Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8988-2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME
Oggetto: cartella di pagamento -domicilio fiscale – notifica a soggetto trasferito irreperibilità
– intimato –
avverso la sentenza n. 8771/33/2015 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 6 ottobre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di NOME COGNOME sulla scorta di un avviso di accertamento che l’amministrazione finanziaria sosteneva di aver regolarmente notificato al contribuente e da questo non opposta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, condividendo la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’irregolare notificazione del prodromico avviso di accertamento in quanto effettuato con il rito dell’irreperibilità assoluta nei confronti del contribuente trasferito dal comune di Montoro Superiore a quello di Prata di Principato Ultra, senza che l’Ufficio avesse «effettuato ricerche in merito all’effettiva residenza del De Vita».
I giudici di appello hanno premesso che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 19/12/2003, di declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, ai fini notificatori, la variazione anagrafica a seguito di trasferimento di residenza del contribuente ha effetto immediato se intervenuta anteriormente al 4 lug lio 2006, di entrata in vigore dell’art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006, conv, con modif., dalla legge n. 248 del 2006, altrimenti, se successive a quella data, hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione. Affermavano, inoltre, che l’agente
notificatore, pur in presenza di soggetto irreperibile, non aveva effettuato le necessarie ricerche per accertare l’effettiva residenza del destinatario dell’atto.
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui non replica l’intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.,18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non essersi i giudici di appello pronunciati sulla questione relativa alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presso l’ultimo domicilio fiscale del contribuente, in mancanza della comunicazione dell’intervenuta variazione del proprio indirizzo.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto che nel caso di specie «non fossero state effettuate le opportune ricerche per verificare che il trasferimento del contribuente non si era risolto in un semplice mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune, richiamando, all’uopo, precedente di codesta Corte (s ent. n. 23324/2013)». E ciò in quanto non era onere dell’Ufficio procedere ad una verifica del domicilio fiscale del contribuente ma, al contrario, era onere di quest’ultimo notiziare l’Ufficio di eventuali variazioni in proposito, con la conseguenza che, in difetto di tale comunicazione, la notificazione effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale noto all’Agenzia doveva considerarsi regolarmente perfezionata. All’uopo la ricorrente cita Cass. n. 1440/2013 e n. 1206/2011.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell ‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
3.1. Sostiene, in particolare, che la CTR, dopo essersi diffusa sull’evoluzione legislativa in materia di efficacia delle variazioni del domicilio fiscale, del tutto irrilevante ai fini della decisione, ed aver affermato l’inconferenza degli arresti richiamati dalla difesa erariale, richiamando un precedente di questa Corte in materia di notifiche a soggetto irreperibile, conclude sostenendo che nel caso di specie non erano state effettuate le doverose verifiche in ordine all’indirizzo del destinatario dell ‘atto, nonostante la circostanza fosse smentita dalla documentazione prodotta agli atti di causa ed in particolare dall’avviso di deposito in cui l’agente notificatore aveva annotato che era « risultato sconosciuto il destinatario all’indirizzo riportato nell’atto predetto ed essendo risultato infruttuoso ogni tentativo di conoscere l’attuale abitazione (ufficio, azienda) dopo le effettuate ricerche di cui al secondo comma dell’art. 148 cpc ».
Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente escluso che nella specie si vertesse in ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente, trasferito in altro comune senza aver effettuato la doverosa comunicazione all’Agenzia delle entrate. Al riguardo precisa che dal certificato rilasciato dal Comune di Prata di Principato Ultra soltanto in data 15/12/2015, e quindi successivamente alla conclusione del giudizio di appello, risultava che il contribuente aveva richiesto la cancellazione dall’anagrafe del comune di Montoro Superiore soltanto il 20/07/2011, ovvero il giorno immediatamente precedente a quello del 21/07/2011, di deposito dell’atto presso il Comune di Montoro Superiore.
Il terzo motivo, che assume priorità logico-giuridica e che, pertanto, va esaminato preliminarmente, è infondato e va rigettato. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per verificare come la stessa esibisca una motivazione che, condivisibile o meno, è comunque effettiva sia dal punto di vista grafico che contenutistico, superando di gran lunga la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014), risultando, al
riguardo, del tutto irrilevante la circostanza, pure dedotta dalla ricorrente a fondamento della censura in esame, dell’omessa considerazione da parte dei giudici di appello delle annotazioni apportate dall’agente notificatore nell’avviso di deposito in ordine alle ricerche dal medesimo effettuate al fine di rintracciare il destinatario dell’atto.
Il primo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia dei giudici di appello sulla questione relativa alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presso l’ultimo domicilio fiscale del contribuente, in mancanza della comunicazione da parte di quest’ultimo, dell’intervenuta variazione del proprio indirizzo, è infondato e va rigettato avendo la CTR espressamente pronunciato sulla questione dedotta dalla ricorrente. Invero, dal complesso delle argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata emerge che la CTR ha ritenuto corretta (a torto o a ragione, si vedrà esaminando i restanti motivi) l’effettuazione della notifica della cartella di pagamento presso il domicilio fiscale del contribuente conosciuto dall’Agenzia delle entrate ma che la stessa non si era regolarmente completata per non avere l’agente notificatore effettuato, una volta accertata l’assenza del destinatario all’indirizzo indicato sull’atto, le necessarie ricerche.
Il secondo e quarto motivo, incentrati sulla regolarità della notifica a soggetto che trasferisce il domicilio fiscale senza effettuare la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, possono essere esaminati congiuntamente.
Al riguardo va ricordato che «La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art.
60 del d.P.R. n. 600 del 1973» (Cass., Sez. 5, ord. n. 5576 del 03/03/2025, Rv. 674185 -01; in termini già Cass. n. 27129/2016).
8.1. Si è, quindi, precisato che, «In tema di accertamento, quando la residenza è indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell’art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio fiscale, in quanto la suddetta indicazione – da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell’affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario – costituisce l’unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell’atto impositivo; ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l’indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originaria» (Cass., Sez. 5, ord. n. 3473 del 11/02/2025, Rv. 674087 – 02).
8.2. Nella specie è pacifico che il contribuente non comunicò all’Agenzia delle entrate la variazione del domicilio fiscale sicché correttamente la notifica venne eseguita presso quello noto all’amministrazione finanziaria.
Quanto alle modalità di notificazione, deve ricordarsi che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità (c.d. irreperibilità relativa) non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto; viceversa, va effettuata ai sensi dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta) (cfr. Cass. 20/03/2023, n. 7994, Cass. 15/3/2017, n. 6788). Il rito dell’irreperibilità assoluta presuppone, pertanto che il messo notificatore accerti che nel Comune dove deve eseguirsi
la notifica non vi sia più abitazione o ufficio essendosi il destinatario trasferito in località sconosciuta. (Cass. n. 5576/2025, citata, in motivazione).
9.1. Orbene, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, poiché nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute n é con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, questa Corte, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Cass. n. 20425/2007; n. 19958/2017; n. 10346/2023, in motivazione).
9.2. In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche, che ha effettuato, in primo luogo quelle anagrafiche (Cass. n. 14658/2024), per verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più n é abitazione, n é ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (v. Sez. 6-5, 07/02/2018, n. 2877).
9.3. Il controllo sulla effettività e sufficienza delle ricerche svolte dall’agente notificatore, innanzitutto da parte del soggetto richiedente la notifica, per potersi determinare ad eventualmente rinnovare la notificazione, presuppone che quello ne dia compiuta evidenza in uno degli atti dal medesimo redatti, normalmente nella relata di notificazione, dovendosi escludere la sufficienza a tal fine della sottoscrizione di un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo de ll’ operato dello stesso, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
14658/2024 e Cass. n. 781/2025). Così, sono state ritenute insufficienti la semplice dicitura ‘sconosciuto’ apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024) e le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente (Cass. n. 6765/2019; Cass. n. 19958/2018).
La CTR si è attenuta ai suddetti principi allorquando ha affermato che nel caso di specie non risultavano essere state effettuate ricerche. Ed in effetti, l’agente notificatore aveva annotato nell’avviso di deposito dell’atto da notificare che era « risultato sconosciuto il destinatario all’indirizzo riportato nell’atto predetto ed essendo risultato infruttuoso ogni tentativo di conoscere l’attuale abitazione (ufficio, azienda) dopo le effettuate ricerche di cui al secondo comma dell’art. 148 cpc ».
10.1. Si tratta, all’evidenza, di attestazione del tutto generica non essendo stato specificato in detta annotazione il tipo di ricerche in concreto esperite, neppure quelle anagrafiche.
10.2. Sotto tale ultimo profilo, inammissibile e, come tale, non valutabile è la certificazione rilasciata all’Agenzia delle entrate dal Comune di nuova residenza del contribuente, allegato al ricorso, da cui risulterebbe che il contribuente aveva richiesto la cancellazione dall’anagrafe del comune di Montoro Superiore soltanto il 20/07/2011, ovvero il giorno immediatamente precedente a quello del 21/07/2011, di deposito dell’atto presso il Comune di Montoro Superiore.
10.3. Al riguardo sostiene la ricorrente che tale certificazione era stata rilasciata dal Comune di nuova residenza del contribuente «solo in data 15.12.2015», e quindi successivamente alla conclusione del giudizio di appello, ma, anche a voler prescindere dal rilievo che tale documento non rientra tra quelli producibili dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 372 cod. civ., la ricorrente neppure ha dimostrato quando avrebbe fatto richiesta di rilascio di tale certificato.
10.4. In ogni caso, quanto sopra detto in ordine al non corretto espletamento delle modalità di notifica dell’atto impositivo a soggetto irreperibile, per mancato espletamento delle necessarie ricerche del destinatario trasferito, rende all’evidenza priva di decisività detta certificazione.
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025