Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1523 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1523 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 16517/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE, legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE legale rappresentante pro tempore
-intimata-
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Napoli n. 10069/2018, depositata il 20/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal co:
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La curatela fallimentare della società RAGIONE_SOCIALE impugnava il ruolo ed il presupposto avviso di accertamento a fini Ires, Irap ed Iva sull’anno di imposta 2010, pervenutole in uno con l’istanza di insinuazione al passivo il 26 gennaio 2017, asserendo non aver mai ricevuto l’atto impositivo e chiedendo dichiararsi decaduto l’Ufficio dal potere impositivo.
Nelle proprie controdeduzioni, l’Amministrazione finanziaria allegava gli avvisi di inizio e fine pubblicazione alla casa comunale dell’avviso di accertamento predetto, quale prova della notifica con il rito dell’assolutamente irreperibile di cui all’art. 60, primo comma, lett. e) , del d.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, non veniva prodotto il prefato avviso di accertamento, corredato della relativa relazione di notificazione, comprovante le ricerche espletate dal messo notificatore nel comune sede della società contribuente, scaturenti nell’irreperibilità assoluta e, per l’effetto, la procedura di notifica con affissione all’albo pretorio, effettivamente avvenuta.
Sull’assenza della prova RAGIONE_SOCIALE ricerche svolte, anzi, sull’assenza della stessa relazione di notifica che l’esposizione di quelle ricerche dovrebbe contenere, il collegio di prossimità accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo.
Sull’appello erariale, il collegio di secondo grado riformava integralmente la sentenza, ritenendo validamente notificato l’avviso di accertamento presupposto con la prova della sua affissione all’albo pretorio della casa comunale ove la società aveva avuto la sua ultima sede legale.
Avverso questa sentenza, ricorre la curatela fallimentare della società sopra emarginata in premesse, agitando cinque motivi di ricorso, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con tempestivo controricorso, mentre la parte contribuente ha depositato altresì memoria in prossimità dell’adunanza, ad ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Patrono erariale nel proprio controricorso, laddove afferma che oggetto del ricorso introduttivo fosse la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, non l’irregolarità della notifica, donde il ricorso sarebbe eccentrico all’oggetto del giudizio.
1.1. L’eccezione non può essere accolta. Ed infatti, dall’esame della sentenza di primo grado, peraltro riportata in stralcio a pag. 3 e 4 del controricorso erariale, si evince che oggetto del giudizio, come qualificato dal primo giudice, fosse proprio la regolarità della notifica dell’atto impositivo presupposto al ruolo. Tale è stato anche l’oggetto del giudizio di secondo grado, di talché coerente risulta il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, che può quindi essere scrutinato.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 36, secondo comma, n. del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, secondo comma, n. 4 del medesimo codice di procedura civile, per mancata esposizione dei fatti di causa.
Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per ulteriore violazione dell’art. 36, secondo comma, n. del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, secondo comma, n. 4 del medesimo codice di procedura civile, lamentando motivazione parvente della sentenza in scrutinio.
2.1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, vertendo sulla sussistenza degli elementi strutturali della sentenza, cioè l’esposizione dei fatti di causa e le ragioni della decisione.
Giova premettere che la sentenza è un unicum , in cui parte narrativa e parte motiva si compenetrano, sostenendosi l’una con l’altra, di talché i fatti rilevanti ben possono essere individuati attraverso le ragioni della decisione. Tale è il caso in esame, dove l’unica questione pertinente consiste n ella procedura notificatoria del presupposto avviso di accertamento e, più precisamente, nella prova RAGIONE_SOCIALE operazioni di notificazione svolte.
Né si può ritenere che la motivazione della sentenza in scrutinio sia solo parvente, laddove si profonde a richiamare la procedura di affissione all’albo pretorio, per concludere che, con essa, si è perfezionata ritualmente la notifica.
Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
All’opposto, nel caso in esame, ben si comprende che la sentenza in scrutinio abbia riformato la sentenza di primo grado e confermato la ripresa a tassazione, ritenendo rituale ed avvenuta la notifica con la procedura dell’assolutamente irreperibile, mediante l’affissione all’albo pretorio della casa comunale, dove la società contribuente aveva l’ultimo domicilio fiscale -sede legale.
I primi due motivi non possono pertanto essere accolti.
Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli articoli 137, 138, 140, 143, 145 e 148 del medesimo codice di rito civile. Nel concreto si lamenta che non sia stata data prova RAGIONE_SOCIALE preventive ricerche che il messo notificatore ha fatto nel comune di ultima residenza-sede legale della parte contribuente, al fine di verificarne la congruità e la precisione, prima di procedere con la procedura dell’assolutamente irreperibile, cioè con l’affissione all’albo pretorio.
3.1. Il motivo è fondato ed assorbente. Per orientamento consolidato di questa Suprema Corte di legittimità, in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell’atto nella casa comunale ed all’affissione nell’albo dell’ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un moRAGIONE_SOCIALE prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. T., n. 14658/2024).
Il principio è stato anche di recente ribadito, precisando che in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un moRAGIONE_SOCIALE prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. T., n. 781/2025).
3.2. Dei sopra esposti principi ha fatto malgoverno la sentenza in oggetto. Nel caso presente, in assenza di verifica della prova ed esame da parte del giudice di merito RAGIONE_SOCIALE ricerche fatte dal messo notificatore, non poteva essere ritenuta rituale la not ifica all’assolutamente irreperibile, sulla base del mero riscontro della pubblicazione dell’atto notificando all’albo pretorio. Tanto più che secondo le allegazioni della parte contribuente, la società in bonis al momento dell’asserita notifica dell’atto impositivoaveva la sede legale proprio nel comune al cui albo pretorio è stato affisso l’atto impositivo notificando.
I rimanenti due motivi restano assorbiti dall’accoglimento del terzo.
4.1. Ed infatti, il quarto motivo lamenta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 6 l. n. 212/2000, laddove l’atto notificando conteneva in sé nominativo e residenza del legale rappresentan te, cui comunque l’atto avrebbe dovuto essere notificato ai sensi del citato art. 6 l. n. 212/2000. Il motivo è assorbito dal riconosciuto vizio del procedimento notificatorio all’assolutamente irreperibile.
4.2. Altrettanto per il quinto ed ultimo motivo, dove si lamenta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di rito civile, per aver il giudice di secondo grado omesso di esaminare il fatto che il domicilio della società contribuente fos se in Vitulazio all’epoca dei fatti, quindi non
assolutamente irreperibile; la mancanza della relata nella notifica dell’atto impositivo; la presenza di nominativo ed indirizzo del legale rappresentante nell’accertamento da notificarsi. Trattasi all’evidenza di elementi ultronei rispetto al vizio di not ifica secondo la forma dell’assolutamente irreperibile.
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte al terzo motivo, rigettati i primi due ed assorbiti il quarto ed il quinto, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché accerti gli elementi della procedura di notifica, secondo i principi indicati in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa, nei limiti dei motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME