Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29928 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
Oggetto: -notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione art. 17 D.lgs. 546/1992 – art. 330 cod. proc. civ. -sanabilità ai sensi degli artt. 156 cod. proc. civ.
sul ricorso iscritto al n.r.g.28139/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che ha indicato indirizzo PEC, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, domicilia ope legis ;
-ricorrente – contro
NOME (cf. CODICE_FISCALE),
-intimato – avverso
la sentenza n.3917/14/22, pronunciata il 2/5/2022 dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione 14, e depositata il 2 maggio 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa del consigliere NOME COGNOME nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025, la Corte osserva:
Fatti di causa
1.La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, con sentenza n.3917/2022, depositata in data 2/5/2022, ha dichiarato inammissibile, con compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio, l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n.898/2017 emessa dalla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sez. 3, pubblicata il 3/4/2017, che aveva accolto parzialmente la domanda del contribuente COGNOME NOME di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘ IRPEF del 24/2/2016, riferita al periodo di imposta compreso tra il 2008 ed il 2014.
In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto la non imponibilità RAGIONE_SOCIALE indennità per inabilità assoluta temporanea erogate dall’RAGIONE_SOCIALE e che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decadenza dal diritto di richiedere il rimborso, vertendosi nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE ritenute dirette o di versamenti diretti a seguito di dichiarazione dei redditi, dovesse farsi riferimento agli artt. 37 e 38 del D.P.R. n.603/1973; aveva quindi rigettato il ricorso avverso il rifiuto al rimborso, soltanto per gli anni 2008, 2009 e 2010 per intervenuta decadenza.
La Commissione Tributaria R egionale è stata adita dall’RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado poiché la Commissione di primo grado, ritenendo che per il rimborso degli anni 2008, 2009, 2010 e parte del 2011 fosse maturato il termine di decadenza dal diritto, aveva affermato che, in tema di tassazione RAGIONE_SOCIALE indennità per inabilità assoluta temporanea erogate dall’RAGIONE_SOCIALE ai lavoratori marittimi, dovevano ritenersi applicabili le agevolazioni previste dall’art. 24 del D.L . n. 1918/1937, conv. nella L. 837/1938; costituitosi il contribuente, la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello in quanto notificato alla parte personalmente e non presso il difensore costituito, con conseguente nullità/inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica.
Contro tale decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Il contribuente, cui il ricorso è stato notificato, è rimasto intimato.
3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis.1 cod.proc.civ.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.L’RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.17 del Dlgs. n. 546/1992, per avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato erroneamente l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello notificato a mani proprie del contribuente.
1.1 In particolare, la ricorrente rileva di aver provveduto a notificare l’atto di appello a COGNOME NOME, a mani proprie , e che la notifica doveva ritenersi valida anche in presenza di un ‘ elezione di domicilio; inoltre, aveva notificato l’atto di appello anche a NOME COGNOME, presidente del RAGIONE_SOCIALE.
2.L’RAGIONE_SOCIALE, con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del D.lgs. n. 546/1992, degli artt. 156 e 160 c.p.c..
2.1 Rileva, al riguardo, che dall’allegato atto di reclamo si evince che il contribuente aveva indicato di essere domiciliato presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, int. 4, e di essere rappresentato dal legale rappresentante del predetto RAGIONE_SOCIALE, come riportato in ricorso, e che nessuna ulteriore procura o altra elezione di domicilio era stata notificata all’Ufficio a cura del contribuente successivamente alla presentazione del reclamo. L ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pertanto, aveva correttamente eseguito la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, oltre che presso il contribuente a mani proprie, anche al procuratore, AVV_NOTAIO, presso il soggetto domiciliatario, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, come da relata ed avviso di ricevimento riportati in ricorso. In ogni caso, la parte si
era costituita nel giudizio di appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale in data 13 marzo 2018, con conseguente sanatoria RAGIONE_SOCIALE‘eventuale nullità; in via del tutto subordinata, poi, ad avviso del la ricorrente, anche laddove si dovesse ritenere la notifica non sanata dalla costituzione in giudizio del contribuente, la Commissione di secondo grado avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica in quanto nulla ma non esistente.
Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché intrinsecamente connessi.
3.2. Questa Corte, a sezioni Unite, con la sentenza del 20/7/2016, n. 14916, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie regionali, ha affermato il principio secondo il quale, con riguardo al luogo RAGIONE_SOCIALEa notificazione, si applica la disciplina dettata dall’art. 330 cod. proc. civ. , prevalendo, in questa sola ipotesi, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del D.lgs. 546/1992, le norme processuali ordinarie, dovendosi escludere l’esistenza di un giudizio tributario di legittimità (e cioè di un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria). Inoltre, la Corte ha affermato che l’ inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALEa nullità.
Con riguardo alla notifica degli atti di impugnazione di merito del processo tributario e, quindi, del ricorso in appello, per quanto qui di interesse, la medesima sentenza a Sezioni Unite, n. 14916/2016, superando la precedente pronuncia n. 29290 resa dalla Corte a Sezioni
Unite il 15/12/2008, ha affermato che non esistono ragioni normative che impongano di ritenere che l’art. 17 del D.lgs. 546/1992 (che, tra l’altro, fa salva la notifica a mani proprie ) si riferisca esclusivamente alle notificazioni endoprocessuali (nel senso di costituire un’eccezione alla sola disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 cod. proc. civ. per le notificazioni endoprocessuali), laddove, anzi, proprio la previsione del secondo comma del citato art. 17, secondo cui l’indicazione di residenza o RAGIONE_SOCIALEa sede e l’ele zione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, e ragioni di coerenza sistematica inducono alla conclusione che la norma è applicabile con carattere di specialità e quindi di prevalenza alla notificazione del ricorso in appello.
3.3 Nel caso di specie, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto in appello, disposta a mezzo posta dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata eseguita in data 6/11/2017 a mani proprie del destinatario, COGNOME NOME, nonché, in pari data, a mani di COGNOME NOME presso il RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, luogo di elezione di domicilio. Ed infatti, dal ricorso risulta anche che il contribuente, in data 9/6/2016, aveva conferito al RAGIONE_SOCIALE nella persona del suo presidente, NOME COGNOME, la procura a presentare ricorso con istanza di mediazione presso la Commissione tributaria di RAGIONE_SOCIALE, eleggendo domicilio in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso il RAGIONE_SOCIALE medesimo.
La notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, quindi, è stata anche eseguita anche nel luogo ove questi aveva eletto domicilio.
Dalla sentenza di appello, poi, risulta che COGNOME si è costituito nel giudizio di appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Palermo, per cui, in ogni caso, si ravviserebbe un’ipotesi di sanatoria RAGIONE_SOCIALEa notifica, eventualmente fosse considerata invalida in quanto affetta da nullità, non sussistendo alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi di inesistenza, per come delineate dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte, Sezioni
Unite, 20/7/2016, n.14916, innanzi richiamata, per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 comma 3 c.p.c. (cfr. Cass., sez. 6 -5 n. 2282/2022). Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello si evince anche che il contribuente ha svolto le sue difese e che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa rinuncia del difensore costituito ha depositato procura speciale ad un nuovo difensore e, su richiesta, la causa è stata rinviata pro prio per garantire l’effettività RAGIONE_SOCIALEa difesa.
4.Il ricorso va, quindi, accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME