Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5161  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9710/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
NOME, NOME e RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Sicilia n. 2939/13/2021, depositata il 26.03.2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  3  dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
–  La  CTP  di  Ragusa  accoglieva  parzialmente  i  ricorsi  riuniti  proposti dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e dai suoi soci NOME NOME NOME, avverso l ‘atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per violazioni relative agli anni 2003  e  2004,  riguardanti,  rispettivamente, l’omessa  integrazione  e registrazione di fatture per acquisti intracomunitari e l’omessa
Oggetto:
Tributi
presentazione  dei modelli INTRA  2,  dichiarando  dovute  solo  le sanzioni relative a quest’ultima violazione ;
con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando che la mancanza di detrazione di imposta in sede di liquidazione periodica rendeva la violazione riguardante l’omessa integrazione e registrazione RAGIONE_SOCIALE fatture per acquisti intracomunitari, per un verso, meramente formale e, per altro verso, scusabile, atteso che gli acquisti intracomunitari non concorrono né alla formazione del volume di affari ai fini IVA né allo determinazione dello status di esportatore abituale e/o del plafond utilizzabile per effettuare operazioni senza il pagamento dell’imposta nel caso di operazioni esenti, sicchè la fattispecie rientrava nella previsione di cui all’art. 9, comma 16, della l. n. 289 del 2002;
 ad  analoga  conclusione  non  poteva  pervenirsi  per  la  violazione riguardante  la  mancata  presentazione  RAGIONE_SOCIALE  comunicazioni  di  cui  al modello  INTRA  2,  trattandosi di  adempimento  che  attiene  alla ‘ importante  funzione  di  verifica  e  controllo  da  parte  degli  Uffici finanziari  sullo  svolgimento  RAGIONE_SOCIALE  operazioni  intracomunitarie,  come correttamente considerato nella sentenza impugnata ‘;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
i contribuenti rimanevano intimati.
CONSIDERATO CHE
 Con l’unico motivo  di ricorso, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce  la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 del d.l. n. 331 del 1993, 23 o 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  per  avere  la  CTR  errato  nel  ritenere  che l’omessa integrazione e registrazione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse  per acquisti intracomunitari anche nel registro RAGIONE_SOCIALE vendite e non solo nel
registro  degli  acquisti,  con  conseguente  errata  imputazione  di  ‘non imponibilità’,  integrasse  una  violazione  meramente  formale,  senza considerare  che  si  tratta  di  violazione  che  ostacola  la  funzione  di controllo;
in via preliminare va rilevato che la notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, è stata eseguita al domicilio eletto presso lo studio del l’AVV_NOTAIO in Gela (CL), INDIRIZZO (come risulta anche dalla intestazione della sentenza impugnata), mediante servizio postale ex art. 149 cod. proc. civ., consegnata dall’Avvocatura dello Stato in data 8 aprile 2022 e che, in assenza dei destinatari, è stato lasciato avviso il 15 aprile 2022, con l’emissione dei seguenti CAD: 68635128846-8 (per la RAGIONE_SOCIALE), 68635128845-7 (per COGNOME NOME) e 68635128844-6 (per COGNOME NOME);
questa Corte ha già precisato che, per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui all’art. 8, comma 2 (ora comma 4), della legge n. 890/1982, come modificato dal d.l. n. 35/2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (avviso ricevimento del C.A.D.) di cui allo stesso comma 2 (cfr. Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077, poi seguita da Cass. 20 giugno 2019, n. 16601 ed anche da Cass. 17 ottobre 2019, n. 26287);
 nel  caso  in  esame, non  è  stato  rivenuto  nel  fascicolo  l’avviso  di ricevimento RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di avvenuto deposito;
– poiché secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ., la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ( ex multis , Cass. n. 20778 del 21/07/2021);
– questa Corte ha altresì precisato, con riferimento alle conseguenze della mancata produzione, nel giudizio di legittimità, dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito, nei casi in cui la notifica al destinatario relativamente irreperibile riguardi il ricorso per cassazione, che: ‘ La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod.
proc. civ..  In  caso,  però,  di  mancata  produzione  dell’avviso  di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il  ricorso  per  cassazione  è  inammissibile,  non  essendo  consentita  la concessione di un termine per il deposito e non  ricorrendo i presupposti  per  la  rinnovazione  della  notificazione  ai  sensi  dell’art. 291 cod. proc. civ .’ (Cass., Sez. U, 14 gennaio 2008, n. 627, Cass., 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., 28 marzo 2019, n. 8641);
 in  conclusione,  non  essendo  rinvenuto  agli  atti  alcun  avviso  di ricevimento  che  attesti  la  consegna  del  plico  al  destinatario,  la notifica del ricorso in cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso;
 non  si  provvede  in  ordine  alle  spese  di  giudizio,  non  essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti dei contribuenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024