Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27061 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15496/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 11385/2016 depositata il 15/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era destinatario di varie cartelle di pagamento che impugnava in uno con gli estratti di ruolo avanti il giudice di prossimità, lamentandone l’irritualità della notifica.
Il giudizio di primo grado esitava in rigetto, appellato dal contribuente limitatamente alle cartelle portanti crediti erariali, in disparte quelle relative a crediti INPS, per cui era stato pronunciato il difetto di giurisdizione da parte del collegio di primo grado con acquiescenza di parte privata.
Il collegio di secondo grado apprezzava le ragioni del contribuente, sull’assunto che dalle relazioni di notificazione non si desumeva se il messo avesse fatto le dovute ricerche all’interno del comune di residenza, prima di procedere con la forma semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi di censura, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, mentre è rimasto in timato l’Agente per la riscossione.
In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria con costituzione di nuovo difensore.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si solleva censura ex art. 360, primo comma, n. 3 del c.p.c., per violazione dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando che la sentenza in scrutinio abbia preteso dall’agente notificatore più di quanto richiesto dalla norma, non tenendo conto che il contribuente avesse avuto in quel periodo (ed oltre) il domicilio in INDIRIZZO a Pozzuoli, ove era risultato irreperibile, donde si era proceduto con la notifica semplificata di cui alla norma in oggetto.
1.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si propone censura ex art. 360, primo comma, n. 5 del medesimo codice di rito civile, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, consistenti nel non aver considerato che il contribuente ha avuto domicilio fiscale in INDIRIZZO a Pozzuoli fra il 1998 ed il 2011, dove le cartelle sono state poi notificate; che l’Agente per la riscossione ha dimostrato, depositando relazioni di notifica, che ivi le cartelle de quibus erano state notific ate, con deposito all’albo del Comune.
2. Il primo motivo non può essere accolto.
Esso si incentra sulla notifica delle cartelle n. 11 e 16 (per le altre, ove in sentenza si afferma essere allegato solo l’estratto di ruolo o mancare la relata di notifica, non vi è censura). Per tali cartelle non si controverte sull’esattezza del domicil io fiscale del contribuente, come risultante dall’anagrafe tributaria, bensì della prova delle ricerche fatte dal messo comunale, una volta non rinvenuto il contribuente -né alcuno delle persone previste dalla norma cui consegnare l’atto – presso quel domicilio, in modo da appurare che non fosse trasferito in altro luogo all’interno del Comune puteolano. La prova di tali ricerche è necessaria per giustificare il ricorso alla procedura semplificata con affissione all’albo comunale.
2.1. Ed infatti, è ormai consolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte di legittimità, nell’affermare che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonché di tenerne detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui
alla lett. e) dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass. T., n. 5576/2025).
Peraltro, sulla consistenza di tali ricerche si è precisato che in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass. T., n. 781/2025). Più precisamente è stato detto che in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli “irreperibili assoluti”, dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (cfr. Cass. T., n. 8823/2024).
2.2. Ed infatti, la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l’eventuale mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione (cfr. Cass. V, n. 4657/2020).
La sentenza in scrutinio, a pag. 5, fine del primo capoverso ed inizio del secondo, richiama questi principi, citando precedenti di questa Suprema Corte di legittimità, di cui ha fatto buon governo, censurando la carenza di prova sulle ricerche svolte dal messo notificatore, prima di procedere con la forma semplificata.
Donde il primo motivo è infondato.
Nemmeno il secondo motivo può essere accolto.
In disparte gli elementi costitutivi del ‘fatto decisivo’ di cui al n. 5 dell’art. 360 del c.p.c., giova ricordare che a pag. 5, secondo capoverso, della sentenza impugnata si dia atto del domicilio fiscale del contribuente in Pozzuoli, alla INDIRIZZO donde il fatto non è stato omesso, ma ben considerato. Thema decidendum resta però il diverso profilo se sia stato dato conto delle ricerche svolte dal messo notificatore all’interno del territorio comunale puteolano, prima di procedere con l’affissione all’albo. L’assenza di tali verifiche costituisce la ratio decidenti della sentenza in scrutinio che andava aggredita con i motivi di ricorso.
4. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte controricorrente che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a €. duecento/00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME