Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28850 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
NULLITA’ DELLA NOTIFICAZIONE DI CARTELLE DI PAGAMENTO
CARTELLE DI
PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7858/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA -NAPOLI n. 6340/2022, depositata in data 28/9/2022;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
Il sig. NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) impugnò dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli un’intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA (relativa a omesso pagamento IRAP, IRPEF, relative addizionali, sanzioni ed interessi risalenti all’anno 1999), n. 07120060110231419000 (relativa a omesso pagamento IRAP, IRPEF, relative addizional i, sanzioni ed interessi risalenti all’anno 2000) e n. 07120080039024012000 (relativa a omesso pagamento Imposta di registro, sanzioni ed interessi risalenti anno 1998), sollecitando l’onere di controparte di fornire la prova dell’avvenuta rituale notifica degli atti prodromici ed eccependo l’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese azionate, nonché RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi.
RAGIONE_SOCIALE si costitu ì con controdeduzioni in data 08/09/2020 sostenendo che le cartelle di pagamento richiamate nell’avviso di mora gravato, erano state tutte validamente notificate ed a esse sono seguite le intimazioni di pagamento n.
P_IVA (notificata con il rito degli irreperibili in data 15.10.2015 con riferimento alla cartella n. 07120030228190347000) e n. 07120159091330715000 (notificata con il rito degli irreperibili in data 19.04.2016), che produsse unitamente alle rispettive relate di notifica; eccepì , quindi, l’inammissibilità del ricorso ex artt. 19, comma 3 e 21 del D.lgs. n. 546/1992 e l’interruzione del termine di prescrizione.
Il contribuente contestò le avverse eccezioni e produzioni documentali, evidenziando che le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA erano state notificate sul presupposto della irreperibilità assoluta del destinatario, ma RAGIONE_SOCIALE relate non emergeva alcun riferimento agli accertamenti effettuati dal messo notificatore per verificare l’effettivo trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto. Ribadì l’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese impositive, atteso che le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA indicavano il destinatario come ‘probabile sconosciuto’ ovvero ‘irreperibile’ , senza ulteriore riscontro circa l’effettività RAGIONE_SOCIALE ricerche svolte per tentare la notifica del plico. Il procedimento notificatorio dei predetti atti, dunque, sarebbe stato da ritenersi tamquam non esset perché violata la norma regolatrice del rito degli irreperibili.
In data 27/04/2021 fu depositata la sentenza n. 4105/2020, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ritenne infondata l’eccepita prescrizione in quanto, secondo i giudici di prime cure, gli avvisi di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO e n. 07120159091330715000 erano stati correttamente notificati con il c.d. rito degli irreperibili e, dunque, avevano prodotto effetto interruttivo. Avverso la suddetta pronuncia il sig. NOME COGNOME ricorse in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania,
lamentando l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure per avere ritenuto le intimazioni di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA correttamente notificate con il c.d. rito degli irreperibili, senza tuttavia tenere conto che nella relata di notifica non erano state indicate le ricerche effettuate dal messo notificatore. Veniva, in particolare, evidenziato che, per tale tipologia di notifica in forma semplificata (senza l’invio della raccomandata informativa), è necessario che si ano specificate le ragioni dell’assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l’abitazione del destinatario o per mera assenza di quest’ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell’indirizzo, l’abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile. Nel caso di specie, invece, l’attestazione del messo notificatore avrebbe indicato il destinatario come ‘probabile sconosciuto’ , ma nulla avrebbe detto circa la natura e modalità RAGIONE_SOCIALE ricerche effettuate, con conseguente illegittimità del procedimento notificatorio.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, l a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania pronunciò la sentenza n. 6340/2022 del 01/07/2022, depositata il 28/09/2022 , con cui rigettò l’appello .
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
In data 28/3/2024 è stata formalizzata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
In data 10/5/2024 il difensore del contribuente, munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso, depositando memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., per avere la CGT di II° grado della Campania erroneamente ritenuto che la notifica RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento n. 07120159058986729000 e n. 07120159058986729000 (All. 2.3 e 2.4. -fascicolo di II° grado sub All. 2) si fosse perfezionata per irreperibilità assoluta del destinatario, senza però fornire alcuna indicazione dell’attività svolta dal messo notificatore per l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE dovute ricerche’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per avere essa ritenuto che ‘le intimazioni di pagamento risultano correttamente notificate emergendo dalle relate non solo l’irreperibilità del contribuente ma anche l’insieme RAGIONE_SOCIALE ricerche effettuate … dalla documentazione prodotta dal concessionario per la riscossione emerge che il COGNOME è risultato irreperibile in un lasso di tempo di ben tre anni (accessi avvenuti rispettivamente in data 2.10.2006, 23.1.2007, 16.1.2008 e 28.3.2008). Quindi appare più che corretta la procedura notificatoria attuata dal concessionario per la riscossione, conseguentemente, l’interruzione della prescrizione della pretesa tributaria azionata’ .
Deduce il contribuente che dalle relate di notifica non emergerebbero le specifiche indagini effettuate dal messo notificatore al fine di notificargli gli atti con il rito degli irreperibili assoluti.
1.1. Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso stralcio della sentenza impugnata trascritto all’interno del ricorso rende palese che il giudice d’appello ha esaminato le relate di notifica e , all’atto di valutare la conformità al moRAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE notificazioni effettuate con il rito degli irreperibili assoluti, ha accertato che il messo notificatore, prima di perfezionare la notifica, ha svolto sufficienti ricerche del contribuente, non reperendo , all’interno del
Comune dove doveva eseguirsi la notificazione, l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente.
Si tratta di un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità.
Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 bis. c.p.c., la Corte condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma equitativamente determinata in dispositivo.
La Corte condanna il contribuente altresì al pagamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, liquidata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore d ell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilatrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro duemiladuecento.
Condanna NOME COGNOME al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre