Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28847 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13917/2019 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato Direttivo pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Garbagnate Milanese (INDIRIZZO), in persona del socio amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Napoli, elettivamente domiciliat a presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
INTIMAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 6 febbraio 2019, n. 560/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 6 febbraio 2019, n. 560/12/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di intimazione n. 06820169024903109000 del 27 settembre 2016 da parte dell” RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Milano, nei confronti dell” RAGIONE_SOCIALE, notificatole a mezzo pec il 28 settembre 2016, in dipendenza di una pluralità di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito nella misura complessiva di € 1.123.051,50, a titolo di debiti tributari e previdenziali, ha accolto l’appello proposto dall” RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (subentrata ex lege all” RAGIONE_SOCIALE‘ ) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 5 giugno 2017, n. 3970/23/2017, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente – sul presupposto: a) che il giudice di prime cure fosse incorso in carenza di motivazione ed omessa pronuncia; b) che la notifica a mezzo pec dell’intimazione di pagamento fosse inesistente per l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni tecniche informatiche,
trattandosi di un normale file in formato . pdf ; c) che i firmatari degli atti prodromici fossero sprovvisti di idonea delega; d) che le notifiche relative agli atti prodromici fossero state omesse o fossero invalide; e) che l’ente impositore fosse decaduto dal diritto di procedere alla notifica degli atti impositivi per decorso del termine all’uopo assegnato.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME NOME ‘ ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a sette motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente affermato dal giudice di secondo grado che la decisione di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sulla nullità dell’intimazione di pagamento per omessa allegazione degli atti prodromici, in quanto la questione era rimasta assorbita dalla questione principale della regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche degli atti presupposti, giacché la conclusione sulla validità RAGIONE_SOCIALE notifiche aveva comportato la superfluità di allegare atti già noti al destinatario.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2719 cod. civ., 7 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’intimazione di pagamento dovesse essere corredata dalla materiale allegazione degli atti presupposti (menzionati ivi come notificati).
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2719 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’agente d ella riscossione non avrebbe assolto l’onere della prova sulla notifica degli atti prodromici all’intimazione di pagamento, non avendo prodotto gli originali RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e 156 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che notifica a mezzo pec dell’intimazione di pagamento fosse inesistente.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 115 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disconosciuta dal giudice di secondo grado la validità della notifica dell’intimazione di pagamento in considerazione dell’estensione del file ‘. pdf ‘, anziché ‘. p7m ‘. 1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 27, comma 5, e 37, comma 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, 1 della decisione di esecuzione della Commissione UE n. 1506/2015 dell’8 settembre 2015, 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disconosciuta dal giudice di secondo grado la validità della notifica de ll’intimazione di
pagamento in considerazione dell’estensione del file .pdf , anziché .p7m .
1.7 Con il settimo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 21 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l ‘appello con motivazione carente o apparente circa la decadenza dell’ente impositore dal diritto procedere a notifica di avvisi di accertamento e la decadenza dell’agente della riscossione dal diritto di procedere alla notifica di cartelle di pagamento nei confronti della contribuente.
Il primo motivo è fondato.
2.1 A tal proposito, si può richiamare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., Sez. 2^, 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., Sez. 2^, 26 settembre 2024, n. 25710; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2025, n. 2953).
2.2 Nella specie, il giudice di appello ha implicitamente ritenuto l’assorbimento della questione relativa alla nullità dell’intimazione di pagamento per carenza di allegazione documentale, giacché la ricevuta notifica degli atti presupposti avrebbe esoner ato l’agente della riscossione dall’allegazione di
documenti già noti alla contribuente. Per cui, su tale premessa, non era configurabile alcuna omissione di pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) da parte del giudice di prime cure.
Il secondo motivo è fondato.
3.1 Invero, nessuna norma prescrive l’allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (o di altri atti) all’intimazione di pagamento, che deve soltanto contenerne la menzione dei relativi estremi in conformità all’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3.2 Secondo questa Corte, infatti, l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al moRAGIONE_SOCIALE approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. Trib., 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2023, n. 5546; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33135; Cass., Sez. Trib., 19 aprile 2024, n. 10692; Cass., Sez. Trib., 8 settembre 2025, n. 24799).
Il terzo motivo è fondato.
4.1 In tema di notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la
produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20769; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7743; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16476; Cass., Sez. 3^, 8 giugno 2022, n. 18420; Cass., Sez. Trib., 29 settembre 2025, n. 26311). Peraltro, nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., e potendo, quindi, il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 ottobre 2018, n. 25292; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33526; Cass., Sez. 6^-5, 27 novembre 2020 n. 27181; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2021, n. 40124; Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2022, n. 19491; Cass., Sez. Trib., 18 agosto 2023, n. 24787; Cass., Sez Trib., 12 dicembre 2024, n. 32062; Cass., Sez. Trib., 29 maggio 2025, n. 14417).
4.2 In ogni caso, vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, a cui va data continuità in questa sede, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.; in particolare, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va
assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1^, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3^, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; vedasi anche Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione; nello stesso senso: Cass., Sez. Trib., 21 giugno 2023, n. 17841; Cass., Sez. Trib., 29 settembre 2025, n. 26311).
4.3 Quindi, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive; il disconoscimento deve, quindi, a titolo esemplificativo, contenere l’indicazione RAGIONE_SOCIALE parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce
deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
Il quarto motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del quinto motivo e del sesto motivo, il cui autonomo scrutinio si rivela superfluo ed ultroneo.
5.1 Si rammenta che, per costante giurisprudenza di legittimità, la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec in formato ‘. pdf ‘ è valida, non essendo necessario adottare il formato ‘. p7m ‘, atteso che il protocollo di trasmissione mediante pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella di pagamento all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (da ultime, tra le tante: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30922; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31705; Cass., Sez. Trib., 7 settembre 2025, n. 24718; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2025, n. 28297). 5.2 Con particolare riferimento alla notificazione a mezzo pec, si è avuto modo di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione ‘. pdf ‘ anziché ‘. p7m ‘, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. (da ultime: Cass., Sez. 5^, 30 10
ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8598; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25624; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13302; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2025, n. 9598).
5.3 Inoltre, questa Corte ha più volte evidenziato l’idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (R.d.A.C.), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria – di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità – costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4789; Cass., Sez. 1^, 19 novembre 2018, n. 29732; Cass., Sez. 6^-1, 9 aprile 2019, n. 9897; Cass., Sez. Lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2020, n. 20039; Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912; Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2024, n. 884; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039); ciò perché, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 cod. civ., per cui spetta, quindi, al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via p.e.c., onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente (Cass., Sez. 3^, 31 ottobre
2017, n. 25819; Cass., Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21560; Cass., Sez. 2^, 28 maggio 2021, n. 15001; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39141; Cass., Sez. 2^, 25 gennaio 2022, n. 2225; Cass., Sez. 3^, 2 marzo 2022, n. 6912; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039).
5.4 Per l’identità di ratio , i suddetti principi sono pienamente estensibili alla notificazione di qualsiasi atto impositivo o esattivo al contribuente (Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039). Quindi, anche alla notificazione dell’intimazione di pagamento.
6. Il settimo motivo è fondato.
6.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della
sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
6.2 Nella specie, a ben vedere, non c’è motivazione idonea a comprendere la maturazione della decadenza rispetto ai singoli crediti portati dalle cartelle di pagamento. In ogni caso, l’accoglimento del terzo motivo sulla regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, che non sono state tempestivamente impugnate, preclude ogni contestazione sul merito RAGIONE_SOCIALE pretese impositive.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo, del quarto motivo e del settimo motivo, nonché l’assorbimento del quinto motivo e del sesto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il settimo motivo, dichiara l’assorbimento del quinto motivo e del sesto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME