Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24008/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata-
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA PUGLIA n. 2075/2024, depositata il 4/6/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.La società ricorrente proponeva ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 04320179008825607000 notificatale in data 31/10/2017 dall’RAGIONE_SOCIALE, contestandone la nullità per omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali costituenti il presupposto dell’atto impugnato. Con sentenza n. 995/2018, la Commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso.
2.Sull’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’impugnazione con sentenza n. 2075/2024, rilevando che l’RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato, mediante l’esibizione in appello RAGIONE_SOCIALE ricevute di ritorno RAGIONE_SOCIALE relative raccomandate, la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE impugnate cartelle di pagamento. Conseguentemente, in integrale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato inammissibile per tardività l’originario ricorso della società contribuente, pronunziando l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.La società contribuente ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della decisione menzionata. Ha depositato, in data 29/10/2025, memoria ex art. 398 cod. proc. civ., nella quale ha ribadito le conclusioni formulate.
4.L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso introdotto ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la società contribuente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in ordine a un decisivo mezzo di prova; la nullità della sentenza di secondo grado per difetto di motivazione, dovuto all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
1.1. La ricorrente rappresenta che i giudici distrettuali avrebbero fatto erratamente riferimento, al fine di considerare validamente notificate le cartelle di pagamento poste a base dell’atto impugnato, agli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate, esibiti in
sede di gravame dall’appellante RAGIONE_SOCIALE. Sostiene, di contro, la società odierna ricorrente che, al fine di provare l’avvenuta rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE stesse cartelle, l’RAGIONE_SOCIALE abbia allegato documentazione del tutto diversa dagli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate, citati nella sentenza impugnata. Ciò in quanto la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle non è avvenuta, tramite il servizio postale, con spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, bensì mediante deposito e affissione degli stessi atti nella casa comunale, quindi con ricorso al procedimento notificatorio previsto in caso di irreperibilità del destinatario, ai sensi degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973. La società ricorrente ha, inoltre, dedotto l’inesistenza e la nullità assoluta della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, ribadendo in questa sede i profili di doglianza -riferiti alle non corrette modalità di notificazione attuate, pur a fronte di una ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario -come enunciati in sede di controdeduzioni e di memoria illustrativa in appello.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l’Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v. Cass., n. 2790/2016; Cass., n. 21533/2017; Cass. n. 18006/2022).
2.1. La Commissione tributaria regionale ha affermato che le cartelle erano state precedentemente notificate, secondo le risultanze degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate, recanti gli estremi RAGIONE_SOCIALE stesse cartelle, prodotti in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Il procedimento notificatorio nella fattispecie eseguito, come risulta dalle relate di notificazione prodotte in giudizio dalla ricorrente, era quello indicato dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973, con particolare riguardo alla notificazione a destinatario irreperibile.
In particolare, la notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, applicabile anche con riferimento ad imposte diverse da quella sui redditi, è eseguita nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. In tali casi, la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata informativa, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune.
2.3. La prova dell’eseguita notificazione era desumibile dalle relate prodotte in giudizio, da cui risultava il deposito in Comune e l’affissione all’albo dell’avviso di deposito, dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario dando atto RAGIONE_SOCIALE ricerche a tal fine eseguite. Indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalla Commissione tributaria regionale per definire la documentazione allegata al fine di dimostrare l’avvenuta notificazione, il giudice d’appello ha comunque dato atto della ritualità del procedimento notificatorio, mediante il riscontro degli atti prodotti dall’agente della riscossione.
Come affermato da questa Corte (Cass., n. 14658/2024), in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, deve soltanto provvedere al deposito dell’atto nella casa comunale ed
all’affissione nell’albo dell’ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso. Nel caso di specie, le relate di notifica recavano, come rilevato dalla Commissione tributaria regionale, gli estremi RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e menzionavano, oltre alla situazione concretamente constatata in loco , i tentativi di notificazione rimasti senza utile seguito e l e ricerche compiute dall’addetto al recapito per accertare l’irreperibilità del destinatario, attraverso le informazioni desunte dalla acquisita visura camerale. La procedura di notificazione in caso di irreperibilità assoluta non richiede, inoltre, ulteriori adempimenti e non esige la trasmissione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.
Pertanto, poiché nella specie l’Agente della riscossione aveva idoneamente documentato l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto che la notifica fosse rituale.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.
Nulla per le spese processuali, non avendo la parte intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME