Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20758 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28818 -2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto: Tributi -relata di notifica -attestazione di correlazione tra avviso di ricevimento ed atto notificato -fidefacienza condizioni
avverso la sentenza n. 646/03/2016 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 5 maggio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2006, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Liguria accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dichiarando la nullità dell’atto impositivo per difetto di prova della sua notifica.
Sostenevano i giudici di appello che nella relata di notifica dell’atto « non figura in nessun modo il numero della raccomandata, risultando solo un numero apposto a penna sul frontespizio dell’avviso di accertamento inidoneo a stabilire e provare il necessario legame logico con l’avviso di ricevimento prodotto dall’ufficio. Nel detto avviso di ricevimento, parimenti, l’indicazione posta in alto riguardante il numero dell’avviso di accertamento costituisce mera attestazione che può essere stata grafata anche posteriormente e che, per questo fatto, non dà certezze circa il suddetto legame logico che deve intervenire tra l’atto notificato e la cartolina di ricevimento dell’atto ». Precisava che tali annotazioni numeriche non costituivano elementi che facessero piena prova fino a querela di falso e che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito la prova, sulla medesima incombente, stante la tempestiva contestazione mossa dalla parte contribuente, della corrispondenza dell’un atto all’altro , sicché la notifica doveva ritenersi inesistente.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimat o con controricorso.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 della legge n. 890 del 1982, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché 148, 149 e 156 c.p.c.
1.1. Sostiene la ricorrente che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, la relata di notifica è stata compilata dal messo e, quindi, quale atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in essa risultante, e pertanto anche d ell’indicazione del numero dell’avviso di accertamento e dell’avviso di ricevimento.
1.2. Sostiene, inoltre, che nella specie non ricorreva un’ipotesi di inesistenza della notificazione che, invece, era nulla con conseguente successiva sanatoria per effetto dell’impugnazione proposta dal contribuente.
Il motivo, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal controricorrente, è inammissibile là dove viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 della legge n. 890 del 1982 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché con lo stesso viene dedotto un error in iudicando per censurare la statuizione d’appello di mancanza di correlazione tra l’avviso di accertamento notificato al contribuente con quello prodotto in giudizio dall’Ufficio, che costituisce un accertamento di fatto dei giudici di merito (arg. da Cass. n. 17841 del 2023) da censurarsi attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), essendo, peraltro, noto il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, secondo cui la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per la sua impugnabilità davanti al giudice tributario, con la conseguenza che quella operata dal giudice di merito è
accertamento in fatto, come tale, appunto, censurabile in sede di legittimità solamente per vizio di motivazione ex art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. (in termini, Cass. n. 9032 del 1997, n. 3554 del 2002, n. 10772 del 2006, n. 11674 del 2013, n. 18472 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 35014 del 2022).
Infondata è, invece, la dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 148 cod. proc. civ. che tra gli elementi necessari della relata di notifica (ovvero la datazione e sottoscrizione della stessa, nonché l’indicazione della persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario), non ricomprende l’attestazione della correlazione tra l’originale dell’atto da notificare e la copia consegnata al destinatario, sicché quella di attestare detta correlazione non è attività che compie o deve compiere il soggetto notificatore (ufficiale giudiziario o messo), con la conseguenza che, se non risulta da un’ attestazione chiara e specifica fattane dal soggetto notificatore nel corpo della relata di notifica, gli eventuali riferimenti all’atto da notificare , seppure presenti nell ‘atto contenente la relata ma a questa estrinseca, non sono assistite da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ.
Parimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. pure dedotta dalla ricorrente. Invero, la mancanza di correlazione della copia consegnata al destinatario con l’originale dell’avviso di accertamento , che si risolve nella mancanza materiale dell’atto, rende la notifica dell’atto del tutto inesistente (Cass., Sez. U, n. 14916 del 2016) con conseguente inoperatività della predetta sanatoria (Cass. n. 15776 del 2023; Cass. n. 31085 del 2022).
4.1. In ogni caso, pur volendosi applicare il principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e
perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio» (Cass. n. 21071 del 2018), deve rilevarsi che nel caso di specie la sanatoria conseguente alla proposizione del ricorso da parte del contribuente è intervenuta quando l’amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di accertamento per decorso del relativo termine (Cass., Sez. U, n. 19854 del 2004; conf., da ultimo, Cass. n. 26385 del 2023) e la decadenza era stata tempestivamente eccepita dal contribuente (Cass. n. 1088 del 2016), per come risulta dal ricorso in primo grado riprodotto per autosufficienza nel controricorso (pag. 6).
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 27 marzo 2024