Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11854 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27982/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in INDIRIZZO pec:
;
-controricorrente-
avverso la sentenza n.316/19 della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia Romagna, depositata in data 14 febbraio 2019 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE:
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre con tre motivi contro NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio ed accolto quello incidentale di parte contribuente, annullando l’avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2006;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
in prossimità dell’adunanza camerale, parte contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per l’assoluta contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.;
1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, e 7 legge 27 luglio 2000, n.212, degli artt. 32, nn.2 e 7, e 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
2.1. preliminarmente va esaminata l’eccezione del contribuente d’inammissibilità del ricorso per non essere mai pervenuta al destinatario la notifica dello stesso;
in particolare, il controricorrente, senza spiegare difese nel merito, deduce l’ omessa notifica del ricorso per cassazione e, comunque, l’inesistenza della notifica stessa;
invero, come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria difensiva del contribuente, la notifica postale del ricorso per cassazione non è andata a buon fine a causa di un disservizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
nella missiva di poste RAGIONE_SOCIALE, pervenuta in risposta al reclamo appositamente presentato dal difensore del contribuente, si legge che <>;
secondo parte controricorrente, a fronte della mancata notifica, l’Avvocatura Generale dello Stato, non appena conosciuto l’esito del procedimento notificatorio, avrebbe dovuto attivarsi per ripetere la notifica in un termine ragionevole, cosa che nel caso di specie non è avvenuta;
ritiene il collegio che il caso in esame sia equiparabile al caso della mancata consegna dell’atto da notificare per causa non imputabile al notificante;
al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che sussiste l’inesistenza della notificazione ogniqualvolta ad essa come nella specie consegua l’omessa consegna dell’atto da
notificare (cfr. altres ì Cass., 20/12/2021, n. 40724; Cass., 27/10/2017, n. 25552; Cass., 4/6/2010, n. 13639);
a tanto si aggiunga che le Sezioni Unite hanno sancito che <> (Cass. S.U. n.14594/2016);
occorre quindi ribadire che i termini decadenziali per proporre l’impugnazione sono perentori, con conseguente decadenza dal potere di impugnare la pronuncia a seguito dell’inutile decorso del tempo per causa imputabile a negligenza del procuratore della parte;
in particolare, quando la notifica di atti processuali non è andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (cfr. Cass. S.U. n.13394/2022);
pertanto, nel caso di specie, risulta provato e documentato che il destinatario del ricorso per cassazione non ha mai ricevuto né avuto possibilità di ricevere l’atto notificato per posta in data 20/09/2019 dall’Avvocatura dello Stato per impugnare la sentenza della C.t.r. dell’E milia – Romagna n.316/2019;
solo dopo il deposito della memoria difensiva del controricorrente, avvenuto in data 16/03/2021, l’Avvocatura Generale dello Stato ha provveduto a notificare tardivamente via PEC, in data 22/03/2021, il ricorso per cassazione non notificato tempestivamente in precedenza;
nè la costituzione in giudizio del controricorrente pu ò ritenersi avere avuto effetto sanante, sia perch é la tardivit à non costituisce vizio soggetto a sanatoria per acquiescenza, sia perch é il resistente, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimit à , ha preliminarmente ed esclusivamente eccepito l’inesistenza della notifica del ricorso avversario;
pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente;
rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cos ì deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
La Presidente NOME COGNOME