Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
Avv. Iscrizione ipotecaria -IRPEF 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15646/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lamezia Terme INDIRIZZO INDIRIZZO
EMAILpec.it
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA n. 151/2024, depositata in data 15 gennaio 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agente della Riscossione notificava a NOME COGNOME due comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA che trovavano il loro presupposto nell’avviso di accertamento n. TDY01T101375 per l’anno di imposta 2010, emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro, per un importo totale di euro 85.559,00 dovuti a titolo di IRPEF, addizionale comunale e regionale e sanzioni, cui si sono aggiunte le somme dovute a titolo di interessi per mancato pagamento.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente ricorreva dinanzi la C.t.p. di Catanzaro deducendo la nullità della notifica dell’originario avviso di accertamento, si costituiva anche l’ente erariale instando per il rigetto del ricorso.
La C.t.p., n. 1560/2021 accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio non aveva dato prova della regolare notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto dei successivi.
Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria; proponeva altresì appello incidentale la contribuente, in relazione alla statuizione concernente le spese.
Con sentenza n. 151/2024, depositata in data 15 gennaio 2024, la C.t.r. adita rigettava l’appello principale, ribadendo la non regolarità del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, e quello incidentale sulle spese ritenendo che il giudice aveva giustificato la compensazione sull’incertezza interpretativa della questione.
Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente ha depositato controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.r. 29 settembre 1973, e dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha qualificato l’irreperibilità della contribuente come assoluta, laddove invero l’indirizzo della medesima, al momento della notifica, era ben noto, risultando dalla relazione di notifica, che dà conto delle ricerche effettuate dal notificatore.
Il motivo di ricorso proposto è infondato.
2.1. Invero, secondo questa Corte la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788/2017).
2.2. Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
2.3. Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito
dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
2.4. Orbene, alla stregua dei summenzionati principi, la decisione della C.t.r. qui impugnata ha correttamente ritenuto che il messo notificatore avesse proceduto con la notifica nei modi dell’irreperibilità assoluta, poi aggiungendo che la stessa fosse nulla per mancanza di attestazione nella relata delle ragioni dell’assenza e delle ricerche effettuate nel Comune di Gizzeria; né possono ritenersi effettuate tali ricerche, necessarie per attestare entrambe le forme di irreperibilità, dalla semplice correzione a mano, segnalata dall’odierno ricorrente, dell’indirizzo sulla relata, essendo noto che l’ultimo indirizzo anagrafico del contribuente era quello nel Comune di Gizzeria e non riportandosi null’altro.
Ancora, oltre alla mancanza della suddetta attestazione, la notifica in questione non potrebbe ricondursi al rito dell’irreperibilità relativa, non essendosi fornita prova della comunicazione con raccomandata a.r. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto tributario, raccomandata essenziale per il perfezionamento della notifica secondo quest’ultimo rito.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.600,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso
forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2025.