Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34420 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34420 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Sisma 90 -Silenzio rifiuto -Istanza di rimborso – Onere della prova –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28134/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente –
Contro
STUTO CONCETTA E COGNOME NOME, anche nella qualità di eredi di COGNOME NOME,
-intimati – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA, n. 10427/2021, depositata in data 23 novembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche nella qualità di eredi di NOME COGNOME, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE eredi –NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso Irpef, Ilor e contributi al Servizio RAGIONE_SOCIALE versati nella misura del 90 per cento, relativa ai periodi di imposta 1990, 1991, 1992.
I contribuenti sono rimasti intimati.
Con ordinanza interlocutoria questa Corte rilevava che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva evocato in giudizio, né aveva notificato il ricorso, a NOME COGNOME sebbene quest’ultima fosse anch’essa parte del giudizio di appello quale erede del ricorrente, così come risultante sia dall’intestazione della sentenza impugnata che dallo svolgimento del processo. Per l’effetto, ordinava l’integrazione del contraddittorio
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art. 2697 cod. civ..
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, e dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Come già rilevato nell’ordinanza interlocutoria, l’RAGIONE_SOCIALE ha omesso di evocare in giudizio NOME COGNOME la quale aveva partecipato al giudizio di secondo grado in qualità di erede della
parte originaria, e quindi quale litisconsorte necessario. Di qui l’ordine di integrazione del contraddittorio.
3.2. Dall’esame degli atti si evince che la notificazione del ricorso per cassazione, in esecuzione della ordinanza interlocutoria di questa Corte, è stata eseguita nei confronti di NOME COGNOME, a mezzo posta.
Ne ll’ avviso di ricevimento risulta attestata: (a)la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario; (b) il deposito presso l’ufficio postale; (c) l’immissione dell’ avviso nella cassetta della corrispondenza; (d) la spedizione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di avvenuto deposito (c.a.d.) (e) l’omesso ritiro degli atti entro il termine di dieci giorni.
La ricorrente, invece, non ha versato nel fascicolo telematico la ricevuta di ritorno della comunicazione di avvenuto deposito del plico.
3.3. Ciò posto, va osservato che sulla questione RAGIONE_SOCIALE conseguenze derivanti dalla mancata allegazione della c.a.d. sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10012 del 2021, risolutiva di un contrasto interno di giurisprudenza.
Con il citato arresto si è affermato che, in caso di notifica di un atto impositivo ovvero processuale mediante il servizio postale, qualora l’atto non venga consegnato per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate alla ricezione, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8della L. n. 890 del 1982- esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con tenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo a tal fine sufficiente la prova della spedizione della suddetta raccomandata informativa.
3.4. Alla stregua del surriferito principio di diritto, in difetto di prova del perfezionamento della notificazione del ricorso e di svolgimento di
attività difensiva ad opera della parte destinataria, non rimane che dichiarare l’inammissibilità della spiegata impugnazione (cfr. Cass. 17/07/2025, n. 19979 Cass. 23/04/2025, n. 10724, Cass. 30/12/2024, n. 35078, Cass. 18/12/2024 n. 33187).
Non deve provvedersi in ordine alle spese processuali atteso che le altre parti sono rimaste intimate.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), essendo l’RAGIONE_SOCIALE esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche (arg. ex artt. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, d.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME