Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8990-2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente – contro
COGNOME NOME ;
Oggetto: cartella di pagamento -domicilio fiscale – notifica a soggetto trasferito irreperibilità
– intimato –
avverso la sentenza n. 8886/15/2015 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 13 ottobre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 200 7 nei confronti di NOME COGNOME, sulla scorta di un avviso di accertamento che l’amministrazione finanziaria sosteneva di aver regolarmente notificato al contribuente e da questo non opposta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, condividendo la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’irregolare notificazione del prodromico avviso di accertamento , effettuato con il rito dell’irreperibilità assoluta nei confronti del contribuente trasferito dal comune di Montoro Superiore a quello di Prata di Principato Ultra, non risultando dagli atti «quali ricerche siano state effettuate per il rintraccio del contribuente», né l’effettuazione di ricerche anagrafiche.
I giudici di appello hanno affermato che l’avviso di accertamento era stato spedito per la notificazione in data 23/06/2011; che la notifica era stata effettuata dal messo del Comune di Montoro Superiore ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in data 01/08/2011; che l’avviso di deposito nella casa comunale mediante affission e nell’albo pretorio risultava avvenuta in data 21/07/2011; che tale notifica era irregolare «in quanto non risulta da alcuno degli atti depositati il mancato recapito e o l’accertata irreperibilità del destinatario, ma, soprattutto non risulta effettuata alcuna ricerca presso l’anagrafe comunale, che avrebbe consentito l’accertamento della nuova residenza del COGNOME emigrato nell’DATA_NASCITA 2011 nel comune di Prata»; che la mancata notifica dell’avviso di accertamento rende nulla la successiva conseguente emissione della cartella di pagamento.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non replica l’intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non essersi i giudici di appello pronunciati sulla questione relativa alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presso l’ultimo domicilio fiscale del contribuente, in mancanza della comunicazione dell’intervenuta variazione del proprio indirizzo.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto che nel caso di specie non fossero state effettuate le ricerche che avrebbero consentito l’accertamento della nuova residenza del contribuente, in quanto non era onere dell’Ufficio procedere ad una verifica del domicilio fiscale del contribuente ma, al contrario, era one re di quest’ultimo notiziare l’Ufficio di eventuali variazioni in proposito, con la conseguenza che, in difetto di tale comunicazione, la notificazione effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale noto all’RAGIONE_SOCIALE doveva considerarsi regolarmente perfezion ata. All’uopo la ricorrente cita Cass. n. 1440/2013 e n. 1206/2011.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
3.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata andava cassata in quanto i giudici di appello non avevano considerato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’attività di ricerca richiesta al messo notificatore è quella suggerita, in relazione al caso concreto, dall’ordinaria diligenza da valutarsi secondo parametri di normalità e buona fede e non comporta il dovere di compiere ogni indagine idonea in astratto all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE notizie necessarie per eseguire materialmente la noti fica.
3.2. Deduce, altresì, che dal certificato rilasciato dal Comune di Prata di Principato Ultra soltanto in data 15/12/2015, e quindi successivamente alla conclusione del giudizio di appello, risultava che il contribuente aveva richiesto la cancellazione dall ‘anagrafe del comune di Montoro Superiore soltanto il 20/07/2011, ovvero il giorno immediatamente precedente a quello del 21/07/2011, di deposito dell’atto presso il Comune di Montoro Superiore, sicché, non sarebbe stato possibile per il messo comunale accertare il nuovo indirizzo di residenza del contribuente anche ove avesse effettuato accertamenti presso l’anagrafe del Comune di origine.
Il primo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia dei giudici di appello sulla questione relativa alla regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presso l’ultimo domicilio fiscale del contribuente, in mancanza della comunicazione da parte di quest’ultimo, dell’intervenuta variazione del proprio indirizzo, è infondato e va rigettato avendo la CTR espressamente pronunciato sulla questione dedotta dalla ricorrente. Invero, dal complesso RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata emerge che la CTR ha ritenuto corretta (a torto o a ragione, si vedrà esaminando i restanti motivi) l’effettuazione della notifica della cartella di pagamento presso il domicilio fiscale del contribuente conosciuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma che la stessa non si era regolarmente completata per non avere l’agente notificatore effettuato, una volta accertata l’assenza del destinatario all’indirizzo indicato sull’atto, le necessarie ricerche.
Il secondo e terzo motivo, incentrati sulla regolarità della notifica a soggetto che trasferisce il domicilio fiscale senza effettuare la relativa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, possono essere esaminati congiuntamente.
Al riguardo va ricordato che «La disciplina RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato RAGIONE_SOCIALE eventuali variazioni; il mancato
adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973» (Cass., Sez. 5, ord. n. 5576 del 03/03/2025, Rv. 674185 -01; in termini già Cass. n. 27129/2016).
6.1. Si è, quindi, precisato che, «In tema di accertamento, quando la residenza è indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell’art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio fiscale, in quanto la suddetta indicazione – da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell’affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario – costituisce l’unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell’atto impositivo; ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l’indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originaria» (Cass., Sez. 5, ord. n. 3473 del 11/02/2025, Rv. 674087 – 02).
6.2. Nella specie è pacifico che il contribuente non comunicò all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la variazione del domicilio fiscale sicché correttamente la notifica venne eseguita presso quello noto all’amministrazione finanziaria .
Quanto alle modalità di notificazione, deve ricordarsi che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità (c.d. irreperibilità relativa) non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto; viceversa, va effettuata ai sensi dell’ art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta) (cfr. Cass. 20/03/2023, n. 7994,
Cass. 15/3/2017, n. 6788). Il rito dell’irreperibilità assoluta presuppone, pertanto che il messo notificatore accerti che nel Comune dove deve eseguirsi la notifica non vi sia più abitazione o ufficio essendosi il destinatario trasferito in località sconosciuta. (Cass. n. 5576/2025, citata, in motivazione).
7.1. Orbene, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento RAGIONE_SOCIALE ricerche, poiché nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute n é con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, questa Corte, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Cass. n. 20425/2007; n. 19958/2017; n. 10346/2023, in motivazione).
7.2. In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche, che ha effettuato, in primo luogo quelle anagrafiche (Cass. n. 14658/2024), per verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più n é abitazione, n é ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (v. Sez. 6-5, 07/02/2018, n. 2877).
7.3. Il controllo sulla effettività e sufficienza RAGIONE_SOCIALE ricerche svolte dall’agente notificatore, innanzitutto da parte del soggetto richiedente la notifica, per potersi determinare ad eventualmente rinnovare la notificazione, presuppone che quello ne dia compiuta evidenza in uno degli atti dal medesimo redatti, normalmente nella relata di notificazione, dovendosi escludere la sufficienza a tal fine della sottoscrizione di un moRAGIONE_SOCIALE prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo dell’ operato RAGIONE_SOCIALE
stesso, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 14658/2024 e Cass. n. 781/2025). Così, sono state ritenute insufficienti la semplice dicitura ‘sconosciuto’ apposta sulla relata di notifica, senza indicazione RAGIONE_SOCIALE concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024) e le informazioni raccolte dal custode RAGIONE_SOCIALE stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente (Cass. n. 6765/2019; Cass. n. 19958/2018).
La CTR si è attenuta ai suddetti principi allorquando ha affermato che nel caso di specie non risultavano essere state effettuate ricerche, nemmeno quelle anagrafiche. Ed in effetti, dal ricorso (pag. 3) emerge che sulla raccomandata postale utilizzata per la notificazione dell’atto impositivo risulta la sola annotazione ‘trasferito’, senz’altra specificazione, il che porta ad escludere la sussistenza stessa di un’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto. Invero, quello del trasferimento del destinatario è un accertamento cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE stesso comune (Cass. n. 14030/2011; n. 16696/2013).
8.1. In buona sostanza, quella apposta sulla relata di notifica è, all’evidenza, attestazione assolutamente generica, come tale del tutto insufficiente a giustificare la notifica con il rito della irreperibilità assoluta.
Quanto al profilo della diligenza richiesta al messo notificatore, il Collegio è ben consapevole dell’orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. n. 12546/2014, n. 24958/2014 citata dalla ricorrente, n. 10983/2021) secondo cui «L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art 1147
c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata». È, però, altrettanto persuaso del fatto che nella specie il comportamento tenuto dall’agente notificatore è connotato da vera e propria negligenza, non avendo effettuato alcuna attività di ricerca, nemmeno presso l’anagrafe comunale.
Sotto tale ultimo profilo, inammissibile e, come tale, non valutabile è la certificazione rilasciata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal Comune di nuova residenza del contribuente, allegato al ricorso, da cui risulterebbe che il contribuente aveva richiesto la cancellazione dall’anagrafe del comune di Montoro Superiore soltanto il 20/07/2011, ovvero il giorno immediatamente precedente a quello del 21/07/2011, di deposito dell’atto presso il Comune di M ontoro Superiore.
10.1. Al riguardo sostiene la ricorrente che tale certificazione era stata rilasciata dal Comune di nuova residenza del contribuente «solo in data 15.12.2015», e quindi successivamente alla conclusione del giudizio di appello, ma, anche a voler prescindere dal rilievo che tale documento non rientra tra quelli producibili dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 372 cod. civ., la ricorrente neppure ha dimostrato quando avrebbe fatto richiesta di rilascio di tale certificato.
10.2. In ogni caso, quanto sopra detto in ordine al non corretto espletamento RAGIONE_SOCIALE modalità di notifica dell’atto impositivo a soggetto irreperibile, per mancato espletamento RAGIONE_SOCIALE necessarie ricerche del destinatario trasferito, rende all’evidenza priva di dec isività detta certificazione.
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025