Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto: tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10180/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 5396/09/15, pronunciata il 24 settembre 2015 e depositata il 19 ottobre 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 marzo 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
La società ricorrente veniva attinta in data 15.03.2011 da una intimazione di pagamento, che impugnava avanti al giudice di prossimità unitamente alla presupposta cartella di pagamento emessa in relazione agli anni d’imposta 2000 e 2001 e mai precedentemente ricevuta.
Segnatamente, avanti la CTP venivano svolti plurimi motivi di ricorso, in primis l’illegittimità dell’atto di intimazione per inesistenza/nullità della notificazione della cartella presupposta, cui conseguivano eccezioni di prescrizione e decadenza. Nel corso del giudizio l’Agente della riscossione non versava in atti la cartella medesima, sostituita solo dalla copia di una ricevuta di ritorno postale e recante la data del ’27 mar. 2006′ e priva di sottoscrizione dell’agente postale. Alla pubblica udienza nessuno compariva per il ricorrente, non avendo il suo difensore, medio tempore trasferitosi, ricevuto l’avviso di pubblica udienza. La CTP respingeva il gravame ritenendolo inammissibile, previa declaratoria della legittimità della notifica della cartella.
La società ricorrente promuoveva così appello, lamentando la violazione del diritto di difesa per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione in pubblica udienza , l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE doglianze
relative alla mancata produzione in giudizio della cartella e alla mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte dell’agente postale.
La CTR rigettava il gravame ritenendo che fosse onere del procuratore comunicare alla segreteria della CTP la propria variazione di domicilio. Parimenti riteneva che l’avviso di ricevimento fosse stato validamente compilato, ancorché privo della sottoscriz ione dell’agente postale, essendo stato ivi apposto il bollo dell’Ufficio di distribuzione, il timbro datario e la matricola dell’agente postale.
Invoca la cassazione della sentenza la società contribuente, con ricorso affidato a tre motivi, a cui replicano l’Agente della Riscossione e l’RAGIONE_SOCIALE con tempestivi controricorsi.
CONSIDERATO
Con il primo motivo la parte ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione di legge in relazione agli artt. 16, 17 e 31 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e agli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1 In sintesi critica la sentenza nella parte in cui la CTR ha ritenuto che fosse onere del procuratore comunicare la propria variazione di domicilio alla segreteria. A sostegno del motivo cita la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazione della sentenza di appello, secondo cui è onere del notificante verificare il luogo della notificazione alla luce della distinzione tra domicilio autonomamente eletto dalla parte e elezione di domicilio effettuata presso il difensore ai sensi dell’art. 17, c o. 3, d.lgs. n. 546/1992.
Il motivo è infondato.
2.1 Invero «in materia di contenzioso tributario, questo Collegio ritiene che l’omessa comunicazione del mutamento di indirizzo, ancorché riferito a quello elettivo presso lo studio del proprio difensore, esoneri comunque e sempre l’Ufficio dal compimento di ulteriori ricerche, e di conseguenza renda corretta e compiuta la
comunicazione tramite deposito nella segreteria, prescritto dal comma 3 dell’art. 17 cit. Ciò perché la comunicazione dell’avviso di trattazione d’udienza non corrisponde ad un’attività di notificazione a cura della parte, ma ad una funzione espletata dall’Ufficio pubblico della Commissione tributaria. Si tratta cioè di una attività di comunicazione posta a carico della struttura giudiziaria, che non può essere onerata, per l’ipotesi in cui il difensore abbia omesso di comunicare la variazione del suo domicilio professionale, dell’esecuzione di ricerche al fine della identificazione del nuovo domicilio. E ciò anche nella prospettiva del corretto e celere svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività processuali organizzate dall’Ufficio, cui vanno ricondotte specifiche ricadute sui tempi del processo, e dunque sulla concreta attuazione del principio costituzionale della sua ragionevole durata. A tanto si aggiunga che «l’operatività di una disciplina speciale per il procedimento tributario con riguardo alle notificazioni e comunicazioni (e, in particolare, la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, con specifico riguardo all’ultimo comma), preclude la mera trasposizione dei principi di diritto affermati con riguardo al processo civile.» (Cass., 13320/2006)» (Cfr. Cass., V, n. 21398/2020).
2.2 Nella fattispecie in esame la CTR ha dunque fatto buon governo dei suestesi principi, avendo distinto l’ambito di applicazione della disciplina in tema di comunicazioni di cancelleria rispetto a quella prevista per le notificazioni di parte.
Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
3.1 In sostanza afferma che la CTR avrebbe errato nel decidere il motivo di appello formulato in relazione alla mancanza della sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, che secondo il Giudice d’appello sarebbe invero validamente compilato con l’apposizione del bollo dell’Ufficio di distribuzione, il timbro
datario e la matricola dell’agente postale. Soggiunge che solo la sottoscrizione dell’avviso sarebbe idonea a certificare la paternità dell’atto e l’apposizione della firma da parte del destinatario, di modo che la sua assenza determinerebbe la mancanza di prova della avvenuta notificazione che, per l’effetto, dovrebbe considerarsi inesistente.
Va premesso che la parte ricorrente non riporta in atti copia dell’avviso di ricevimento. Tuttavia la mancanza della firma dell’agente postale è incontroversa, essendo stata riconosciuta dalla stessa CTR che l’ha ritenuta superata dal l’apposizione del timbro del numero di matricola dell’agente postale, di tal via comunque identificabile.
4.1 Tanto premesso il motivo è fondato, avendo questa Corte già affermato che «In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146). Nella vicenda in discussione, infatti, avendo il giudice di merito accertato che l’avviso di ricevimento non risultava sottoscritto dall’agente postale, non resta consentito attribuire la paternità dell’atto ad un “soggetto qualificato” e, quindi, a ricondurre il vizio della cartella nell’alveo della mera nullità. In ogni caso, pure a ritenere che la notifica in esame fosse nulla e non invece inesistente, come sostenuto dal giudice di merito, va evidenziato che siffatta invalidità non potrebbe giammai ritenersi sanata per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, ex art. 156 c.p.c., essendo incontroverso che la cartella non
venne impugnata dal contribuente nei termini di rito e, quindi, non potendosi comunque affermare che il plico pervenne effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario» (Cfr. Cass., V, n. 17373/2020).
Con l’ultimo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2700 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
5.1 In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la CTR ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta notificazione della presupposta cartella di pagamento, la produzione in giudizio della sola copia dell’avviso di ricevimento, peralt ro priva della sottoscrizione dell’agente postale, in luogo della cartella di pagamento nella sua interezza.
Il motivo resta assorbito dall’accoglimento della seconda censura.
In conclusione va rigettato il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito perché si adegui agi enuncianti principi.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024.