Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22120 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22120 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
Oggetto: avviso di presa in carico -notifica avviso di accertamento -società di fatto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15360/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOME, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec: EMAIL;
-controricorrente –
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 839/6/21, depositata il 16 dicembre 2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 839/6/21, depositata il 16 dicembre 2021, veniva rigettato l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti n. 56/1/2020, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo proposto da NOME COGNOME avente ad oggetto l’avviso di presa in carico di cui all’art. 29 del d.l. n. 78/2010 e il sottostante l’avviso di accertamento emesso ai fini IRES, IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2012. Il contribuente lamentava la nullità derivata dell’atto successivo, l’avviso di presa in carico, giacché non era stato preceduto dalla rituale notifica dell’atto presupposto, l’avviso di accertamento.
Nella sentenza impugnata si legge che l’Agenzia sulla base del p.v.c. della G.d.F. desumeva l’esistenza della società di fatto RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente era legale rappresentante e socio, dedita al contrabbando internazionale di tabacchi lavorati esteri e con sede in Francavilla.
L’Agenzia delle Entrate attribuiva alla società di fatto un numero di codice fiscale e di partita IVA ed emetteva nei confronti della stessa un avviso di accertamento con cui sottoponeva a tassazione i proventi illeciti conseguiti nell’anno d’imposta suddetto, notificato alla società di fatto. L’atto riscossivo successivo veniva notificato direttamente al socio quale soggetto illimitatamente responsabile dei debiti della società.
Il giudice di prime cure riteneva illegittima la notifica del sottostante avviso di accertamento, decisione confermata dal giudice d’appello . A differenza del successivo avviso di presa in carico, notificato al socio, la notifica dell’avviso era avvenuta alla società con la procedura degli irreperibili ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il giudice d’appello confermava l’ invalidità della notifica poiché nella relata il messo comunale si era limitato a rilevare l’irreperibilità della società destinataria dell’atto impositivo senza però dare atto in essa o in altro atto di aver effettuato le ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta della stessa, ossia che la società di fatto non avesse più l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale indicato nell’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato a due motivi, cui replica il contribuente con controricorso; l’agente della riscossione è rimasto intimato. Da ultimo il contribuente deposita nota
con in allegato sentenza definitiva resa dal Tribunale di Chieti n.79/2022 nei suoi confronti.
Considerato che:
Preliminarmente, il Collegio osserva che la questione dell’impugnazione dell ‘atto di presa in carico con cui l’agente della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto il compito di riscuotere le somme dell’accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall’Agenzia delle entrate, non è stata oggetto di gravame in appello, né in cassazione, e la questione è coperta da giudicato interno.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, comma 1, del d.P.R. 600/1973 e 145, commi 1 e 2 cod. proc. civ. per aver la CTR ‘stigmatizzato’ il fatto che nell’ avviso di accertamento indirizzato alla presunta società di fatto non era stato riportato l’indirizzo di residenza dell’odierno resistente quale legale rappresentante della stessa.
Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso, in quanto censura una mera argomentazione discorsiva espressa nel corpo della motivazione e non un ‘ autonoma ratio decidendi : l’unica ratio che ha deciso il ricorso è incentrata sulla insufficiente compilazione della relata di notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 633 del 1972 che né al suo interno né altrimenti dà conto delle ricerche effettuate della società.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 600/1973 e 140 cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice conferma l’annullamento dell’ avviso di presa in carico, stante il vizio di notifica del pregresso avviso di accertamento.
La ricorrente si duole che il giudice abbia ritenuto nulla la notifica dell’avviso d’accertamento emesso nei confronti della società di fatto da cui era scaturita la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione oggetto d’impugnativa siccome eseguita con le modalità di cui all’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 600/1973 senza attestazione da parte del m esso comunale che ne aveva curato l’effettuazione di aver svolto ricerche al fine di verificare l’irreperibilità assoluta della società di fatto destinataria dell’atto laddove il messo comunale, non avendo individuato la s ocietà destinataria dell’atto da notificare lì dove la stessa risultava aver avuto la propria sede legale, aveva ritenuto di procedere con le modalità di cui all’art. 140 c od. proc. civ., come dimostrato dall’invio alla società destinataria della notifica di raccomandata con ricevuta di ritorno contenente copia dell’avviso di affissione dell’atto notificando nell’ albo pretorio del Comune una volta che ne era stato curato il deposito presso la casa comunale; e, per aver omesso di considerare che essendo destinataria dell’atto notificando società di fatto che non risultava iscritta in alcun registro delle imprese il messo comunale incaricato di effettuare la notifica non poteva effettuare alcun tipo di ricerca preordinata a verificarne ‘l’irreperibilità assoluta’.
Il motivo è inammissibile per più ragioni.
5.1. Innanzitutto, la ricorrente prospetta una qualificazione della notifica come effettuata sulla base dell’art.140 cod. proc. civ. e non con il rito dell’irreperibilità assoluta di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 come accertato dal giudice di appello (e prima ancora di primo grado) senza riprodurre nel corpo del motivo la relata di notifica dell’avviso di accertamento in questione, ai fini della dimostrazione della propria prospettazione e così della rilevanza e decisività della censura.
5.2. In secondo luogo, il mezzo di impugnazione neppure contesta l’accertamento fattuale posto in essere dal giudice di assenza di tracce agli
atti dell’attività di ricerca della società da parte del messo notificatore. La statuizione fattuale del giudice è peraltro conforme a legge, essendo prescritto dall’art.60, comma 1, lett e) del d.P.R. n.600/1973, che il messo notificatore può procedere a tale notifica solo quando non reperisca il contribuente, il quale, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. A differenza di quanto affermato nella censura, la giurisprudenza della Corte ha interpretato tale disposto nel senso che è necessario e sufficiente che emerga che tali ricerche siano state effettuate da parte del messo notificatore in relazione alla notifica in esame (v. Cass. n.20425/2007 poi confermata, da ultimo da Cass. n. 27729/2024).
5.3. Di nessun pregio è l’ulteriore considerazione svolta dalla ricorrente, secondo cui, anche ove fosse stata svolta, l’attività prescritta dalla richiamata previsione di legge in capo all’ufficiale notificatore sarebbe stata comunque inutile in quanto la società di fatto non era mai stata iscritta nel Registro delle imprese.
Non vi sono ragioni per non ritenere che l’ interpretazione della Corte sopra riassunta e condivisa dal Collegio si debba estendere anche al caso in cui la società notificanda sia una società di fatto, come tale non iscritta in alcun R egistro delle imprese, ben potendo l’ufficiale notificatore dare atto di aver cercato di acquisire notizie in loco senza successo nei confronti di tale soggetto economicamente e giuridicamente identificato e, dunque, concretamente rintracciabile ai fini della notifica.
6. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente costituito, seguono la soccombenza.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 per onorario, euro 200,00 per spese borsuali, spese forfetarie 15%, IVA e Cpa.
Così deciso il 14.2.2025