Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9710/2022 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
NOME RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2939/13/2021, depositata il 26.03.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
– La CTP di Ragusa accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) e dai suoi soci NOME e NOME COGNOME, avverso l ‘atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per violazioni relative agli anni 2003 e 2004, riguardanti, rispettivamente, l’omessa integrazione e registrazione di fatture per acquisti intracomunitari e l’omessa
Oggetto:
Tributi
presentazione dei modelli INTRA 2, dichiarando dovute solo le sanzioni relative a quest’ultima violazione ;
con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che la mancanza di detrazione di imposta in sede di liquidazione periodica rendeva la violazione riguardante l’omessa integrazione e registrazione delle fatture per acquisti intracomunitari, per un verso, meramente formale e, per altro verso, scusabile, atteso che gli acquisti intracomunitari non concorrono né alla formazione del volume di affari ai fini IVA né allo determinazione dello status di esportatore abituale e/o del plafond utilizzabile per effettuare operazioni senza il pagamento dell’imposta nel caso di operazioni esenti, sicchè la fattispecie rientrava nella previsione di cui all’art. 9, comma 16, della l. n. 289 del 2002;
ad analoga conclusione non poteva pervenirsi per la violazione riguardante la mancata presentazione delle comunicazioni di cui al modello INTRA 2, trattandosi di adempimento che attiene alla ‘ importante funzione di verifica e controllo da parte degli Uffici finanziari sullo svolgimento delle operazioni intracomunitarie, come correttamente considerato nella sentenza impugnata ‘;
-l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
i contribuenti rimanevano intimati.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l ‘Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 del d.l. n. 331 del 1993, 23 o 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che l’omessa integrazione e registrazione delle fatture emesse per acquisti intracomunitari anche nel registro delle vendite e non solo nel
registro degli acquisti, con conseguente errata imputazione di ‘non imponibilità’, integrasse una violazione meramente formale, senza considerare che si tratta di violazione che ostacola la funzione di controllo;
in via preliminare va rilevato che la notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, è stata eseguita al domicilio eletto presso lo studio del l’avvocato NOME COGNOME in Gela (CL), INDIRIZZO (come risulta anche dalla intestazione della sentenza impugnata), mediante servizio postale ex art. 149 cod. proc. civ., consegnata dall’Avvocatura dello Stato in data 8 aprile 2022 e che, in assenza dei destinatari, è stato lasciato avviso il 15 aprile 2022, con l’emissione dei seguenti CAD: 68635128846-8 (per la Sicilmec), 68635128845-7 (per NOME NOME) e 68635128844-6 (per NOME);
questa Corte ha già precisato che, per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui all’art. 8, comma 2 (ora comma 4), della legge n. 890/1982, come modificato dal d.l. n. 35/2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (avviso ricevimento del C.A.D.) di cui allo stesso comma 2 (cfr. Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077, poi seguita da Cass. 20 giugno 2019, n. 16601 ed anche da Cass. 17 ottobre 2019, n. 26287);
nel caso in esame, non è stato rivenuto nel fascicolo l’avviso di ricevimento delle comunicazioni di avvenuto deposito;
– poiché secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ., la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ( ex multis , Cass. n. 20778 del 21/07/2021);
– questa Corte ha altresì precisato, con riferimento alle conseguenze della mancata produzione, nel giudizio di legittimità, dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito, nei casi in cui la notifica al destinatario relativamente irreperibile riguardi il ricorso per cassazione, che: ‘ La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod.
proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ .’ (Cass., Sez. U, 14 gennaio 2008, n. 627, Cass., 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., 28 marzo 2019, n. 8641);
in conclusione, non essendo rinvenuto agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al destinatario, la notifica del ricorso in cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso;
non si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti dei contribuenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024