anche da uno solo dei seguenti errori revocatori (secondo la rappresentazione fattane in ricorso):
« I. Errore di fatto risultante dagli atti di causa, in relazione agli artt. 64, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 395, n. 4, c.p.c., con riferimento alle cartelle che si assumono notificate presso indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente, laddove invece sono state consegnate all’indirizzo di resid enza mediante consegna al portiere;
Errore di fatto risultante dagli atti di causa, in relazione agli artt. 64, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 395, n. 4, c.p.c., con riferimento alle tre cartelle che si assumono essere state notificate mediante consegna al portiere, laddove invece si trattava di notifica in ipotesi di irreperibilità del contribuente; III. Errore di fatto risultante dagli atti di causa, in relazione agli artt. 64, d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 395, n. 4 c.p.c., con riferimento alle cartelle rispetto alla cui notifica si è assunto ricorresse un’ipotesi di irreperibilità assoluta, mentre invece trattavasi di irreperibilità relativa».
8 . L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., chiedendo la riunione dei ricorsi.
CONSIDERATO CHE:
In limine litis , si deve disporre la riunione dei ricorsi (segnatamente, del ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G. al ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G., secondo la priorità di iscrizione a ruolo), in applicazione analogica -trattandosi di
gravami avverso distinti provvedimenti dell’art. 335 cod. proc. civ., per la connessione esistente tra le due pronunce. Difatti, è orientamento consolidato di questa Corte che i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2016, n. 16435; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2020, n. 7328; Cass., Sez. 3^, 25 maggio 2021, n. 14275; Cass., Sez. Lav., 6 luglio 2022, n. 21315; Cass., Sez. Trib., 15 settembre 2022, n. 27187; Cass., Sez. Trib., 20 luglio 2023, n. 21498; Cass., Sez. 2^, 10 luglio 2024, n. 18966; Cass., Sez. 3^, 22 novembre 2024, n. 30184).
Ciò non di meno, il ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G., avente ad oggetto la sentenza che ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta avverso la sentenza conclusiva del giudizio di appello, deve essere deciso in via prioritaria rispetto a ll’altro, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata comporterebbe la necessità di decidere nel merito la revocazione avverso la sentenza oggetto del ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G.
Il ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G. è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 395, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata
dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia l’inammissibilità del ricorso per revocazione con l’argomentazione che esso era stato proposto per presunti errori di fatto rilevati su fatti, situazioni e circostanze che avevano già costituito punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare.
3.1 Il ricorso è infondato.
3.2 Si rammenta che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 120).
In definitiva, l’ errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della
inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (tra le tante: Cass., Sez. Lav. 19 ottobre 2010, n. 22171; Cass, Sez. 1^, 15 dicembre 2011, n. 27094; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., Sez. Lav., 4 ottobre 2018, n. 24355; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2022, n. 34267; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, nn. 36823, 36864, 36870 e 36875; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272 ; Cass., Sez. 3^, 29 aprile 2025, n. 11326).
3.3 In base alla stessa prospettazione del ricorso originario per revocazione, i dedotti errori di fatto non sarebbero consistiti nella percezione distorta della realtà processuale, che avrebbe indotto il giudicante ad una decisione inficiata dalla fallace rappresentazione dell’esistenza di una circostanza inesistente ovvero dell’inesistenza di una circostanza esistente.
Difatti, il presunto errore revocatorio attiene alla valutazione delle modalità di notifica delle cartelle di pagamento che, secondo il tenore della censura, sarebbero state recapitate presso la residenza del contribuente mediante consegna al
portiere dello stabile, laddove, secondo la motivazione della sentenza revocanda, esse sarebbero state recapitate presso un indirizzo diverso da quella di residenza. Per cui, a ben vedere, non si imputa al giudicante di aver percepito un fatto diverso da quello documentato, bensì di aver classificato in modo erroneo il fatto documentato, ritenendo che si fosse realizzata un’ipotesi di irreperibilità assoluta , anziché di irreperibilità relativa, nella notifica delle cartelle di pagamento. Cosicchè, la doglianza concerne un errore di diritto (e non di fatto), risolvendosi nella contestazione della disciplina applicabile alla notifica delle cartelle di pagamento.
3.4 Ne discende che la sentenza impugnata ha correttamente concluso che: « L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio”) ».
Passando allo scrutinio del ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G., esso è affidato ad otto motivi.
Preliminarmente, il collegio rileva la tardività del controricorso, che è stato depositato dalla ‘ Riscossione RAGIONE_SOCIALE.p.A .’ oltre la scadenza del termine previsto d all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. (a tenore del quale: « 1. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante
contro
ricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale »).
Come si evince dalla consultazione del fascicolo d’ufficio, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte l’11 febbraio 2019 e ricevuto dal portiere dello stabile (in assenza del destinatario o di persona incaricata) il 13 febbraio 2019 (con contestuale invio della c.a.n. al destinatario), mentre il controricorso è stato depositato soltanto il 17 aprile 2020 e, quindi, a distanza di oltre un anno dalla notifica del ricorso per cassazione.
Né risulta che il termine per il deposito del controricorso possa aver beneficiato di alcuna sospensione straordinaria della relativa decorrenza, non essendo applicabile alla fattispecie, nonostante la concomitanza temporale, l’art. 6, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (a tenore del quale: « 11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019 »), che era limitato -nel periodo compreso dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019 – alle sole ‘ controversie definibili ‘ aventi ad oggetto ‘ atti impositivi ‘ (con la palese esclusione degli ‘ atti riscossivi ‘) .
Ne consegue che il controricorso è improcedibile (in termini: Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26073 e 26089), dovendo considerarsi mera intimata in questa sede la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo, si denuncia v iolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione apparente.
5.1 Il predetto motivo è infondato.
5.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non
attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
5.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’ampia ed articolata illustrazione delle ragioni comprovanti la regolare notifica delle cartelle di pagamento (anche in considerazione della negazione di un onere per l’amministrazione finanziaria di ricercare il contribuente fuori dal suo ultimo domicilio fiscale). Per cui, la motivazione del decisum raggiunge appieno la soglia del minimo costituzionale.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come richiamato dall’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la notifica a mani del portiere ex art. 140 cod. proc. civ. fosse valida, nonostante l’irreperibilità assoluta del contribuente, che non risulterebbe residente all’indirizzo di consegna in base alla dichiarazione resa dal portiere dello stabile di cessata residenza.
6.1 Il predetto motivo è fondato.
6.2 Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di notificazione degli atti impositivi (ma altrettanto vale
anche per gli atti riscossivi), il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (tra le tante: Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2017, n. 6788; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2018, n. 2877; Cass., Sez. 6^-5, 8 marzo 2019, n. 6765; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13106; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 34898; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6791; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2023, n. 26489; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8823; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2025, n. 9373). 6.3 Il giudice di appello non si è uniformato a tale principio, essendosi limitato a prendere atto della dichiarazione del portiere dello stabile sulla circostanza che il contribuente non era più residente nel luogo di mancato recapito, senza dar corso ad alcuna ricerca sul luogo della nuova residenza.
Il che comporta l’invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento e, per conseguenza, della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria .
Difatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta
valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, n. 9585; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13106; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14292; Cass., Sez. 6^5, 21 settembre 2021, n. 25535; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2021, n. 38548; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022 n. 12932; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33400; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32671; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096).
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’uf ficio finanziario non era tenuto a ricercare il
contribuente fuori dal suo domicilio, essendo onere del contribuente segnalare all’amministrazione finanziaria eventuali trasferimenti.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2719 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la prova della notifica delle cartelle di pagamento fosse stata raggiunta.
Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, commi 4 e 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di ordinare l’esibizione degli originali degli estratti di ruolo a fronte del disconoscimento da parte del contribuente.
Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione relativa all’invalidità probatoria delle fotocopie degli estratti di ruolo.
Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la concessionaria del servizio di riscossione non era onerata della produzione dell’originale delle cartelle di pagamento, ben potendo produrre in alternativa la copia integrale o l’avviso di ricevimento.
Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice
di secondo grado l’l’ulteriore assorbimento degli altri motivi di appello, omettendo di pronunciarsi al riguardo (in particolare, con riguardo alla censura di omessa sottoscrizione dei ruoli presupposti dalle cartelle di pagamento e alle censure sui vizi propri della comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria).
7.1 I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G., nonché l’infondatezza dell’unico motivo del ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G., dunque, il ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G. può trovare accoglimento entro tali limiti, il ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G. deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente e l’annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con limitato riguardo agli importi ascrivibili alle cartelle di pagamento notificate a mani del portiere ( secondo l’indicazione fattane a pagina 8 del ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G.: cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA.
La reciproca soccombenza in relazione ai ricorsi connessi giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei procedimenti riuniti (per i gradi di merito e di legittimità).
10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G., a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione del ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G. al ricorso iscritto al n. 6202/2019 R.G.; rigetta il ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G.; accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso iscritto al 6202/2019 R.G.; dichiara l’improcedibilità del controricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati in motivazione; compensa per intero tra le parti le spese dei procedimenti riuniti (per i gradi di merito e di legittimità); dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso iscritto al n. 29663/2021 R.G., se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.