Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27326 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6593/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 1818/2020 depositata il 04/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Calabria ha respinto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 3512/2019, con cui la C.T.P. di Cosenza aveva a sua volta rigettato il ricorso con il quale il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento esecutivo, a dire del medesimo mai validamente notificato, avendo egli appreso della sua esistenza solo a seguito di estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione; NOME COGNOME ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero ‘atto di costituzione’, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha resistito.
In data 26.09.2022, il ricorrente ha depositato memoria difensiva per chiedere la rimessione in termini, a seguito della sentenza n. 26283/2022 della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha deciso per l’applicabilità della novella normativa sull’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo ( recte , degli atti non notificati o invalidamente notificati in esso contemplati) anche alle cause pendenti, evidenziando che con la predetta pronuncia si è ritenuta possibile la rimessione in termini nel processo tributario laddove ci sia un interesse che possa giustificare l’ammissibilità dell’impugnazione. Deducendo – quale interesse qualificante – che nelle more del processo, a seguito del decesso del padre, è sopravvenuto il rischio di pregiudizio per la riscossione del TFS spettante al de cuius proprio in ragione dell’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme per cui è causa. In data 28 settembre 2022 il contribuente ha depositato istanza al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite affinché si pronunciassero .
Con ordinanza interlocutoria del 14 dicembre 2022, la sesta sezione ha rimesso la causa alla sezione tributaria alla luce della decisione RAGIONE_SOCIALE S.U. n. 26283/2022.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata al ricorrente, quest’ultim o ha depositato istanza di decisione con la quale, dichiaratamente dissentendo dalla proposta declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza, evidenziando la sussistenza del giudicato esplicito sull’ammissibilità dell’estratto ruolo, in quanto la CTP di Cosenza aveva espressamente affermato l’ammissibilità del ricorso alla luce della sentenza RAGIONE_SOCIALE S.U. n. 19704/2015». Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1, terzo comma, c.p.c.
Il contribuente ha depositato, in prossimità dell’udienza, memori a.
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, deve rilevarsi che l’RAGIONE_SOCIALE, intimata, ha depositato ‘atto di costituzione’ nel quale espone di essere difesa e rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato e di essere domiciliata presso gli uffici di quest’ultima; dichiara di non essersi ‘costituita nei termini di legge mediante controricorso’; e si ‘costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 c.p.c.’. Va affermato che l’atto depositato non è qualificabile come controricorso (Cass., 5/12/2014, n. 25735; Cass. n. 20996/2021; Cass. n. 26974 del 2017). La giurisprudenza di questa Corte, con consolidato orientamento, ha ripetutamente chiarito che «La parte alla quale il ricorso per cassazione è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente nelle forme e nei termini di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
In mancanza, la detta parte non può presentare memorie ma solamente partecipare alla discussione orale>.
2.Ancora in via pregiudiziale, il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per la rimessione della controversia alle Sezioni Unite, le quali hanno già deciso con la sentenza n. 26283/2022 in merito ai presupposti per la impugnabilità degli atti invalidamente notificati contemplati da ll’estratto ruolo, né del resto, per le considerazioni s u cui si dirà di seguito, alcuna ulteriore questione nomofilattica si pone all’attenzione della Corte.
Il ricorrente -pur avendo richiesto la rimessione in termini per prospettare l’interesse ad impugnare in data successiva all’arresto RAGIONE_SOCIALE S.U. n.26283/2022 -ha proposto istanza di fissazione dell’udienza ex 380 bis c.p.c., esponendo l’esistenza del giudicato interno sulla impugnabilità dell’avviso, a suo dire mai validamente notificato, contemplato n ell’estratto ruolo, sulla quale i giudici di prossimità si sarebbero esplicitamente espressi, ratio decidendi non impugnata in sede di gravame dalla RAGIONE_SOCIALE che neppure ha riproposto la questione in sede di appello.
4.1.Si evidenzia che il ricorso per cassazione -come conferma anche la successiva istanza di rimessione in termini -non contiene alcun riferimento al capo della sentenza della Commissione tributaria di primo grado concernente l’ammissibilità dell’impugnabilità dell’avviso asseritamente mai validamente notificato contemplato n ell’estratto ruolo, avendo il ricorrente trascritto in ricorso solo il seguente stralcio della prima decisione , di guisa che il consigliere delegato ha ritenuto insussistente il giudicato esplicito, come inferibile dalla decisione impugnata del Collegio d’appello e dalle medesime difese del contribuente.
