Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9008 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24183/2021 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata-
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE SALERNO, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 3306/2021 depositata il 19/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME impugnava Avviso di presa in carico n. NUMERO_CARTA relativo alla riscossione delle somme afferenti avviso di accertamento n. TF9011004013/2018, relativo all’anno 2013. L’adita C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso. Il contribuente incardinava il gravame dinanzi alla C.T.R. della Campania -Sezione Distaccata di Salerno, la quale rigettava l’appello.
Invoca la cassazione della sentenza NOME COGNOME il quale si affida ad un unico motivo di ricorso.
L’Agenzia delle Entrate, non essendosi tempestivamente costituita mediante controricorso, si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ., mentre in prossimità dell’adunanza, la parte privata ha illustrato le proprie ragioni con memoria.
CONSIDERATO
Il contribuente propone un unico strumento di impugnazione, con il quale deduce ‘Art. 360, co. 1, n. 3 Violazione art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, lett. e), in relazione all’art. 140 cod. proc. civ.’, nella sostanza criticando la sentenza impugnata nella parte in cui, assumendo sic et simpliciter la regolarità della notifica ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, nulla ha precisato con riferimento alle omissioni riscontrate ed eccepite sulle modalità eseguite dal Messo per la effettuazione della consegna dell’avviso di accertamento, né ha rilevato l’esistenza delle condizioni chieste dalla lettera e) (irreperibilità assoluta) della disposizione citata,
violando le corrispondenti disposizioni, e omettendo in particolare l’invio della raccomandata informativa.
La censura è fondata.
1.1 Come noto, la notificazione ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) d.P.R. cit. è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune del domicilio fiscale, in esso non rinvenga la effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune. A tal proposito giova richiamare il principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di cd. ‘irreperibilità relativa’ del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. 29 settembre 1073, n. 602, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, d.P.R. n. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. Un. n. 10012/2021; Cass. n. 2621/2022; Cass. n. 2782/2018; Cass. n. 25079/2014; Cfr. Cass. n. 30676/2024). Peraltro, sul presupposto che gli adempimenti prescritti dall’art. 140 cod. proc. civ. sono tre, e, precisamente: a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della
raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito, questa Corte ha già evidenziato (Cass. n. 25351/2020) la necessità che sia prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Alla luce di quanto premesso, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all’agente notificante: identificare un’ipotesi di irreperibilità relativa, in cui cioè si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto -oltre ad immettere l’avviso in cassetta -a inviare una raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico; ovvero, dopo l’effettuazione delle opportune ricerche, identificare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all’albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l’albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione. Le suddette ricerche -non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell’art. 140 cod. proc. civ. (c.d. irreperibilità relativa) – devono evidentemente risultare dalla relata di notificazione allorché si procede a completare il processo notificatorio con semplice affissione all’albo e quindi senza comunicazione a mezzo di raccomandata (il che si giustifica appunto in quanto si presume che il destinatario non abbia più legami attuali con l’indirizzo, c.d. irreperibilità assoluta. Cfr. Cass.
n. 40467/21). Orbene, nella specie non vi è traccia delle ricerche, soltanto apprendendosi dalla sentenza impugnata che si ebbe una ricerca anagrafica che si limitò a confermare la residenza anagrafica nel luogo della notifica, mentre gli elementi che a parere della C.T.R. confermavano l’irreperibilità (assoluta) del contribuente non risultano dal processo notificatorio.
La fondatezza del motivo determina l’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/03/2025.