Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34865 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26174/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3012/2021 depositata il 14/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha così disposto: ‘rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Manda alla cancelleria per la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Roma e al
RAGIONE_SOCIALE per quanto di rispettiva competenza’;
Ricorre per cassazione il contribuente COGNOME NOME, con cinque motivi di ricorso, integrati anche da successiva memoria;
La Regione Lazio si è costituita con controricorso con richiesta di rigetto del ricorso;
L’RAGIONE_SOCIALE riscossione si è costituita tardivamente al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile; segue la condanna alle spese a favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, nulla per l ‘A dER stante la sua costituzione meramente pro forma in vista RAGIONE_SOCIALEa eventuale discussione orale; raddoppio del contributo unificato.
Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, terzo comma, d. lgs. 546 del 1992, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. , con la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, l. n. 53 del 1994. Per il ricorrente sia il ricorso in primo grado sia quello in appello sarebbero stati notificati regolarmente, come attestato dalle ricevute di spedizione e di ricezione RAGIONE_SOCIALEe raccomandate.
La sentenza impugnata ha dichiarato inesistente la notifica dei ricorsi per la mancanza del rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme di cui all’art. 3, l. n. 53 del 1994. Invece, per il ricorso in primo grado il ricorso è stato notificato, per la tesi del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, terzo comma, del d. lgs. 546 del 1994.
1. I motivi risultano inammissibili in quanto si richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei documenti già analizzati dalla CTR, in modo diverso da quanto accertato in fatto dalla sentenza impugnata.
La CTR ha evidenziato come il ricorso in primo grado non era stato notificato, ed il ricorso in appello neanche, in quanto per l’appello erano state depositate ‘le relate di notifica di altri atti non attinenti al presente procedimento ‘.
Nel ricorso si contesta una violazione di legge in riferimento all’errato riferimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza, RAGIONE_SOCIALEa notifica alla procedura di cui alla legge n. 53 del 1994 e non alla procedura di cui all’art. 16, D. lgs. 564 del 1992. Nella memoria, tut tavia, il ricorrente specifica che solo per la notifica del ricorso in primo grado il riferimento alla l. n. 53 del 1994 è errato, mentre per l’appello è lo stesso ricorrente che richiama la procedura RAGIONE_SOCIALEa l. n. 53 del 1994.
La sentenza impugnata evidenzia l’omessa notifica sia del ricorso di primo grado sia del ricorso in appello, e il riferimento alla modalità RAGIONE_SOCIALEa notifica ex l. 53/1994 per il ricorso in primo grado non è stato determinante per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘omessa n otifica. Quello che rileva è l’omessa notifica, non il tipo di procedura di notifica utilizzata.
Non sussiste, quindi, una violazione di legge, ma semmai un vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, tuttavia non prospettato in doglianza.
Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione di legge, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. 116, 221 cod. proc. civ. e 2700, cod. civ. .
Per il ricorrente la notifica effettuata dal difensore sarebbe prova legale non superabile senza una querela di falso. Conseguentemente senza querela di falso, mai proposta, gli atti devono ritenersi legalmente notificati, come attestato dalle relate di notifiche.
La prospettazione è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata analizza le prove prodotte dalla Regione e in base alle stesse evidenzia l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello, in quanto l’atto consegnato alla controparte non è quello interessato. Così, per la notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello all’RAGIONE_SOCIALE , nelle note integrative la Regione
allega il cronologico 139/2009 RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che riguarda non l’appello alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP in oggetto, ma una sentenza del giudice di pace di Roma (n. 13418/2017) completamente scollegata al caso in giudizio. L’omessa notifica o la notific a di un atto diverso da quello poi depositato nella CTR non necessita, certamente, RAGIONE_SOCIALEa querela di falso RAGIONE_SOCIALEa relata d notifica . E’ un accertamento distinto ed autonomo.
La notifica deve ritenersi inesistente, come esattamente rilevato dalla sentenza oggi impugnata, in quanto l’atto consegnato è diverso da quello oggetto RAGIONE_SOCIALEa notificazione: «In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all’atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento di notifica, ad irregolarità RAGIONE_SOCIALEo stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l’avvenuta comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto che tuttavia ne deve costituire l’oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello avente ad oggetto il decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza in appello e l’opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello)» (Cass. Sez. L., 13/10/2022, n. 30044, Rv. 665757 – 01).
Il soggetto che ha ricevuto la notifica di un atto diverso (con plico raccomandato) deve dimostrare (onere RAGIONE_SOCIALEa prova) che l’atto era diverso o che il plico non conteneva alcun atto: « In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata fa presumere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALEa prova, la conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato RAGIONE_SOCIALEa relativa
dimostrazione» (Cass. Sez. 5, 09/03/2025, n. 6251, Rv. 674356 01).
E la Regione ha dimostrato, con la produzione documentale, la relativa questione (ricezione di atti diversi da quelli notificati) opportunamente valutata dal giudice del merito; tale valutazione di prove documentali risulta insindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità dei motivi.
Con l’ultimo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 d. lgs. 546 del 1994, rilevante in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. .
Le controparti non avrebbero ricevuto nessun pregiudizio, al loro diritto di difesa, in relazione alla ricezione di un atto diverso dall’appello.
Il motivo è inammissibile in quanto alla ricezione di un atto diverso dall’appello consegue una grave lesione al diritto di difesa e, comunque, la norma prevede espressamente l’inammissibilità (art. 22, d. lgs. 546 del 1992); infatti, la difformità totale (altro atto) incide sicuramente sulla capacità di idonea difesa: «In tema di processo tributario, la difformità tra l’atto di appello depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, cioè tale da impedire al destinatario la completa comprensione RAGIONE_SOCIALE‘atto e, quindi, da rendere incerti il “petitum” e la “causa petendi” RAGIONE_SOCIALE‘azione proposta, comportando una lesione del diritto di difesa» (Cass. Sez. 5, 16/05/2022, n. 15439, Rv. 664716 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 11/01/2025, n. 723, Rv. 673815 -01 e Cass. Sez. 5, 24/05/2017, n. 13058, Rv. 644244 – 01). Vertendosi di inesistenza, neppure poi poteva operare la sanatoria ex art. 156 cpc..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente Regione Lazio, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 09/07/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME