Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34369 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27137/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-resistente- avverso la SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA sez. dist. REGGIO CALABRIA n. 2133/2018 depositata il 16/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. dist. Reggio Calabria ( hinc : CTR), con la sentenza n. 2133/2018 depositata in data 16/07/2018, ha respinto sia l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ( hinc : ADER), che l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 426/2009, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione ( hinc : la contribuente o la società contribuente), contro la cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute in relazione all’anno d’imposta 2002.
Nel caso di specie la contribuente assumeva di aver appreso dell’esistenza della cartella in occasione di una procedura esecutiva promossa da RAGIONE_SOCIALE, con atto di pignoramento notificato nel 2008.
2.1. La CTR ha ritenuto fondate le censure svolte dalla contribuente in relazione alla ritualità della notifica della cartella di pagamento. Quest’ultima, secondo quanto risultava dalla copia della ricevuta di ritorno prodotta in giudizio, risultava, infatti, essere stata consegnata a persona addetta alla ricezione atti rinvenuta dal portalettere al domicilio fiscale del destinatario. Ai sensi dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, tuttavia, nell’ipotesi in cui la spedizione del plico raccomandato non avvenga a mani del destinatario il portalettere deve inviare a quest’ultimo un avviso a mezzo lettera raccomandata, con cui comunica l’avvenuta consegna. Il mancato invio di tale comunicazione raccomandata non comporta la nullità della notificazione, bensì la sua inesistenza. Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento, nel caso in esame, deve considerarsi inesistente.
Contro la sentenza della CTR l’ADER ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
La contribuente si è costituita con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
In via preliminare occorre disporre, a carico della ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, appellante incidentale nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, non risultando notificato nei suoi confronti il ricorso in cassazione.
La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo fissando alla ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza all’RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME