Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18489 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18489 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
Oggetto: intimazione pa- gamento – cartelle paga- mento – avvisi di accerta- mento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19597/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 1165/14/2024, depositata il 20.2.2024 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 1165/14/2024, depositata il 20.2.2024 veniva respinto l’ appello proposto da ll’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia di primo grado di Roma n. 1258/35/2023 avente ad oggetto l’ ‘intimazione di pagamento notificata dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione in data 10.5.2022 e le sottostanti quindici cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE e asseritamente mai notificati al contribuente.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito la prova di atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei crediti vantati nei confronti del contribuente. Il giudice d’appello, nel merito, riteneva non ritualmente notificati gli atti sottostanti all’intimazione di pagamento ed escludeva la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa presenza di atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto un unico ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, affidato a tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo le ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di secondo grado «erroneamente percepito, dalla documentazione prodotta come prova RAGIONE_SOCIALEa notifica al contribuente degli avvisi di accertamento, RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e degli altri atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa
prescrizione sottesi all’intimazione ex adverso impugnata, che le Amministrazioni ricorrenti hanno notificato i predetti atti ad un indirizzo errato ovvero in INDIRIZZO anziché all’indirizzo corretto di INDIRIZZO» (cfr. p.12 ricorso).
Preliminarmente, si dà atto RAGIONE_SOCIALE eccezioni di inammissibilità formulate in controricorso, sia perché le ricorrenti con il mezzo di impugnazione in disamina sostanzialmente chiedono un’irrituale rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove circa la notifica di atti impositivi sottesi all’intimazione impugnata, a fronte di un accertamento fattuale del giudice difforme, sia per parziale novità RAGIONE_SOCIALEa questione nella parte in cui viene prospettata una presunta responsabilità del contribuente per aver erroneamente indicato nella propria dichiarazione dei redditi un CAP errato.
Il motivo è inammissibile.
3.1. Il Collegio osserva, innanzitutto, che nella censura viene prospettato un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, in riferimento al quale le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5792/2024 hanno enunciato il principio secondo il quale il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale. Pertanto la censura è inammissibile innanzitutto sotto l’angolo RAGIONE_SOCIALEa tecnica RAGIONE_SOCIALEa formulazione perché RAGIONE_SOCIALE due l’una, o il presunto errore percettivo doveva essere oggetto di richiesta di revocazione parziale RAGIONE_SOCIALEa sentenza oppure, in
sede di ricorso per cassazione sulla questione sostanziale relativa alla notifica degli atti impositivi sottostanti alla intimazione di pagamento doveva essere formulata una censura motivazionale ai sensi del n.5.
3.2 In secondo luogo, va ribadito che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità RAGIONE_SOCIALEa decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito RAGIONE_SOCIALEa causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (tra le tante, v. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).
Confermando la decisione di primo grado, il giudice di seconde cure, presa in esame la documentazione risultante agli atti, ha accertato la fondatezza del denunciato vizio RAGIONE_SOCIALEa intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, stabilendo che «la documentazione, prodotta anche in sede di appello dimostra che la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e degli altri atti presupposti sono del tutto inesistenti in quanto dalle fotocopie RAGIONE_SOCIALE relate prodotte in atti dal Concessionario non si evince la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi di accertamento, quindi il procedimento notificatorio non si è mai perfezionato con conseguente inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica» (cfr. p. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La doglianza RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, i quali censurano la decisione impugnata perché « il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, nel dichiarare che, nel caso di specie, non risulta provata la notifica degli atti suindicati per i motivi più sopra commentati, è pervenuto ad una erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti » (cfr. p. 25 del ricorso), si traduce in una inammissibile richiesta rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, che impinge sull’ accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità nei termini proposti.
3.3. Infine, il motivo è anche inammissibile per doppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto RAGIONE_SOCIALEa prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto RAGIONE_SOCIALE‘articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello sono state tra loro diverse. 4. Con il secondo motivo le ricorrenti censurano, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 143 cod. proc. civ., 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 26 del d.P.R. 602/73 per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella n. 09720070149859016001 non sia stata regolarmente notificata con la procedura prevista per l’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario.
Il motivo è inammissibile.
5.1. La doglianza è tesa a contestare l ‘accertamento del giudice di irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notificazione eseguita con la procedura prevista nell’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, conforme alla giurisprudenza di legittimità dal momento che siffatta modalità di notificazione presuppone sempre e comunque che, nel luogo RAGIONE_SOCIALE‘ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto ( ex multis , Cass. Sez. 5, sentenza n. 27699 del 25/10/2024) e che l’indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘ultima residenza nota non risulti errato.
5.2. Inoltre, secondo profilo concorrente di inammissibilità, la censura impinge in un accertamento fattuale preciso espresso dal giudice, compiuto a pag.5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, imperniato su una duplice ratio decidendi . Secondo il giudice, da un lato non vi sono nella fattispecie i presupposti richiesti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità per ritenere rituale la notificazione ex art.143 cod. proc. civ. con il rito degli irreperibili e, dall’altro, il credito portato dalla cartella n. 09720070149859016001 era comunque prescritto essendo decorsi 10 dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Quest ‘ultima concorrente statuizione, non è stata neppure specificamente impugnata con il motivo in disamina, ed è di per sé idonea a supportare l’esito decisorio del giudice d’appello sfavorevole all’Amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 riproponendo il motivo d’appello, rimasto assorbito nella decisione RAGIONE_SOCIALEa CGT2, con il quale era stata sollevata la questione del l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione degli atti prodromici all’intimazione , sul presupposto che questi fossero stati ritualmente notificati.
La censura è infondata, in conseguenza del l’inammissibilità dei primi due motivi, perché l’accertamento del giudice d’appello di irritualità RAGIONE_SOCIALEa notificazione degli atti sottostanti l’intimazione di pagamento non è stato utilmente censurato, e da ciò discende l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa prospettata tardività del ricorso di primo grado, questione costruita proprio sull’assunto che la notificazione di tali atti si fosse correttamente perfezionata nei confronti del contribuente.
In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa
alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in favore del controricorrente in euro 5.900 per compensi, oltre 200 euro per rimborso spese borsuali, IVA e Cpa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘ 9.4.2025