Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 928 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 928 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5430-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
TANCRE’ DOMENICA;
– intimata – avverso la sentenza n. 2290/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativamente all’anno d’imposta 1998;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio affermando che quando, come nel caso di specie, la cartella esattoriale non è preceduta da altro atto da cui si evinca la motivazione della pretesa tributaria, la cartella stessa deve contenere tutte quelle indicazioni necessarie affinché il contribuente possa porre in essere la sua attività di verifica e controllo: nella fattispecie manca l’indicazione del tasso d’interesse e l’esposizione del criterio d calcolo RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 21345 del 2022 in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE sezioni unite in merito al contenuto motivazionale della cartella di pagamento in ordine all’indicazione del tasso di interesse e al criterio di calcolo negl stessi. GLYPH uti. GLYPH elt 2 GLYPH (Ci k GLYPH -t u< ; 9
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 2 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto la cartella di pagamento è stata ritualmente preceduta da avvisi di accertamento
contenenti tutte le informazioni necessarie per il contribuente al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa.
Il ricorso in Cassazione è inammissibile perché la relativa notifica non è andata a buon fine.
Infatti, l'Avvocatura dello Stato, in data 17 febbraio 2021, ha spedito tramite poste italiane una prima raccomandata (codice 786000144244) alla contribuente COGNOME NOME all'indirizzo di INDIRIZZO Isola Capo Rizzuto (Crotone), relativamente alla quale l'addetto RAGIONE_SOCIALE poste in data 24 febbraio 2021 ha attestato l'irreperibilità del destinatario; subito dopo ha spedito tramite poste italiane una seconda raccomandata (codice 786339003994) alla stessa contribuente NOME NOME e allo stesso indirizzo di INDIRIZZO, comune di Isola Capo Rizzuto (Crotone), relativamente alla quale l'addetto RAGIONE_SOCIALE poste, in data 26 febbraio 2021 ha invece attestato che l'indirizzo è inesistente. Nel comunicare a questa Corte l'irreperibilità del destinatario, l'Avvocatura dello Stato depositava altresì un certificato di residenza del comune di Isola Capo Rizzuto datato 18 marzo 2021 attestante che la sopra citata contribuente, la quale non si è costituita, risiede in INDIRIZZO, comune di Isola Capo Rizzuto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, l'Avvocatura dello Stato, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, non avrebbe dovuto limitarsi a constatare che anagraficamente la contribuente risiedeva nell'indirizzo ove è stata tentata per due volte la notifica ma avrebbe dovuto disporre RAGIONE_SOCIALE ricerche e dare atto RAGIONE_SOCIALE stesse, spiegando in cosa fossero consistite, tanto più che l'esito della seconda raccomandata era nel senso che l'indirizzo della contribuente era inesistente (Cass. n. 22333 del 2021: in tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la
procedura di cui all'art. 140 c.p.c. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento, oppure il rifiuto alla ricezione, deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento RAGIONE_SOCIALE ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimit derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, che di detta iscrizione dà notizia al contribuente, consequenziale a detto avviso; Cass. n. 10983 del 2021, secondo cui l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o l dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'alt 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione RAGIONE_SOCIALE notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ricerche svolte in quelle direzioni – uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora).
Pertanto, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 Il Presidente