Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36035 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36035 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, CODICE_FISCALE;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 2785/6/2020, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pubblicata il 4 maggio 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
La contribuente chiedeva il rimborso IRPEF per le ritenute operate sugli arretrati pensionistici anni 2007, 2008, 2009 e 2010. A fronte del silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria la stessa
Oggetto: difetto notifica
proponeva ricorso che la CTP accoglieva, così pure come la CTR respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a un motivo. La contribuente è rimasta intimata, ma la ricorrente ha depositato in atti solo una relata con cartolina in cui si indica la dicitura ‘trasferita’.
Ragioni della decisione
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE, a corredo del deposito del ricorso, ha allegato una cartolina di ricevimento giunta a destinazione il 28 ottobre 2020, indirizzata alla contribuente presso il domicilio in INDIRIZZO Acate INDIRIZZORagusa), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. In tale cartolina si legge la dicitura ‘trasferito’. Era dunque onere del la ricorrente, al fine di dimostrare la regolarità della notifica e dunque la costituzione del rapporto processuale, provvedere al rinnovo della stessa e al deposito del relativo esito, in conformità al principio espresso da questa Corte <>.
In assenza della prova di tale incombente, il ricorso risulta dunque inammissibile.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della controparte. Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
P.Q.M .
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023.