Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10802/2020 R.G. proposto da :
NOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1035/2019 depositata il 05/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 26.11.2014, l’Agente della RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME le intimazioni di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973 nn. 077/2014/90/11073574/000 e 077/2014/90/11073776/000 relative, rispettivamente, alle cartelle di pagamento nn. 077/2009/0012013074/000 e
077/2009/0018204450/000, aventi ad oggetto imposte erariali iscritte a ruolo dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con ricorso notificato in data 3/02/2015, il contribuente impugnava i predetti atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, lamentando, in particolare, l’illegittima notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60, primo comma, del D.P.R. 600/1973, per non avere il messo notificatore provveduto all’affissione del relativo avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario ed alla spedizione della raccomandata informativa. Parte ricorrente eccepiva, inoltre, stante la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, la decadenza ex art. 25 del DPR n. 602/73.
L’Agente della riscossione si costituiva in giudizio, evidenziando che le cartelle di pagamento erano state notificate ex art. 60, lett. e) del DPR n. 600/73, con il c.d. rito degli irreperibili assoluti, mediante deposito degli atti presso la Casa comunale ed affissione dei relativi avvisi di deposito all’Albo comunale. Rappresentava, peraltro, che le notifiche erano da considerarsi, comunque, valide anche ex art. 140 c.p.c., considerato che il messo notificatore aveva provveduto ad inoltrare le relative raccomandate informative dei depositi al contribuente.
Le ragioni del contribuente non erano apprezzate nei gradi di merito e, in esito, la CTR del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME, assumendo la regolarità RAGIONE_SOCIALE contestate notificazioni.
Avverso la predetta sentenza il contribuente ricorre con unico motivo e resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2948-2697 c.c., 140 c.p.c., 60 D.P.R. 600/73 e 25 D.P.R. 602/73, in relazione all’art.
360, comma 1, punti 3) e 5) c.p.c.», lamentando l’illegittimità della sentenza di appello per avere, la CTR, erroneamente considerato correttamente eseguite le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, che il contribuente rileva essere state effettuate ex art. 140 c.p.c., trattandosi di temporanea assenza. Conseguentemente, il ricorrente eccepisce l’intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito erariale.
Preliminarmente si rileva che, limitatamente alla cartella di pagamento contrassegnata dal n. 077/2009/0012013074/000, sottesa all’impugnata intimazione di pagamento n. 077/2014/90/11073574/000, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. In sede di autotutela, con provvedimento di discarico amministrativo, la predetta cartella è stata annullata, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 primo comma del D.L. n. 119 del 23.10.2018, convertito con L. 136/2018.
Occorre ancora rilevare, in via preliminare di rito e con riguardo alla formulazione del motivo di impugnazione, che per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 8915/2018), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., n. 9100/2015). Nella specie, tale operazione è consentita dalle modalità di formulazione del motivo.
Peraltro, limitatamente alla censura sollevata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. il motivo è, per altra ragione, inammissibile, operando il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente e applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 21/07/2015, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018).
È invece fondata la censura sollevata sotto il profilo della violazione di legge.
5.1. Dalla relata di notifica della cartella di pagamento n. 077/2009/0018204450/000, integralmente riprodotta nel controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, si rileva che il messo notificatore, crocesegnando le apposite caselle, ha dato atto di avere seguito la procedura di notificazione a destinatario ‘temporaneamente assente’, con conseguente deposito dell’atto nella casa comunale, e quindi di avere proceduto ad inviare la raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
Le formalità adempiute risultano tuttavia incomplete, non risultando l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, né essendo stata prodotta prova dalla ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa.
5.2. Va richiamato il principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di ‘irreperibilità relativa’ del destinatario, all’esito della
sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n. 9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079).
La Commissione territoriale non si è attenuta ai suddetti principi, ritenendo, peraltro con motivazione scarna e contradditoria, correttamente perfezionata la notificazione, da un lato richiamando sia la disciplina della irreperibilità assoluta, sia quella dettata dall’art. 140 cod. proc. civ., ma ritenendo sufficiente, per il rispetto di quest’ultima, la sola spedizione della raccomandata informativa.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione alla cartella di pagamento contrassegnata dal n. 077/2009/0012013074/000, sottesa all’impugnata intimazione di pagamento n. 077/2014/90/11073574/000.
Nel resto, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento, in parte qua , dell’originario ricorso del contribuente.
Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la prevalente soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile in relazione alla cartella di pagamento contrassegnata dal n. 077/2009/0012013074/000, sottesa all’impugnata intimazione di pagamento n. 077/2014/90/11073574/000, cassa nel resto la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna parte resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, il 16/10/2024.