4.2.Purtuttavia, si ricorda che il giudicato interno -nel caso in esame evidenziato solo con l’istanza ex art. 380 bis c.p.c. e illustrato con la successiva memoria- formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità, a meno che il giudice di secondo grado non si sia pronunciato, ancorché implicitamente sull’esistenza o meno del suddetto giudicato, poiché in tal caso la pronuncia non può essere rimossa se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo (Cass. n. 15950/2000; n. 4893/2004; Cass. n. 1284/2007; Cass. 21/02/2019, n. 5133; Cass. 23.02.2024, n. 4873 in tema di estratto ruolo e giudicato interno).
4.3. La sussistenza del giudicato interno in questione (che emerge dallo stralcio della sentenza di primo grado, riportato in memoria, relativo all’affermazione dell’ammissibilità del ricorso in base all’orientamento espresso illo tempore dalle Sezioni Unite, non contrastata con appello incidentale, né, a quanto consta, con controdeduzioni) esclude la rilevanza della questione concernente l ‘applicabilità dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 146/2021 (v. Cass. 11.11.2022, n. 33384, Cass. n. 18.10.2023, n. 28889).
5 . Deve, pertanto, procedersi all’esame del ricorso.
6.Con la prima censura si denuncia, ex art 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la sentenza di appello per falsa applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, atteso che i giudici territoriali non hanno considerato la circostanza che l’avviso è stato opposto dal contribuente soltanto attraverso l’impugnazione
dell’estratto ruolo, in quanto la natura recettizia degli atti impositivi impone la conoscenza legale degli stessi garantita mediante una valida notificazione; di guisa che l’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo tramite l’estratto di ruolo non può essere sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., atteso che l’invalidità della notificazione consente, al contrario, al destinatario di farla valere, opponendo l’atto attraverso l’estratto ruolo, la cui impugnabilità è stata ritenuta ammissibile dai primi giudici con sentenza non impugnata su detto capo.
Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti; per avere il decidente ritenuto sanata l’eventuale invalidità della notificazione dell’avviso attraverso il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., benché il contribuente ne abbia avuto conoscenza solo attraverso il rilascio dell’estratto di ruolo . Si reiterano le argomentazioni svolte con il primo motivo, aggiungendo che la sentenza citata RAGIONE_SOCIALE S.U. ha affermato l’ammissibilità della impugnazione della cartella che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto ruolo. Si afferma che dunque il ricorso era ammissibile e doveva essere accolto in quanto la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo è stata disposta ex art. 140 c.p.c. senza la prova in atti della consegna della raccomandata informativa. Il fatto omesso -ad avviso del ricorrente – è la circostanza che lo stesso sia venuto a conoscenza dell’avviso solo attraverso l’estratto ruolo rilasciato dalla RAGIONE_SOCIALE, fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti. 8.La prima censura è fondata, assorbita la seconda.
8.1. I giudici regionali hanno applicato un consolidato principio di legittimità a fattispecie del tutto difforme da quella considerata da questa Corte.
8.2. Vero che è stato affermato da questa Corte che in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. 24/08/2018, n. 21071); – che la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l’avviso di accertamento, non osta che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto previsto per gli atti processuali dagli artt.156 e 160 c.p.c., considerato anche l’espresso richiamo alle norme sulle notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 (Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. 21/09/2016, n. 18480; Cass. 28/10/2016, n. 21865).
8.3. Tuttavia, nella presente fattispecie, il contribuente ha impugnato l’atto impositivo reputato invalidamente notificato, soltanto in esito al rilascio dell’estratto di ruolo che lo contemplava, ottenuto in un momento successivo dalla RAGIONE_SOCIALE.
8.4.Alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 1156/2019, che richiama Cass. n. 17251/2013 e Cass. n.17198/2017), che questo collegio condivide, è la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l’atto impositivo (evenienza non realizzatasi nel caso di specie) che produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. e non anche l’impugnazione di un atto successivo (v. Cass. n. 21184/2022; Cass. n. 265/2019; v anche Cass.
18/01/2018, n. 1144; Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016).
Alla luce dei principi sopra esposti, al vizio denunciato non risulta applicabile la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo, in quanto il ricorrente ha provveduto all’impugnazione soltanto in esito al rilascio successivo dell’estratto di ruolo.
10 .Segue l’accoglimento del ricorso; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l’esame del merito .
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della