Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10843 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2825/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
NOME.
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. FRIULI VENEZIA GIULIA, n. 313/11/2015, depositata in data 7 agosto 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. In data 22 ottobre 2012 NOME COGNOME riceveva notifica di tre distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, nn. TI3010201378, TI3010201379 e TI3010201382, relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. L’ RAGIONE_SOCIALE -direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE Trieste – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della
Avv. Acc. IRPEF 2006, 2007 e 2008
detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, e accertando un maggior reddito di € 34.844,17 per l’anno 2006, di € 50.583,86 per l’anno 2007 e di € 63.976,09 per l’anno 2008 ; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: autovettura, residenza principale in locazione alternata tra due immobili, acquisto di ulteriore autovettura e relative spese, finanziamento bancario e rate pagate in virtù di esso.
Avverso l’ avviso di accertamento, dopo infruttuosi tentativi di accertamento con adesione e di mediazione, la contribuente proponeva tre distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Trieste; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 400/02/2014, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente , annullando l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 e ritenendo fondate le censure relative alle sanzioni per i restanti avvisi.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la RAGIONE_SOCIALE.t.r. del Friuli-Venezia Giulia; si costituiva anche la contribuente, contestando la fondatezza del gravame dell’ufficio e proponendo appello incidentale per i medesimi motivi del ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 313/11/2015, depositata in data 7 agosto 2015, la C.t.r. adita rigettava entrambi i gravami, quello dell’Ufficio e quello incidentale della contribuente, e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia, l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 43, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., nonostante abbia considerato corretta la ricostruzione sintetica del reddito effettuata data la mancanza di prova contraria addotta dalla contribuente, ha ritenuto non potersi applicare la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi con riferimento a quello per l’anno d’imposta 2006 (notificato il 22 ottobre 2012), il quale però derivava dall’omessa dichiarazione dei redditi da parte della contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del d.D.R. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 1, comma primo, del d.D.R. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., nonostante abbia considerato corretta la ricostruzione sintetica dei redditi effettuata data la mancanza di prova contraria addotta dalla contribuente e, dunque, appurata la violazione volutamente compiuta di occultare tali redditi, ha ritenuto non doversi sanzionare la contribuente per infedeltà che ignorava di aver commesso.
2. Il ricorso è inammissibile.
Invero, il ricorso non risulta notificato, perché ex actis si rinvengono soltanto la prova documentale della spedizione ai fini
della notifica a mezzo del servizio postale ex art. 149 cod. proc. civ. e l’accettazione da parte dell’Unep della Corte d’appello di Roma, datata 20 gennaio 2016, dell’atto di cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha richiesto la notificazione con destinatario la contribuente NOME COGNOME.
Pertanto, il procedimento notificatorio non risulta perfezionato, mancando la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata da parte della destinataria, non risultando documentazione al riguardo né nel fascicolo cartaceo, né in quello telematico, né dalle ricerche effettuate dalla cancelleria presso il sistema informativo della Corte di cassazione (S.I.C.), non risultando “caricato” alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto.
2.1. Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 21/07/2021, n. 20778).
In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico alla destinataria, la notifica del ricorso in cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della contribuente.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13 comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 9 febbraio 2024.