Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15202/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale in atti;
-ricorrente – contro
CARTELLE DI PAGAMENTO E PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA n. 11/2024, depositata in data 9/1/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 giugno 2025;
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ) in data 31/7/2013 ricevette presso la sua residenza in INDIRIZZO a San Teodoro (SS) la notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell’allora Equitalia Centro s.p.aRAGIONE_SOCIALE ( ‘l’agente della riscossione’ ), con il quale si comunicò al contribuente che l’agente della riscossione (oggi, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione) avrebbe iscritto ipoteca per il mancato pagamento di cartelle di pagamento per il complessivo importo di quasi ventiquattromila euro.
Il contribuente impugnò il preavviso di iscrizione ipotecaria sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento.
La C.T.P. di Nuoro, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, accolse il ricorso.
Su appello dell’agente della riscossione, nel contraddittorio con il contribuente, la CGT-2 della Sardegna riformò la sentenza di primo grado in senso sfavorevole al contribuente.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, dando atto di avere corrisposto
l’importo relativo alle cartelle di pagamento notificate per crediti contributivi, con riferimento ai quali, dunque, sarebbe cessata la materia del contendere.
Resiste l’agente della riscossione con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Cassazione della sentenza 11/2024, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 lett. e) d.P.R. 600/73 e 140 c.p.c. perché la notifica a contribuente di cui è conosciuta la residenza ma ivi temporaneamente assente (irreperibilità ‘relativa’ ) si perfeziona con l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito’ , il contribuente deduce che sin dal primo grado di giudizio aveva contestato la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per l’omessa notifica delle cartelle di pagamento in essa indicate, ai sensi dell’art. 60 , comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, la notifica era avvenuta secondo il rito degli irreperibili, mediante deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso di deposito.
Deduce che, essendo ben conosciuta la sua residenza in San Teodoro (SS) alla INDIRIZZO, la notifica nei suoi confronti sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell’art. 140 c.p.c. , secondo il rito degli irreperibili ‘relativi’ , quindi, in caso di assenza del destinatario, con il deposito dell’atto presso la casa comunale e la spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Cassazione della sentenza 11/2024, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c. perché il messo notificatore
per procedere alla notifica secondo le modalità previste per le ipotesi di irreperibilità ‘assoluta’ deve indicare nella relata di notifica le ricerche effettuate’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver considerato legittimamente perfezionata, secondo il rito degli irreperibili ‘assoluti’, la notifica delle cartelle di pagamento indicate nel preavviso di iscrizione ipotecaria, nonostante che il messo notificatore non abbia attestato di aver fatto ricerche prima di considerare l’odierno contribuente come assolutamente irreperibile.
2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
Il contribuente, producendo un certificato di residenza storico, ha dedotto di essere da lungo tempo residente a San Teodoro, in INDIRIZZO dove gli sono stati sempre notificati gli atti, compreso il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato in primo grado.
A fronte di tali specifiche e circostanziate deduzioni, il procedimento notificatorio con il rito degli irreperibili ‘assoluti’ è stato perfezionato senza il rispetto delle garanzie di legge previste a favore del contribuente.
In particolare, per certificare l’irreperibilità ‘assoluta’ del contribuente all’atto della notifica delle cartelle di pagamento, il messo notificatore avrebbe dovuto fare delle ricerche approfondite ed attestarne l’esito ( ex multis , Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 27699 del 25/10/2024, Rv. 672715 – 01), senza limitarsi ad una espressione ( ‘non anagrafato’ ) puramente burocratica, peraltro smentita dal certificato di residenza storico prodotto.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., perché l’iscrizione d’ipoteca può essere presa esclusivamente per debiti superiori ad euro ventimila ‘ , il contribuente
censura la sentenza per aver implicitamente rigettato la doglianza secondo la quale il preavviso di iscrizione ipotecaria era illegittimo in quanto relativo a debiti tributari inferiori complessivamente ad euro ventimila.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e all’art. 360, n. 4 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ‘assorbit o ‘ il motivo di illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, riproposto in appello, consistente nell’ assenza del presupposto della soglia minima di euro ventimila degli importi iscritti a ruolo portati nelle cartelle di pagamento.
In particolare, il contribuente deduce che anche in secondo grado aveva eccepito, a fronte dell’appello spiegato dall’amministrazione, che l’ammontare degli importi portati nelle cartelle notificate, al netto dei pagamenti compiuti e degli importi maturati successivamente, fosse inferiore ad euro ventimila, sicché il preavviso di iscrizione ipotecaria era illegittimo.
Tale eccezione sarebbe stata illegittimamente assorbita dalla CGT-2 in seguito all’ accoglimento del l’appello dell’amministrazione avente ad oggetto la correttezza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di iscrizione ipotecaria.
4.1. Il terzo e quarto motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
In seguito all’accoglimento dell’appello proposto dall’amministrazione, il contribuente aveva tutto l’interesse a che fosse deciso il motivo, proposto sin dal primo grado e riproposto in appello, relativo alla illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per il mancato raggiungimento della soglia di euro ventimila da parte degli importi
dovuti in base alle cartelle di pagamento ritenute correttamente notificate.
Tale motivo, dunque, è stato illegittimamente assorbito.
5. In conclusione, il ricorso è fondato e, previa cassazione della sentenza, la causa è rinviata alla CGT-2 della Sardegna affinché, in diversa composizione, il giudice del merito esamini e decida nuovamente sull’appello dell’amministrazione e sui motivi riproposti dal contribuente in secondo grado secondo i princìpi di diritto stabiliti nella presente ordinanza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.